Il Testo Unico

In data 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo che riforma l’istituto dell’apprendistato: il Testo Unico.
Il regime transitorio è destinato a durare non più di 6 mesi, dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni.
Il nuovo Testo Unico abroga tutta la disciplina previgente e diventa l’unica fonte nazionale cui riferirsi per la disciplina dell’apprendistato.

Tra le principali novità si segnala quanto segue :

  • viene confermata la natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato: durante la sua vigenza, il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo (a differenza del contratto a tempo determinato dove il recesso è solo per giusta causa). Al termine del periodo di apprendimento vi è la possibilità di libero recesso, senza la necessità della giustificazione, ma con l’obbligo del preavviso;
  • oltre alla conferma dell’obbligo della forma scritta e dell’alternativa, in materia retributiva, del sotto inquadramento di 2 livelli ovvero della percentualizzazione della retribuzione in modo graduale rispetto all’anzianità di servizio, è prevista la possibilità di finanziare percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali;
  • riguardo alla durata, le assenze involontarie (malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto) superiori a 30 giorni posticipano la scadenza;
  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • presenza di un tutore o referente aziendale;
  • registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino.

Rimangono 3 le tipologie contrattuali, pressoché perfettamente sovrapponibili alle precedenti :

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o contratto di mestiere
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

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