Quale deve essere il ruolo del tuo avvocato e del tuo commercialista?

La situazione di crisi aziendale, pone gli imprenditori in una condizione di sconforto che, se protratta nel tempo senza il ricorso a soluzioni efficaci, sfocia inevitabilmente (e nella migliore delle ipotesi) nella chiusura dell’attività.

Il professionista (avvocato o commercialista) incaricato dalla ditta per trovare la migliore soluzione della crisi aziendale, deve preliminarmente guardare la problematica con una visione d’insieme, valutando cioè se, allo stato dell’arte, l’azienda può:
a) continuare la propria attività (lavorando su un efficace piano di ristrutturazione dei debiti)
b) suggerirne la chiusura mettendo in atto tutte le dinamiche idonee a salvaguardare il patrimonio personale dell’imprenditore e dei suoi familiari, laddove questo (come spesso accade) risulti oggetto di garanzie personali
c) pianificandone la riconversione.

Queste sono solo alcune soluzioni che fanno capo alla nozione di “GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI”, attività questa che oggi sembra poggiare su….leggi l’articolo completo al seguente link:
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Invalidità civile, importanti novità!

A partire da marzo 2012, coloro i quali siano in possesso di una delega alla riscossione della pensione di un congiunto invalido/incapace di intendere e di volere, devono provvedere all’apertura di un conto corrente dove far transitare le somme relative alla pensione stessa. Ciò in ossequio al principio della tracciabilità dei pagamenti pari e/o superiori ad € 1000.00.

Chiunque si trovi in tale situazione, deve fare richiesta al Giudice tutelare, per il tramite di un legale, per essere autorizzato all’apertura del conto corrente.
Sarà introdotto un ricorso che verrà deciso in tempi brevissimi (atti urgenti ammessi immediatamente – provvedimento finale in 60 giorni!).

In difetto di tale autorizzazione, la delega alla riscossione perderà ogni efficacia.

Recupera i tuoi crediti pur essendo sprovvisti di titolo esecutivo

L’art. 499 c.p.c. recita: ”…i creditori sprovvisti di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo etc.), purchè al momento del pignoramento…siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili…possono intervenire nel processo di esecuzione…”.

Vediamo che vuol dire e che vantaggi comporta. Nella disciplina precedente il creditore, poteva intervenire in una procedura esecutiva (tipo pignoramento) iniziata da altri purchè munito di titolo esecutivo. E quindi doveva sostenere sia costi per procurarselo (causa civile ordinaria – ricorso per decreto ingiuntivo etc.) che i costi per l’intervento in procedura esecutiva. Succedeva però che, nelle more del giudizio ordinario (e i tempi della Giustizia civile li conosciamo bene), i creditori c.d. “titolati” per soddisfare i loro crediti, aggredivano l’intero patrimonio del debitore. Con la conseguenza che il malcapitato creditore “tardivo”, riusciva a recuperare parte del credito e solo su ciò che residuava dalle vendite. Poteva addirittura non trovare nulla. E così doveva sobbarcarsi il doppio dei costi per il doppio dei processi. Ma senza un apprezzabile risultato in termini di recupero del credito.

Disciplina attuale: oggi il creditore sprovvisto di titolo esecutivo, purchè abbia un credito risultante dalle scritture contabili (e l’imprenditore è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che quindi sono già presenti, non deve procurarsele), allegandone l’estratto autentico notarile (che ha un costo irrisorio, di poche decine di euro ad estratto), può intervenire nel processo esecutivo iniziato da altri. In sostanza, se il debitore riconosce il credito (dicendo al Giudice: “è vero, ho contratto questo debito”), tale riconoscimento funge da titolo esecutivo, senza bisogno di adire la Giustizia civile ordinaria. Permettendo all’imprenditore/creditore di concludere positivamente ed in tempi brevissimi, la procedura volta al recupero dei propri crediti.

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Liberalizzazione della professione forense: un vantaggio per il cliente

Oggi cerchiamo di comprendere come potrebbe cambiare la professione dell’Avvocato alla luce della paventata e temuta legge sulla liberalizzazione delle professioni e valutiamo i conseguenti vantaggi per il cliente che tale riforma produrrebbe.

Chi sostiene la liberalizzazione , ritiene superato il limite della non imprenditorialità delle professioni c.d. intellettuali. Pertanto spinge affinché il legislatore liberalizzi la creazione di società fra professionisti. Oltre che, ed è questo il dato più interessante, si aprano le maglie del marketing e del web marketing applicato alla professione forense. Il tutto renderebbe un sicuro guadagno anche ai clienti, che potrebbero usufruire di una consulenza molto più completa ed a 360°, non solo di carattere puramente legale.

Il rapporto fra avvocato e cliente, infatti, oggi è sempre più difficile. Questi oggi è molto più preparato grazie anche al web. Ed è in grado di sollevare critiche ed eccezioni anche alla luce di quanto avviene nel resto dell’Europa e del mondo.

L’avvocato ha oggi una grande occasione, qualificare la propria offerta con un’attenzione rivolta alla consulenza e alla soluzione delle controversie in maniera alternativa alla Giustizia, che deve rimanere extrema ratio per il cittadino moderno.

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Hai crediti non riscossi verso la Pubblica Amministrazione? Ti spettano anche gli interessi

Quello del ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei corrispettivi in favore delle imprese che partecipano alle gare pubbliche, è un problema che ha indotto il legislatore nonché l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ad estendere l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alle Pubbliche Amministrazioni debitrici.

Con la conseguenza che è possibile chiedere ed ottenere, in fase di recupero del credito, il pagamento degli interessi moratori alle P.A.. e/o ai servizi di tesoreria ad esse collegate.

Ciò consente un indiscutibile vantaggio per l’imprenditore che potrà far fronte al gap che si determina fra il momento della liquidazione dei costi di gestione e quello dell’effettivo incasso dei corrispettivi pattuiti

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