La tassazione dei redditi derivanti da Associazione in partecipazione

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L’Associazione in Partecipazione potrebbe fare al tuo caso.

Con il contratto di Associazione in Partecipazione (art. 2549 c.c.), “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

L’Associato può apportare Lavoro, Capitale o Lavoro e Capitale insieme e in base alla qualifica dell’Associato ne deriva un diverso trattamento fiscale.

– ASSOCIATO NON TITOLARE DI P.IVA

Se l’apporto dell’Associato (al momento del conferimento e indipendentemente dalla tipologia dell’apporto) dovesse superare il 25% del patrimonio netto dell’azienda Associante, per l’Associato la tassazione ai fini irpef avverrà sul 40% dell’utile a lui spettante;
Se l’apporto dell’Associato (al momento del conferimento e indipendentemente dalla tipologia dell’apporto) NON dovesse superare il 25% del patrimonio netto dell’azienda Associante, l’Associato pagherà un’imposta sostitutiva dell’irpef pari al 12,50% dell’utile a lui spettante.

– ASSOCIATO TITOLARE DI P.IVA E SOGGETTO IRES

Nel caso in cui l’Associato fosse un soggetto Ires, l’utile derivante dal contratto di associazione in partecipazione sarà assoggettato ad ires ma solo per il 5% dello stesso reddito.
Pertanto se l’utile di spettanza dell’Associato derivante dall’Associazione in partecipazione fosse pari a 100, il soggetto Ires assoggetterà ad imposta sul reddito solamente 5.

– ASSOCIATO TITOLARE DI P.IVA E SOGGETTO IRPEF

Nel caso in cui l’Associato fosse un soggetto Irpef, l’utile derivante dal contratto di associazione in partecipazione sarà assoggettato ad Irpef ma solo per il 40% dello stesso reddito.
Pertanto se l’utile di spettanza dell’Associato derivante dall’Associazione in partecipazione fosse pari a 100, il soggetto Irpef titolare di p.iva assoggetterà ad imposta sul reddito solamente 40.

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