Beni societari utilizzati da soci e famigliari

Il Decreto Legge del 13 agosto 2011 ha introdotto importanti novità in materia di contrasto a quelle che vengono definite “società di comodo” ed istituito specifiche disposizioni fiscali per contrastare quel fenomeno, più o meno diffuso, che vede spesso le aziende far gravare sui conti dell’attività beni che nella realtà vengono utilizzati per fini privati dai soci o dai loro familiari.

Nel caso in cui soci o familiari dell’imprenditori utilizzino personalmente beni destinati all’impresa il provvedimento dispone quanto segue:

1) si viene a generare un reddito diverso in capo all’utilizzatore;

2) i costi del bene utilizzato divengono indeducibili;

3) è istituito l’obbligo di presentazione di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo.

Quando trasmettere la comunicazione

La comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui viene concesso l’utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato; si tratta quindi di una comunicazione da rendere una tantum, sino a successiva variazione.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci. La comunicazione deve essere effettuata quando:

· i beni dell’impresa sono concessi in godimento ai soci o ai loro familiari;

· i beni dell’impresa sono concessi in godimenti ai soci o ai familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese.

Cosa deve essere comunicato

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

– per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato residenza;

– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;

– tipologia di utilizzazione del bene;

– tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;

– categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;

– ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

I beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni:

– autovettura (numero di telaio);

– altro veicolo (numero di telaio);

– unità da diporto (lunghezza in metri);

– aeromobile (potenza del motore in KW);

– immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali);

– altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell’imposta).

Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell’impresa, si consiglia di valutare attentamente la propria posizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo prossimo.