90 gg per sanare l’omessa dichiarazione dei redditi

Dalla Dott.ssa Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano, ecco le indicazioni su una delicata questione…

L’omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, in questo caso si parla di tardiva e non omessa dichiarazione dei redditi.

Oggi 30 settembre 2014 scadrà il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali, IVA e IRAP, ma avvalendosi del ravvedimento operoso, è possibile farlo fino al 29 dicembre 2014, pagando sanzioni ridotte.

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La regolarizzazione della tardiva presentazione vale anche per la dichiarazione modello 770 (semplificato ed ordinario) ma, vista la diversa scadenza di presentazione, il termine ultimo per avvalersi della possibilità della sanzione ridotta è il 18 dicembre 2014.

L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322 – 1998 prevede che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (Unico PF, Unico SP e Unico SC) e IRAP, presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
È possibile pagare delle sanzioni ridotte, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto per la regolarizzazione volontaria degli adempimenti fiscali omessi.

Per i casi di tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali, la norma agevolativa è contenuta nell’art.13 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, richiamata nell’appendice alle istruzioni dei modelli 770 ordinario e semplificato e nella Circolare Agenzia Entrate n. 54/E 19.6.2002 (paragrafo 17) a proposito anche della dichiarazione IVA.

Trattandosi di un atto volontario, la norma prevede che il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso a patto che la violazione non sia stata già constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.

La sanzione ridotta è pari solo a 1/10 di quella minima prevista per l’omessa presentazione (da euro 258 a euro 1.032) e, dato che l’importo della sanzione ridotta è stato determinato quando ancora vigeva la lira, per determinare la cifra del decimo da pagare, non si dovrà procedere per arrotondamento ma per troncamento delle cifre decimali (quindi euro 25).

La regolarizzazione della tardiva presentazione delle dichiarazioni è possibile indipendentemente dal fatto che da esse derivino o meno imposte da pagare che, come è noto, potranno anch’esse usufruire di proprie modalità di ravvedimento operoso.
Nessuna indicazione va apposta sulla dichiarazione per segnalare la presentazione tardiva.
Il pagamento della sanzione ridotta dovrà avvenire entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione, utilizzando il modello F24 e indicando l’importo nella sezione erario (anche nel caso di regolarizzazione della dichiarazione IRAP).

L’importo a debito è di euro 25 per ogni dichiarativo da regolarizzare; ne consegue che, se per esempio il modello Unico conterrà i redditi e l’IVA, l’importo da pagare sarà di euro 50.
Nel conteggio delle sanzioni ridotte da pagare, si deve tenere presente che il modello degli studi di settore è considerato parte integrante dell’Unico e non un dichiarativo autonomo, per cui nulla è dovuto nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione che lo contiene.

Del resto, la presenza o meno del modello studi di settore nell’ambito della dichiarazione, così come l’infedele compilazione o altre irregolarità, sono sanzionate con norme proprie.
In ultimo, è importante fare attenzione alla data dell’impegno preso dal professionista per la presentazione telematica, perché ove il ritardo fosse a lui imputabile (trasmissione effettuata dopo la scadenza ordinaria ma con accettazione precedente) sarà opportuno ravvedere anche la sanzione a lui attribuibile.

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Dott.ssa Esmeralda Trogu