”Case History settore edile: come salvare l’intera attività dal dissesto con un accordo ex art. 182bis”

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In questa settimana vi presentiamo uno dei tantissimi casi che noi di www.consulentiaziendaliditalia.it ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo, quello della ristrutturazione di un gruppo operante nel settore edile, facente capo ad una ben definita famiglia, gruppo costituito da 3 società.

Le tre società si occupano rispettivamente della costruzione di appartamenti, di appalti di opere edili e un’altra dedicata alla valorizzazione del terreno.

La prima società ha una grande quantità di appartamenti a disposizione, in parte ipotecati dalle banche, ma molti ancora di proprio possesso libero. Le altre due società presentano solamente posizioni debitorie, posizioni che in molti casi sono garantite con ipoteche sugli appartamenti in possesso della prima società.

Ci troviamo ad affrontare il problema che in caso di fallimento di una società si produrrà il dissesto che coinvolgerà anche le altre due società con quindi la perdita di un importante patrimonio immobiliare.

Altro problema il fatto che alcuni appartamenti sono già stati venduti, con un compromesso, ma non sono ancora stati terminati a causa di mancanza di fondi per le opere finali.

Nella trattativa dovremo quindi includere le banche, alle quali richiedere nuova finanza. Nuova finanza che con il 182bis va in prededuzione nel caso che l’accordo di ristrutturazione ex art. 182bis stesso non vada a buon fine e si proceda al fallimento.

Con questa nuova finanza si completeranno gli appartamenti, in modo da poterli mettere sul mercato e monetizzare.

Nel piano 182bis da proporre a banche ed a tutti i creditori l’idea è quella di accorpare le tre società attraverso una fusione, piano che sarà sicuramente accettato di buon grado dai creditori delle società di appalti e di valorizzazione terreni, poiché queste non hanno beni, ma potrebbe essere visto come una perdita di garanzie dai creditori della società di appartamenti.

Ma il nostro obiettivo è salvare l’intero gruppo ed evitare il rischio fallimento di tutte e tre le società ed in questo modo si possono offrire ai creditori delle altre due società dellepermute o delle iscrizioni di ipoteca volontaria con procura a vendere sugli appartamenti.

Chiaramente il patrimonio della prima non è sufficiente a coprire tutti i debiti delle tre società, si dovrà quindi procedere allo stralcio di una parte, soprattutto dei debiti chirografari.

La falcidia dei debiti andrà effettuata sicuramente sui debiti chirografari. Ma cosa proponiamo loro per questo stralcio?
In cambio di un importante quota di crediti stralciati offriamo, a copertura totale della parte di crediti non stralciati, ipoteca volontaria sugli appartamenti con procura a vendere, in modo tale che i creditori possano recuperare personalmente il proprio credito tramite vendita.
Con tale accordo i creditori hanno garanzia di poter recuperare parte dei propri crediti o comunque avere un bene immobiliare a copertura dello stesso. E con il 182bis l’iscrizione dell’ipoteca si consolida immediatamente.

Inoltre, la parte di crediti stralciati è in seguito al Decreto Sviluppo approvato il 14 Settembre, è interamente deducibile dal proprio reddito. Terzo vantaggio è la possibilità di recuperare l’IVA, con un recupero complessivo dunque dell’ 80% sul totale del credito.

Sulla base di queste cifre si può ben capire quanto sia conveniente per i creditori accettare il piano loro proposto.

Nel caso in questione tutti i creditori hanno accettato le nostre proposte e si sta quindi predisponendo ufficialmente il piano che verrà depositato e ratificato in tribunale.

Ora discutiamo di perché scegliere un accordo 182bis e non il concordato preventivo.

Con il concordato preventivo vi è una svalutazione del patrimonio immobiliare e quindi c’è una perdita per l’intero gruppo. Seconda questione è il costo: oltre all’Advisor, necessario anche in caso di accordo ex 182bis, si dovrà pagare anche il Commissario Giudiziale e tutto questo prima dell’omologa.
Ancora, con il Concordato preventivo l’amministrazione sarebbe tenuta sotto controllo dal Commissario Giudiziale, con una scarsa libertà di manovra.

La statistica ci dice che moltissimi concordati preventivi sfociano poi nel fallimento, soprattutto per questi motivi. L’accordo di Ristrutturazione Debiti ex art.182bis è altresì una procedura privata, che ci da ampi margini di manovra e per questo in molti casi risulta essere assai più conveniente di un Concordato Preventivo!