Prime istruzioni sul condono fiscale

Spazio dedicato al Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

Sono arrivati i primi attesi chiarimenti applicativi relativi alla procedura di voluntary disclosure da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti possono sanare le violazioni fiscali, comprese quellerelative al modulo RW (c.d. voluntary “esterna”) commesse sino al 30.9.2014 presentando apposita domandaentro il 30.9.2015.
A fronte di ciò, è prevista una riduzione delle sanzioni amministrative nonché la non punibilità per alcuni reatitributari.
Possono fruire della voluntary disclosure “esterna” anche i contribuenti che hanno trasferito la residenzaall’estero, ma hanno avuto la dimora abituale in Italia.
Sono inclusi anche i “titolari effettivi”, e il contribuente “che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere”.
Per quanto riguarda le violazioni dichiarative, sono ammessi alla sanatoria, tra gli altri,i contribuenti non residenti e le società di capitali.
Infine anche gli eredi del contribuente possono fruire della voluntary disclosuree nei loro confronti non sono irrogate sanzioni per violazioni commesse dal de cuius.
Nella voluntary disclosure “esterna”, il contribuente che ha commesso irregolarità nel quadro RW deve sanare anche le eventuali violazioni “nazionali” come, per esempio, redditi occultati derivanti da attività commerciali, con riguardo, però, ai soli periodi d’imposta interessati dalla voluntary “esterna”.
La domanda deve riguardare tutte le annualità ancora accertabili alla data di presentazione della medesima;però, se gli investimenti esteri risultano, dalla documentazione presentata, detenuti anche in anni decaduti, “ilcontribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestantela precedente esistenza”.
La sanatoria deve obbligatoriamente riguardare tutte le annualità accertabili al momento di presentazione della domanda.
Il raddoppio dei termini ex art. 12 del DL 78/2009, che si verifica quando il contribuente non ha indicato nel quadro RW investimenti e attività detenuti in Paradisi fiscali, non opera se lo Stato estero ha firmato un accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia, come è accaduto, per esempio, nel caso della Svizzera.
Qualora il contribuente abbia detenuto gli investimenti sia in Stati non collaborativi che in Stati collaborativi, le annualità in merito alle quali opera il raddoppio sonounicamente quelle connesse allo Stato non collaborativo.
Il raddoppio dei termini per violazioni penali, invece, opera sempre.
Per quanto riguarda la localizzazione degli investimenti e delle attività, si sostiene che qualora venga utilizzato un veicolo per occultare la realedisponibilità, è la sede di quest’ultimo che determina il Paese di detenzione, quindi, per fare un esempio, un immobile sito in Franciaintestato fittiziamente ad una società panamense, si considera detenuto a Panama.
Detto principio, invece, non opera in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell’attività sia idonea a garantirne l’occultamento all’Agenzia delle Entrate, per cui le attività finanziarie detenute da un contribuente italiano presso una banca in Svizzera si considerano detenute in quest’ultimo Paese a prescindere dall’intestazione fittizia ad una società panamense, in quanto in Svizzera il segreto bancario era sufficiente a garantire l’occultamento.
La voluntary disclosure è preclusa quando il contribuente ha formale conoscenza di attività di controllo sia amministrative che penali.
Non è possibile l’utilizzo della voluntary disclosure in presenza di inviti a comparire, questionari ed accessi.
Dal lato penale, non rappresenta una causa ostativa la sola iscrizione del contribuente nel registro delle notizie di reato in quanto è necessario l’avviso di garanzia o di conclusione delle indagini preliminari.
La preclusione si verifica solo in merito al tributo e all’annualità oggetto di controllo.
Il contribuente può rimuovere la causa ostativa accedendo alla voluntary disclosure se, raggiunto da un questionario,fruisce del ravvedimento operoso, o se definisce l’accertamento ad esempio tramite acquiescenza.
Per i necessari ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 13.3.2015.

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