Novità in arrivo per le cooperative: nuove percentuali di tassazione

La Manovra di Ferragosto ha modificato il regime di tassazione sui redditi delle cooperative che a decorrere dal 2012 vedranno aumentare sia la propria base imponibile che la relativa imposta.

Le modifiche introdotte agiscono su due aspetti:

  1. 1) Incremento della tassazione degli utili netti annuali.
    Schema riepilogativo delle variazioni introdotte.

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  2. 2) Aumento della base imponibile su cui calcolare l’IRES mediante l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.
    Per comprendere l’impatto di tale disposizione è necessario ricordare che le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali (le banche di credito cooperativo destinano il 70%).
    La novità prevede l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% degli utili netti destinati annualmente a riserva minima obbligatoria (30%); pertanto, il maggiore imponibile che sarà soggetto a tassazione Ires sarà pari al 3% degli utili annuali (7% per le banche di credito cooperativo).

Le novità introdotte non modificano la disciplina sulle agevolazioni fiscali previste per i ristorni delle cooperative che pertanto potranno continuare ad essere utilizzati ed in parte, potranno rappresentare uno strumento utile a compensazione l’aumento del carico fiscale.

Le nuove percentuali di tassazione si applicheranno a decorrere dal 2012.

L’ultimo intervento del Legislatore in tema di imposte sul reddito delle cooperative, è contenuto nei commi 36-bis e 36-ter dell’art.2 del D.L. n.138/11, convertito dalla L. n.148/11. Essi recitano:

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Soggetti interessati
Sono interessati dalla modifica normativa di cui al comma 36-bis:

  • – le cooperative a mutualità prevalente;
  • – le cooperative di consumatori;
  • – le cooperative agricole e della piccola pesca.
    Per cooperative agricole devono intendersi tanto quelle che si occupano della produzione agricola tanto quelle che forniscono prevalentemente beni e servizi ai soci.
    Sono interessate dalla modifica normativa prevista dal comma 36-ter tutte le cooperative, comprese quelle agricole e quelle prive di mutualità prevalente.

Novità della manovra
Le modifiche agiscono su due aspetti:

  • – l’incremento della tassazione degli utili netti annuali;
  • – l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale.

Circa il primo aspetto la tassazione degli utili, con riferimento alla tipologia di cooperativa, ha subito le seguenti variazioni:

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Quanto al secondo aspetto, giova ricordare che le cooperative genericamente devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come previsto dall’art.2545-quater c.c. (per le banche di credito cooperativo la destinazione minima a riserva legale deve essere il 70% degli utili netti annuali). Considerata quindi l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale e che tale quota obbligatoriamente è pari al 30%, il maggior imponibile sarà il 3% (per le banche di credito cooperativo l’esenzione da Ires sarà pari al 63% della riserva minima obbligatoria).

Entrata in vigore

Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2012. Nella determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il 2012 si dovrà tener conto delle nuove disposizioni.

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