CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI Nuovi adempimenti per chi vende prodotti agroalimentari (art. 62 D.L. nr. 1 del 24.01.2012)

Con l’approvazione delle modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 62 del D.L. nr. 1/2012 in tema di liberalizzazioni, a decorrere dal 24 ottobre 2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione, nel territorio della Repubblica Italiana, dei prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e, a pena di nullità, indicare la durata, le qualità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

DECORRENZA
Le cessioni di beni agroalimentari effettuate a partire dal 24 ottobre 2012.

SOGGETTI INTERESSATI
Sono soggetti interessati alla stipula del contratto in forma scritta:

· I commercianti di prodotti agroalimentari;
· I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, alberghi…) ivi incluso l’asporto (rosticcerie, pasticcerie…).

PRODOTTI INTERESSATI
Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

CONTRATTO IN FORMA SCRITTA
I contratti devono essere stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
“Forma Scritta”: si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo fax, anche priva di sottoscrizione.
“Operazioni Esonerate”: le cessioni istantanee di prodotti agroalimentari, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORMA SCRITTA
È previsto un contenuto minimo obbligatorio, la cui mancanza comporta la nullità del contratto stesso:

· La durata del contratto;
· La quantità dei beni ceduti;
· Le caratteristiche del prodotto venduto;
· Il prezzo;
· Le modalità di consegna;
· Le modalità di pagamento.

Assolvono agli obblighi del contratto scritto:

i Documenti Di Trasporto (DDT), o di consegna e le fatture, purchè integrate con tutti gli elementi previsti come contenuto minimo obbligatorio (vedi sopra), inoltre dovranno riportare la seguente dicitura:
“assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24.01.2012 nr. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012 nr. 27”.

TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo deve avvenire:

· Per le merci deteriorabili entro il termine di 30 giorni;
· Per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

Prodotti alimentari deteriorabili:

· prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
· prodotti agricoli, ittici ed alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo refrigerato, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
· prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
– aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
– aW superiore a 0,91;
– pH uguale o superiore a 4,5.
· Tutti i tipi di latte.

Decorrenza del termine di pagamento:

· Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

INTERESSI MORATORI
Qualora il venditore abbia adempiuto a quanto sopra e l’acquirente non abbia pagato la fornitura entro i termini di 30 o 60 giorni, può richiedere il pagamento degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al pagamento stesso.

SANZIONI
Le violazioni saranno punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

TIPO VIOLAZIONE
MINIMA
MASSIMA
Mancata indicazione contenuto minimo obbligatorio
€ 516,00
€ 20.000,00
Mancato rispetto divieto attività commerciali sleali
€ 516,00
€ 3.000,00
Mancato rispetto termini pagamento debitore
€ 500,00
€ 500.000,00

SOGGETTI PREDISPOSTI ALLA VIGILANZA
Sono l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato di concerto con la Guardia di Finanza.