Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 23-24-25-26 Febbraio 2015

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 23-24-25-26 Febbraio 2015 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__23

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__24.02.2015-25.02.2015-26

E se hai bisogno di professionisti di valore assoluto per una consulenza privata, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, contatta GRATIS subito il team di professionisti più grande d’Italia, vai su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Idee di business dal mondo: la coltivazione dello zafferano

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

La coltivazione dello zafferano, in Italia le sue coltivazioni tradizionali raggiungono l’eccellenza e certificazioni di qualità riconosciute in tutto il mondo. Un buon reddito integrativo a chi ha già un’azienda agricola e desidera diversificare la produzione.

Una delle attività più redditizie degli ultimi anni è la coltivazione di zafferano. Questa è una spezia molto apprezzata , tra le più pregiate, costose e delicate del mondo. Il suo costo elevato dipende dal fatto che deve rigorosamente essere raccolto a mano. La sua coltivazione è molto impegnativa e questo ne giustifica il suo elevato costo. L’utilizzo dello zafferano nella cucina è davvero a 360 gradi ed è richiestissimo.

Coltivato soprattutto in India e in Iran. La cultura dello zafferano affonda le sue radici nell’antichità: il CROCUS SATIVUS era infatti già coltivato in Asia Minore ed in molti stati del bacino del Mediterraneo centinaia di anni fa. Da noi oggi questa spezia costosissima viene coltivata livello industriale nelle Marche, in Abruzzo ed in Sardegna.

Il periodo dell’anno ideale per raccogliere lo zafferano è il mese di dicembre.

Ecco alcune linee guida per dare avvio a questa attività:

Avviare una coltivazione di zafferano è un’idea molto interessante e di nicchia, soprattutto per chi ama il contatto con la terra. Lo zafferano rientra nell’elenco dei dieci cibi più cari del mondo. Un kg di pistilli costa circa 12mila euro. Certo per ottenere mille grammi di questo minuscolo pistillo occorrono molte piante.

Assicurati di avere a portata di mano:

-Terreno

-Bulbi di zafferano

La prima cosa da prendere in considerazione prima di iniziare una coltivazione di zafferano è la scelta del terreno. Dobbiamo prendere un terreno molto drenante in cui non ristagni l’acqua per non danneggiare i bulbi. Non dobbiamo MAI dare troppa acqua a questa coltivazione, alle volte può bastare la sola acqua piovana. Una cosa da fare quando acquistiamo i bulbi è verificare visivamente che non siano stati attaccati dai funghi. Lo zafferano prima di essere piantato ha bisogno di avere un terreno preparato, eliminati i sassi e rastrellalo in superficie. L’esposizione ideale è sud oppure sud-est. Il bulbo, per produrre dei bei fiori, deve avere una circonferenza minima di OTTO centimetri. Va messo a dimora in luglio-agosto ad una profondità di circa 30 centimetri ed i bulbi devono essere distanti tra loro circa 15-20 centimetri (con la testa rivolta verso l’alto), mentre tra una fila e l’altra si deve lasciare circa 30 centimetri.

Quanto costa coltivare lo zafferano?

Un bulbo, anche detto cormo o crochi (al plurale), costa circa 0,45 centesimi IVA compresa. Una spesa modica e si sta parlando di bulbi biologici. Si può spendere anche meno (sul mercato si trovano anche bulbi a 0,10 centesimi di euro cadauno, IVA inclusa), ma a detrimento della resa e della qualità finale della spezia. Un cormo proveniente da agricoltura biologica può produrre dai 3 ai 5 fiori. Servono circa 100 fiori grandi (oppure 200 piccoli) per ottenere1 grammo di prodotto finito. Un grammo di questa spezia costa in media 20 euro (meno se si vendono solo i pistilli, valutati intorno a 10-12 euro al grammo). Disponendo di 1.000 metri quadrati di terreno è possibile, seguendo le indicazioni dei maggiori produttori, impiantare circa 10mila crochi che possono rendere fino a 220 grammi di spezia, ossia 4.400 euro. Un guadagno interessante che, tuttavia, si ottiene con pazienza, perché cogliere il fiore, estrarre il pistillo, essiccarlo e trasformarlo in polvere è un’attività realmente impegnativa. Quindi occorre mettere nel budget anche un certo quantitativo di manodopera, almeno nel caso in cui si disponga di un terreno di notevoli dimensioni.

Per produrre un kg di zafferano commerciale (stimmi essicati) sono necessari circa 100.000 fiori. Considerando la media di 4 fiori a bulbo, sono necessari 25.000 bulbi impiantati in 1000 mq² di terreno. Partendo per step, sarà possibile iniziare da un piccolo stock di bulbi (1000-5000) per ridurre i costi d’avvio e il rischio di perdere il capitale investito.

Per avviare la coltivazione, consiglio di testare le diverse qualità e iniziare a capirne le differenze.
Dati i costi e il lavoro coinvolto, il prezzo al dettaglio dello zafferano è molto elevato: per 0,5 grammi di zafferano preparati a spendere circa 8 euro. Facendo due rapidi calcoli, vediamo che un kg di zafferano costa al dettaglio circa 16.000 euro.

Per dare un’idea del possibile guadagno da 1000 mq², consideriamo le condizioni ottimali di pagare 25.000 bulbi 10 centesimi (2.500 euro) per ottenere 1 kg di zafferano a 16.000 euro (al dettaglio). Alla differenza (16.000-2500 = 13.500) andranno sottratti i costi della manodopera quantificabile in 400 ore lavoro (400 x 10 euro/ora = 4000 euro). Dai restanti 9.500 euro andranno sottratte le tasse, i costi d’imballaggio e spedizione. Questi calcoli sono puramente indicativi essendo stati ricavati da dati trovati in rete ma comunque interessanti per avviare un progetto di business al riguardo.
I potenziali clienti dello zafferano sono i ristoranti e i singoli individui amanti della spezia. Se hai intenzioni commerciali serie, un buon modo per promuovere il proprio prodotto è quello di partecipare alle ferie del settore e alle sagre di paese.

Il mercato dello zafferano:

Si tratta di una spezia molto richiesta sul mercato interno ed estero. In Italia la produzione annua è strettamente connessa all’andamento climatico: la forbice produttiva varia annualmente tra i 450 e i 600 kg. Pochissimo se si pensa che sono circa 320 le aziende agricole che coltivano lo zafferano. In genere le superfici utilizzate per la coltivazione dei crochi sono molto piccole (dai 200 mq ai 5.000 mq).

Questi dati sono forniti direttamente dall’Osservatorio Italiano dello Zafferano, il quale ci ricorda, tuttavia, che per questa spezia il mercato è in continua espansione. I recenti conflitti in Medio Oriente hanno aperto nuovi scenari nel mercato dello zafferano. Essendo divenuti più complicati i collegamenti con l’Iran, dove è prodotto il 90% di questa spezia, è aumentata la richiesta di zafferano proveniente dalla Spagna, dalla Grecia e anche dall’Italia. Attualmente l’Italia esporta nel mondo zafferano per oltre 550mila euro e questa cifra, stando agli analisti, potrebbe raddoppiare nel giro di pochi anni, condizioni climatiche permettendo.

Coltivare lo zafferano sperando di diventare ricco è probabilmente un’utopia, ma le entrate possono risultare interessanti. Avendo un terreno prossimo alle località più famose, le probabilità di successo aumentano. Le zone italiane più famose per lo zafferano sono San Gavino Monreale in Sardegna e Gavelli in Umbria.

Associabile all’attività di produzione dello zafferano è l’organizzazione di tour turistici informativi sullo zafferano e attività collegate ad esso.

Norme e aspetti fiscali:

Per coltivare lo zafferano occorre aprire un’azienda agricola e registrarsi presso la locale Camera di Commercio e seguire l’iter burocratico vigente. Più complessa e articolata la normativa relativa alla commercializzazione, anche se consorziandovi con altre realtà esistenti sarà più facile avere sbocchi sul mercato, riducendo al minimo le pratiche burocratiche per la vendita. Per questo sono nate associazioni e consorzi per favorire la diffusione delle piantagioni di zafferano in Italia. Associazioni che non solo possono insegnare i rudimenti per coltivare questa pianta (ed eventualmente produrre la relativa spezia), ma anche fornire i crochi e aiutare a commercializzare sia i pistilli, sia il prodotto finito) .

Anse se a volte ce ne dimentichiamo, i prodotti “Made in Italy” sono richiestissimi da tutto il mondo. Il problema dello zafferano è più tecnico che altro, perchè gli sbocchi commerciali per questa spezia sono infiniti.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Nuove regole per il rimborso dei crediti iva annuali

Spazio dedicato all’ Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

L’articolo 13 del Decreto Semplificazioni (D.L. 175/2014) ha innovato in modo significativo la disciplina riguardante l’esecuzione dei rimborsi Iva. L’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente chiarimenti in merito alle nuove disposizioni aventi la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva.

Le maggiori novità sono le seguenti:

• innalzamento ad € 15.000 dell’importo dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale;
• possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore ad € 15.000 senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo, laddove esistente) accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
• previsione dell’obbligo di prestare la garanzia per rimborsi superiori ad € 15.000 solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio;
• le disposizioni di semplificazione si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 13/12/2014, data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda i rimborsi di importo inferiore ad € 15.000, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale limite è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

Per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 (situazioni non a rischio) è stato precisato che:

• il contribuente che non intende apporre il visto di conformità unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia;
• l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva;
• l’apposizione del visto è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso.

Oltre all’apposizione del visto di conformità, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

1. requisito di solidità patrimoniale: il patrimonio netto non deve essere diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;

2. requisito di continuità aziendale: non devono essere state cedute, nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
3. requisito di regolarità contributiva: devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà̀ è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva.

Da ultimo, per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 con obbligo di presentazione della garanzia vengono erogati quando sono richiesti da:
a) soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, con esclusione delle imprese start-up innovative;
b) soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
• al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
• al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
• all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Aspetti fiscali su convenzioni per servizio mensa ai dipendenti

Spazio dedicato all’ Dott. Federico Giuliani, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Anche tu rimborsi i pasti ai tuoi dipendenti? Ti stai chiedendo come poter ottimizzare la gestione di tali costi e quella degli adempimenti amministrativi che ne derivano?

Nel caso l’azienda voglia fornire ai propri dipendenti un servizio mensa al momento della pausa, ma non abbia un numero di dipendenti tale da poter offrire un servizio interno, può indirizzarsi verso la sottoscrizione di una convenzione con un esercizio pubblico.

Vediamo gli aspetti fiscali di una tale scelta.

La convenzione che un’impresa sottoscrive con un ristorante o con un esercizio pubblico per la somministrazione di pasti ai propri dipendenti, è stata assimilata dall’Agenzia delle Entrate alla gestione di mense interne (circolare 6/E del 3 marzo 2009).

Con la stessa circolare, l’Agenzia ha ritenuto il costo interamente deducibile, non potendo essere assimilato alla mera somministrazione di alimenti e bevande eseguita nel Comune in cui ha sede l’azienda (nel qual caso il costo sarebbe deducibile al 75%), ma trattandosi dell’acquisto di un servizio complesso.

Quanto all’ Irap, va ricordato che, secondo la circolare 27/E del 26 maggio 2009, pur in presenza di indeducibilità del costo del lavoro dipendente, continuano ad essere deducibili, anche dopo la riforma del 2009, i costi per servizi destinati alla generalità dei dipendenti, quali il servizio di mensa cui è assimilata la convenzione con il ristorante esterno.

Relativamente all’iva, con l’entrata in vigore del DL 112/2008, la stessa è interamente detraibile.
E per i dipendenti?

L’art. 51 comma 2 lettera c) del TUIR stabilisce che “non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestiti da terzi”: viene pertanto esclusa l’imponibilità fiscale e previdenziale delle somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, nonché di quelle in mense organizzate direttamente dallo stesso o gestite da terzi anche tramite convenzione con il ristorante o la fornitura di cestini preconfezionati. E questo a differenza dei buoni pasto (che sono imponibili fiscalmente e previdenzialmente per la parte eccedente euro 5,29).

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Novità per compilazione 730 IMU e IRPEF su terreni

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

Quando sui terreni oltre all’IMU si paga anche l’IRPEF, casi di esenzione vecchi e nuovi, sono molte le novità che partono da questo 2015 di cui tener conto per la corretta compilazione del modello 730, in relazione al possesso di terreni e fabbricati.

Eccovi una breve guida che riassume le principali modifiche di interesse del contribuente:

IMU terreni

È uno dei casi più complessi, anche a causa delle variazioni intervenute in corso d’anno, e addirittura a inizio 2015 con i cambiamenti relativi al versamento IMU 2014 sui terreni agricoli montani, valide per il 2014. In pratica prima nello scorso novembre è stato approvato un decreto che ha ripristinato il pagamento dell’IMU agricola per determinati terreni montani (prima esenti), in base a un criterio basato sull’altitudine del Comune. Poi è stato tutto rinviato fino all’approvazione di un nuovo provvedimento, il decreto 4/2015, con il quale sono stati cambiati i criteri: ora l’IMU agricola terreni montani è dovuta in base alla classificazione ISTAT.

Riassumendo:

Resta l’esenzione solo per i terreni ubicati nei Comuni montani, c’è un’esenzione parziale, limitata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i Comuni parzialmente montani, pagano l’IMU tutti gli altri. Tutto questo vale retroattivamente sul 2014, quindi di questo bisogna tenerne conto in sede di compilazione del modello 730.

Pertanto bisogna fare subito una precisazione: servono indicazioni nuove da parte dell’Agenzia delle Entrate perché le istruzioni dei modelli 730 approvati contengono ancora le indicazioni basate su una norma ormai vecchia, il decreto ministeriale 28 novembre 2014, superata dal già citato decreto legge 4/2015. Gli attuali modelli, nella colonna “IMU non dovuta” presente nel quadro A (dedicato ai terreni), riportano codici basati sulla vecchia legge, non quella nuova.

Fatta questa premessa, la regola generale per i terreni è che l’IMU ha sostituito IRPEF e addizionali per i redditi fondiari riguardanti gli immobili non locati, ma (in base all’articolo 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011), il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi) continua a essere assoggettato anche a IRPEF.

Risultato:

Terreni non locati: si pagano sia IMU sia IRPEF sul reddito agrario, non si paga IRPF sul reddito dominicale;

Terreni locati: si pagano l’IMU e l’IRPEF sul reddito agrario e dominicale.

Attenzione:

Se i terreni sono esenti dall’IMU, si paga sempre anche l’IRPEF sul reddito dominicale. Ecco che intervengono le novità relative ai terreni montani (che appunto continuano a prevedere casi di esenzione), su cui servono precisazioni delle Entrate.

Altra novità terreni non coltivati:

E’ scomparsa l’agevolazione per i fondi rustici formati per 2/3 da terreni coltivabili a prodotto annuale, non coltivati per cause indipendenti dalla tecnica agraria. Fino all’anno scorso (dichiarazione 2014 su redditi 2013) c’era una riduzione del 70% del reddito dominicale e agrario dell’annata agraria non coltivata, ora non più prevista (articolo 7, comma 3, decreto legge 91/2014). È di conseguenza scomparso, nel modello 730, il codice 1 da inserire nella colonna 7 del quadro A (che si usava in caso di mancata coltivazione per l’intera annata o per cause indipendenti dalla tecnica di coltivazione).

Infine, ci sono le rivalutazioni per il calcolo dell’acconto 2015. Per il 2015, rivalutazione del 30% (o del 10% per coltivatori diretti e IAP).

Ecco la tabella da verificare anche per gli altri anni d’imposta:

Periodi d’imposta 2013 e 2014: rivalutazione del 15%, o del 5% per CD e IAP;

Periodo d’imposta 2015: rivalutazione del 30%, o del 10% per CD e IAP;

A partire dal 2016: rivalutazione del 6% per tutti.

Redditi da Agroenergie:

La produzione di energie alternative in determinate quantità, fissate da paletti precisi, per i periodi d’imposta 2013 e 2014 costituisce reddito agrario, e va quindi indicata nel quadro A del 730. In particolare, in base all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto 66/2014:

Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;

Produzione e cessione di energia fotovoltaica sino a 260.000 kWh anno;

Carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Se le produzioni oltrepassano i limiti sopra descritti, bisogna inserirle nel modello UNICO PF.

Cedolare secca:

Qui ci sono parecchie novità, che riguardano il quadro B del modello 730. Per i periodi 2014-2017, è stata abbassata al 10% (dal 15%) l’aliquota agevolata della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a,b, del decreto-legge 55/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Aliquota agevolata anche per i contratti a canone concordato nei Comuni in cui è stato deliberato nei cinque anni precedenti al maggio 2014 lo stato d’emergenza.

Infine, è stato estesa la cedolare secca agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, subaffittati a studenti universitari, se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Altre novità sui fabbricati:

Non è stata prorogata la sospensione degli sfratti per i contribuenti in condizioni di particolare disagi. C’è infine una semplificazione che riguarda sempre l’IMU: è sparita la colonna 10 nel quadro B del 730, perché non va più dichiarato l’importo IMU pagato per ciascun fabbricato.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 13-16-17-18-19-20 Febbraio 2015

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 13-16-17-18-19-20 Febbraio 2015 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__13.02.2015-16

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__17

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__18

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__19.02.2015-20

E se hai bisogno di professionisti di valore assoluto per una consulenza privata, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, contatta GRATIS subito il team di professionisti più grande d’Italia, vai su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Agevolazione INPS per regime dei minimi

Dal Dott. Antonio Garcea, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Roma.

Regime contributivo previdenziale agevolato per artigiani e commercianti: adesione entro il 28 febbraio

L’articolo 1, commi 76-84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto un nuovo regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono determinati requisiti e si trovano nelle particolari condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.

I soggetti interessati da questo regime previdenziale agevolato sono coloro che rivestono unicamente la carica di titolare di ditta individuale, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 2 della circolare in questione.

Il regime agevolato prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione telematica che il contribuente ha l’onere di presentare all’INPS, secondo le seguenti modalità:

– i soggetti che già esercitano attività d’impresa alla data del 01/01/2015, dovranno compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti. Questo modello andrà compilato entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato;

– i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 01/01/2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, sempre attraverso la procedura telematizzata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

Se dovesse emergere che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Nullo il trust liquidatorio per la societa’ insolvente

Spazio dedicato all’ Dott. Vincenzo Bruno, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Pesaro-Urbino.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 818 del 17 gennaio 2015 ha deciso che è nullo l’atto con il quale una società in stato di insolvenza istituisce un trust con finalità di liquidazione del suo patrimonio e di distribuzione ai creditori del ricavato di questa liquidazione.

Il Tribunale ha motivato la sua decisione seguendo quanto già sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 11105 del 9 maggio 2014, e cioè con l’affermazione secondo cui il trust istituito da una società insolvente è un mezzo illecito di sottrazione del proprio patrimonio in violazione alle norme imperative proprie delle procedure concorsuali e, quindi, alla massa dei creditori, poiché impedisce lo spossessamento del debitore insolvente.

La procedura concorsuale persegue interessi pubblici (come la par condicio creditorum) i quali non sono in alcun modo surrogabili con soluzioni “privatistiche”, e ciò anche se si tratti di iniziative che siano finalizzate alla liquidazione dei beni attribuiti a trust nell’interesse dei creditori, in quanto costoro non ne hanno comunque alcun controllo, poiché sottoposti all’insindacabile amministrazione del trustee.

Fatto:

La società disponente aveva costituito un trust di cui il trustee era uno dei soci mentre l’altro era liquidatore della disponente la quale aveva attribuito alcuni suoi beni immobili al trust affinchè con la loro liquidazione il trustee pagasse i creditori della società disponente. In realtà il trustee non ha compiuto alcun atto di liquidazione del patrimonio vincolato in trust e quindi nessuna attività nell’interesse dei creditori. Si è trattato più semplicemente di intestazione fittizia di beni aziendali.

Conclusioni:

a) Il trust liquidatorio è da considerarsi nullo in quanto contrario a norme imperative proprie delle procedure concorsuali;
`
b) In caso di trust valido, perché non ritenuto contrario a norme imperative, auspicabile l’inserimento della condizione risolutiva che ponga fine al trust in caso di insolvenza del soggetto disponente.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Lavorare in spiaggia, aprendo un chiosco bar.

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

Lavorare in spiaggia, aprendo un chiosco bar. In questa guida vedremo insieme come aprire un chiosco in una località marittima.

Arriva l’estate, e che c’è di meglio che portarsi il lavoro in spiaggia? Inventarsi un’attività non è compito facile al giorno d’oggi: con la crisi che avanza, i posti di lavoro sempre più a rischio e le possibilità di investimento ridotte all’osso, le prospettive di guadagno si affievoliscono notevolmente.

Anche di questi tempi esistono alcuni business dal successo assicurato, a patto di conoscere i pochi ma fondamentali trucchi del mestiere.

Questa struttura ha, commercialmente parlando, un grande vantaggio rispetto a strutture poste “vicine” alla spiaggia: i bagnanti in costume, non attraverseranno parcheggi e strade per prendere una focaccia, un gelato o un drink, e cercheranno una struttura vicina e comoda, dove si possa andare senza dismettere il proprio “abbigliamento balneare”. Innanzitutto, dobbiamo decidere quale tipo di chiosco vogliamo aprire: un chiosco mobile, itinerante? Oppure uno fisso? Le differenze potrebbero sembrare minime, eppure sono sostanziali: un chiosco fisso avrà come punto di forza la possibilità di crearsi un vero e proprio “giro” di clientela, abituali e frequentatori assidui; per contro, un modello mobile consentirà di “inseguire” i clienti anche sulle spiagge (a patto di avere le licenze in regola).

Quali sono i regolamenti per aprire un chiosco sulla spiaggia?

La spiaggia, l’arenile in Italia appartiene allo stato, e può venir dato in concessione, concessione di solito collegata ad uno stabilimento balneare, attraverso bandi comunali, e a cifre variabili. Con richieste annuali da 15 a 40.000€ annuo e con rinnovi da 1 a 7 anni. La cifra quindi è alta ma non drammatica, il problema semmai è che queste strutture sono poche, e di solito molto ambite.
Cosa si intende per chiosco?:

Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato sul suolo pubblico o privato. Questa tipologia di struttura può essere utilizzata, in presenza degli adeguati requisiti strutturali e di attrezzature, per la vendita di prodotti alimentari. Il chiosco di tipo C è equiparabile, per le attività svolte, al ristorante e deve rispondere ai requisiti previsti per la ristorazione pubblica.

Come si classificano i chioschi in base alla tipologia di attività e del rischio?

CHIOSCO A o CHIOSCO SEMPLICE Vendita di prodotti alimentari in confezione a temperatura ambiente, di refrigerazione, gelati, ed eventuale preparazione di caffè in cialde. Non è previsto il consumo a tavolino.

CHIOSCO A 1 Ha qualche caratteristica in più rispetto al tipo A semplice. Si configura la possibilità di somministrazione cioè la vendita di prodotti in confezione e bevande per il consumo sul posto all’uopo attrezzata con tavolini.

CHIOSCO B Preparazione e somministrazione di pasti semplici (es panini farciti,rinvenimento di alimenti già pronti provenienti da laboratori autorizzati con completamento di cottura,insalate, hamburger, frittura di prodotti surgelati, patatine, verdure o altri prodotti).

CHIOSCO C Preparazione e somministrazione di pasti completi.

Quali sono i requisiti igienico sanitari dei chioschi?

Approvvigionamento idrico potabile, tutti gli esercizi devono essere dotati di acqua idonea al consumo umano. L’approvvigionamento idrico deve avvenire:

– tramite allacciamento all’acquedotto pubblico;

– in assenza di collegamento alla rete pubblica, le attività devono approvvigionarsi tramite autobotte
regolarmente autorizzata che prelevi l’acqua potabile da punti autorizzati oppure tramite approvvigionamento autonomo (pozzo, acqua di sorgente) regolarmente autorizzato.

SOLO I CHIOSCHI DI TIPO A, la cui tipologia di attività prevede un limitato consumo di acqua, se non sono collegati alla rete pubblica, devono comunque garantire la potabilità dell’acqua ai sensi del D.Lgs.31/2001, e possono essere approvvigionati in proprio utilizzando un contenitore idoneo a venire a contatto con gli alimenti (art 43 del DPR327 / 80 e Reg CE 852 / 04). Il contenitore dovrà essere di dimensioni adeguate all’attività. L’approvvigionamento può avvenire da un punto idrico regolarmente allacciato al Gestore dell’ acquedotto.

I CHIOSCHI DI TIPO B e C devono approvvigionarsi da un punto di prelievo autorizzato dall’ente gestore, usando idonei contenitori adatti a venire a contatto con gli alimenti . Dal momento della consegna da parte dell’autotrasportatore autorizzato la responsabilità della conservazione e della qualità dell’acqua è del titolare.

Una volta ottenuta la concessione che adempimenti fiscali occorrono?

Toccherà attrezzarsi con il solito corredo di corsi e normative per l’apertura di una attività: Partita Iva, iscrizione presso la Camera di Commercio, Inps, Inail, Sab e Haccp.

Quanto si guadagna con un bar sulla spiaggia?

Per rispondere non possiamo che rifarci ad una valutazione economica, devono partire dai costi, e quindi soprattutto dalla richiesta monetaria per la concessione demaniale e da quanto personale ci sarà necessario per condurre l’attività, per confrontare poi questi dati con una previsione di incassi, che in questi casi dovrebbe partire da un calcolo di quante persone frequentano la spiaggia.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Rapporti commerciali con San Marino dal 2015

Spazio dedicato all’ Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

San Marino entra ufficialmente nella white list fiscale,

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, recante: «Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta “white list”». Si ricorda che a seguito della legge 19 luglio 2013, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177, di ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, in vigore il 3 ottobre 2013, la Repubblica di San Marino, sempre su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto 12 febbraio 2014: «Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo all’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato» in G.U. 24 febbraio 2014, n. 45), era stata già espunta dalla “black list” fiscale, con la conseguente eliminazione di brigosi adempimenti burocratici che avevano penalizzato dal 2010 l’interscambio commerciale.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/