Attento ai tuoi veicoli: sono sotto il mirino del garante!

I dati relativi all’ubicazione dei veicoli, direttamente o indirettamente, associati ai lavoratori, costituiscono informazioni personali riferibili a questi ultimi, con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice sulla Privacy. Torna così il Garante ad occuparsi dei casi di trattamenti effettuati mediante sistemi di localizzazione.

Sempre più frequentemente sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata sono installati a bordo dei veicoli impiegati da datori di lavoro pubblici e privati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto di persone o cose nonché per dare esecuzione ad ulteriori prestazioni, con riflessi sulla possibilità di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli medesimi.

In relazione a dette circostanze, il Garante per la privacy ha precisato che i datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli devono osservare le seguenti prescrizioni:

a. quale misura necessaria, nel rispetto del principio di necessità: la posizione del veicolo non deve essere di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;

b. quale misura necessaria, in base al principio di pertinenza e non eccedenza: i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;

c. quale misura necessaria: provvedere alla designazione, quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice, degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, e impartire loro le necessarie istruzioni in ordine all’utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall’accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione;

d. quale misura opportuna: adottare un modello semplificato di informativa, quale quello individuato dal Garante, utilizzabile alle condizioni indicate al fine di rendere noto agli interessati il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo.
Va sottolineato che il Garante precisa inoltre che deve essere effettuato per l’installazione dei sistemi di localizzazione e di comunicazione in oggetto, preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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