Sospensione fino a 12 mesi delle rate dei finanziamenti alle famiglie

Spazio dedicato all’avv. Alessandra Paci, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Milano.

Dal 1 aprile 2015 è in vigore un nuovo aiuto alle famiglie in difficoltà: la sospensione fino a 12 mesi di mutui e prestiti. E’ questo il risultato dell’Accordo siglato il 31.3.2015 tra l’Associazione delle Banche Italiane (ABI) e 9 Associazioni di Consumatori.

L’agevolazione riguarda sia i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale sia, ed è una novità, i crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi con piano di rientro a rata costante. La sospensione può essere richiesta dalle persone fisiche che si trovino in determinate situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (eccetto risoluzioni consensuali, pensionamento, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), cessazione del rapporto di collaborazione, morte, grave infortunio, ed inoltre, altra importante novità, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa di provvedimenti di sostegno al reddito; per i mutui quest’ultima è l’unica ipotesi per accedere alla misura agevolativa, essendoci già il Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che rimane in vigore (e che prevede una sospensione di 18 mesi per perdita di lavoro subordinato o parasubordinato, morte o condizione di non autosufficienza, per mutui inferiori a 250.000 euro che siano in ammortamento da almeno 1 anno, per mutuatari che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro).

E’ importante sottolineare che la moratoria riguarda solo il capitale, quindi si continuano a pagare gli interessi calcolati sul debito residuo alle scadenze originarie, ed ha una durata massima di 12 mesi; può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017; può accedervi anche chi ha già usufruito di una precedente moratoria, purché non si abbia già goduto di una sospensione di 12 mesi o più (in caso di periodo inferiore, la nuova sospensione riguarderà il periodo residuo fino ad un massimo di 12 mesi complessivi) e purché siano passati almeno 24 mesi dalla precedente moratoria. Nessun interesse di mora o commissione potranno essere richiesti dalle banche per la concessione della misura.

Sono esclusi i casi in cui il contratto è decaduto o vi sono ritardi superiori a 90 giorni, i finanziamenti con cessione del quinto, i finanziamenti delle carte revolving, o di apertura di credito, i prodotti per i quali sia stipulata un’assicurazione specifica, o finanziamenti che godono già di sovvenzioni pubbliche.

Lo strumento previsto nell’accordo ABI-Consumatori potrà sicuramente essere utile in alcuni casi, sopratutto se non vi sono altre strade percorribili, come la rinegoziazione della rata e della durata; tuttavia bisogna fare attenzione, perché nei finanziamenti con ammortamento alla francese i primi anni la rata è costituita in buona parte da interessi, che nella moratoria in questione devono essere pagati, quindi il risparmio effettivo potrebbe essere poco consistente.
(1.5.2015)

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