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Come stoppare le banche: pignoramento sospeso e interessi non dovuti. Anche quelli moratori!

Grazie al contributo dell’Avv. Francesco Cacciola, appartenente al nostro network Consulenti Aziendali d’Italia, esperto di Diritto Bancario, oggi vi parliamo di un’importante pronuncia su mutuo ipotecario che segue la scia della celeberrima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013. Protagonista questa volta è il Tribunale di Padova, I sez. civile.
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L’oggetto della disputa di cui sopra si parla è un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 27/04/1999:
– Di Lire 200.000.000 ( euro 103.291,38)
– Restituzione in 15 anni
– in 180 rate mensili

Ed in corso vi è già un PIGNORAMENTO.

Ciò che non convince i giudici è quanto pattuito all’interno delle clausole relative agli interessi…andiamo ad analizzarle:

INTERESSI DI MORA: “I predetti interessi da corrispondere per ogni somma dovuta in dipendenza del mutuo e non interamente pagata in scadenza a decorrere dal giorno di scadenza stesso, saranno calcolati AL SAGGIO ANNUALE DI QUATTRO PUNTI SUPERIORE A QUELLO NOMINALE ANNUO di tempo in tempo applicato al mutuo.”

TASSO NOMINALE:
Iniziale => del 4,920% per due anni
Succesivo => Variabile e maggiorato di 0,40 punti mensili

Quindi il TASSO DI INTERESSI MORATORI inizialmente pattuito è pari all’8,92%

Perché così composto:

Tasso interessi corrispettivi 4,940 + 4 punti

SUPERAMENTO del Tasso Soglia fissato nel 7,635%!!!!

Di conseguenza IMPORTANTE: la clausola relativa agli INTERESSI MORATORI deve ritenersi NULLA ai sensi dell’art. 1815, 2 comma, c.c.

NESSUN INTERESSE E’ DOVUTO!

Ancora, i giudici insistono sulla INFONDATEZZA della tesi secondo cui la nullità dovrebbe colpire SOLO la clausola relativa agli interessi moratori e NON QUELLA RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI che quindi sarebbero comunque dovuti, dato che il tasso pattuito era del 4,92% perciò non usurario.

La legge difatti dice:
“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

Non fa ALCUNA DISTINZIONE TRA INTERESSI CORRISPETTIVI e INTERESSI MORATORI

In più, il tasso moratorio pattuito in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, nel caso fosse usurario TRAVOLGEREBBE necessariamente nella NULLITA’ TUTTI I SUOI COMPONENTI e quindi anche IL TASSO CORRISPETTIVO!
Il giudice a questo punto SOSPENDE IL PIGNORAMENTO.

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Simone Brancozzi
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