Sai come ottenere dilazioni e riduzioni delle sanzioni inps?

Con circolare n.48/12, l’Inps ha reso noto che il servizio telematico per la presentazione delle domande di dilazione dei debiti con l’Istituto e di riduzione delle sanzioni civili è già disponibile dal 21 marzo scorso.

Le domande di dilazione dei debiti delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens possono essere trasmesse dalle aziende stesse, dai consulenti e dai professionisti che accedono mediante PIN al sito Inps nel quale, nel “Cassetto previdenziale aziende”, potranno selezionare la voce “Dilazioni” nella lista moduli di “Invio nuova istanza” della funzione “Istanze on-line”.

Per quanto concerne, invece, la domanda di riduzione delle sanzioni civili, la stessa potrà essere trasmessa, dagli stessi soggetti sopra indicati, accedendo ai servizi per le aziende e i consulenti, utilizzando la funzione “Aziende UniEmens: domanda di riduzione sanzione civili”, inserimento domanda.

In tema di provvedimenti su avviso di addebito e cartella di pagamento, le aziende che operano con il sistema UniEmens, gli iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti dovranno trasmettere in via telematica quanto di seguito indicato:

· domanda di sospensione cartella di pagamento;

· domanda di sgravio cartella di pagamento;

· domanda di sospensione avviso di addebito;

· domanda di annullamento avviso di addebito;

· comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.

Al servizio si accede sul sito dell’Inps, servizi on-line, per tipologia di utente (aziende, consulenti e professionisti, cittadini e associazioni di categoria accedono mediante codice fiscale e PIN) e sarà possibile consultare lo stato della pratica e le eventuali comunicazioni dell’Istituto.

Per trovare il consulente più vicino a te vai su www.consulentiaziendaliditalia.it

Puoi sospendere i tuoi debiti se hai una piccola o media impresa!

Lo scorso 28 febbraio 2012, con l’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo economico e le associazioni di categoria è stato raggiunto l’accordo mediante il quale le piccole e medie imprese potranno richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari interessati, comprese le società di leasing, la sospensione dei debiti.

Le ipotesi sospensive previste dall’accordo vengono riepilogate di seguito:

· sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo e per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare; per poter fruire di tale agevolazione è necessario che i contratti di mutuo o di leasing non abbiano già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;

· allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;

· allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;

· allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;

· finanziamento proporzionale all’incremento di mezzi….leggi l’articolo completo al seguente link:
http://www.antonellabolla.it/puoi-sospendere-i-tuoi-debiti-se-hai-una-piccola-o-media-impresa/

Prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali.

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

E’ importante sapere che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione è elemento da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.

Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto.
Per continuare a leggere la news vai al link sotto.
http://www.antoniettarando.it/articoli/prescrizione-e-decadenza-delle-cartelle-esattoriali/

ATTENZIONE AI NUOVI STRUMENTI PER I CONTROLLI DEL FISCO!

Sono in arrivo nuovi strumenti che l’Agenzia delle Entrate sta affinando e che saranno a breve messi in campo nella lotta senza quartiere all’evasione fiscale.
Ecco come l’Amministrazione Finanziarie si muoverà nei prossimi mesi.

Selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo

Sono stati recentemente resi noti i criteri di selezione dei contribuenti che saranno sottoposti a verifica fiscale; l’operazione rientra nel programma “lotta all’evasione”, e prevederà nuovi blitz come…
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http://www.antonellabolla.it/attenzione-ai-nuovi-strumenti-per-i-controlli-del-fisco/

Trattamento fiscale dell’auto data in uso al dipendente

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente.

Il trattamento fiscale per l’azienda, tanto ai fini del reddito d’impresa quanto ai fini dell’Iva, è così riassumibile:

Trattamento fiscale in capo al lavoratore

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’ACI le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2012.

Trattamento fiscale in capo all’azienda

La deduzione al 90% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076).

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore che possono essere, alternativamente:

– trattenute dalla retribuzione del lavoratore;

– addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (in tal caso si ricorda che il riferimento al valore del benefit convenzionale deve intendersi comprensivo dell’Iva).

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

– in caso di riaddebito con fattura: sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta;

– in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente: per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo;

– esistenza di idonea prova documentale: nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

Il successo di un’ impresa dipende dalle persone che ne fanno parte

E’ una costante che continua a valere anche nei tempi di crisi e che vede aziende riuscire comunque a fare la differenza sul mercato grazie alla presenza di collaboratori qualificati.

Una delle problematiche con cui spesso le imprese si trovano a dover fare i conti è quella di riuscire a garantirsi la presenza di quelle figure professionali capaci di distinguere l’impresa da una concorrenza sempre più agguerrita.

Tali lavoratori, potendo contare su un elevato potere contrattuale, sono spesso corteggiati dalla concorrenza o, talvolta, potrebbero essere “invogliati” ad intraprendere un’attività per conto proprio.

In alcuni casi i collaboratori determinanti per il successo dell’azienda possono essere fidelizzati con la cessione di una piccola quota societaria ma nella maggior parte dei casi ciò non è possibile a volte per l’indisponibilità dell’impresa e a volte per la scarsa predisposizione del lavoratore ad una mentalità di tipo imprenditoriale.

Il problema deve quindi essere risolto in modo differente ed è per questo che per alcuni lavoratori si rende opportuno pattuire delle clausole di fidelizzazione del dipendente.

Cosa sono le clausole di fidelizzazione del dipendente:

si tratta sostanzialmente di vincoli che vengono imposti ai lavoratori maggiormente qualificati o che ricoprono ruoli chiave nell’organizzazione del lavoro per limitare il recesso dal rapporto di lavoro.

Gli strumenti contrattuali che si possono facilmente mettere in campo sono principalmente due: le clausole di durata minima ed il patto di non concorrenza.

1) Clausole di durata minima:

sono delle clausole contrattuali che disciplinano la durata minima di permanenza del lavoratore nell’azienda e possono a loro volta essere suddivise in clausole che estendono la durata del preavviso, che ad esempio potrebbe essere stabilito in 9 mesi e clausole di durata minima vera e propria in cui il lavoratore si impegna, con la previsione di pensali in caso contrario, a non recedere dal rapporto per un determinato periodo, ad esempio tre anni.

2) Patto di non concorrenza:

il patto di non concorrenza, viceversa, opera al momento del recesso dal rapporto: il lavoratore si obbliga a non svolgere attività potenzialmente in concorrenza con quella svolta dal precedente datore di lavoro.

In questo caso, la funzione fidelizzatoria è assolta in base a due direttrici: da una parte, il lavoratore è disincentivato a cambiare posto di lavoro, in quanto vedrebbe limitata la possibilità di reimpiego; dall’altra, qualora si interrompa il rapporto di lavoro, salvaguarda la possibilità che il lavoratore possa utilizzare il know how acquisito, ovvero possa sfruttare i clienti del precedente datore di lavoro.

Le clausole di durata minima non hanno la necessità di prevedere un compenso per il lavoratore, anche se è consigliabile inserirlo al fine di dare maggiore forza al vincolo imposto al lavoratore.

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Agevolazioni per gli under 35 per la costituzione di nuove imprese

La Manovra correttiva 2011, convertita nella Legge n. 111 del 15.7.2011, ha introdotto interessanti agevolazioni al fine di favorire la costituzione di nuove imprese.

L’obiettivo del Legislatore è quello di offrire un incentivo in termini di minori adempimenti amministrativi e di minori imposte per coloro che intenderanno intraprendere una nuova attività.

Il regime agevolato sarà fruibile per una durata di 5 anni o per un periodo superiore per i giovani al di sotto dei 35 anni; al termine del periodo si passerà automaticamente ad un regime di contabilità semplificata.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistono le agevolazioni:
1) Esonero dall’obbligo di tenuta della contabilità;
2) Esonero dal versamento dell’IRAP;
3) Esonero dagli studi di settore;
4) Applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 5%.

Dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime diventerà pienamente operativo mentre con effetto dalla stessa data saranno abrogati il regime delle “nuove iniziative produttive“ ed il regime dei “contribuenti minimi“ che saranno ammessi ad un regime contabile semplificato.

Dato il forte impatti che avrà la normativa sia per i soggetti che riusciranno ad accedere al nuovo regime che per quelli che ne saranno esclusi, sarà importante compiere un’analisi specifica di ogni singola posizione al fine di individuare il regime più vantaggioso da adottare a decorrere dal 1.1.2012.

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La Tua Azienda sa affrontare contestazioni disciplinari con i dipendenti?

Accade spesso di incontrare aziende che vedono cadere nel nulla, le contestazioni disciplinari inoltrate ai propri dipendenti, a causa del mancato integrale rispetto delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori; ne consegue che motivazioni anche molto valide possano diventare inefficaci contribuendo ad aumentare quel clima di conflittualità, già presente, all’interno dell’impresa.

Si rileva, infatti, che le controversie tra datore di lavoro e lavoratore sono un fenomeno piuttosto frequente sul luogo di lavoro per i motivi più variegati: ritardi all’ingresso in azienda, negligenza nello svolgimento della propria mansione, insubordinazione ai superiori, inosservanza dei doveri imposti dal contratto di lavoro, ecc…
Nonostante le norme di riferimento risalgano agli anni ’70, sono ancora molti gli aspetti che spesso sia i datori di lavoro che i lavoratori ignorano e che pertanto possono determinare l’inefficacia del provvedimento.

La norma è disciplinata dall’art. 2106 del codice civile che attribuisce al datore di lavoro una potestà sanzionatoria come conseguenza della sua posizione di capo dell’impresa. Lo Statuto dei lavoratori, con l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha però posto alcuni limiti a tale potere del datore di lavoro.

Uno dei punti centrali del citato Statuto prevede che il lavoratore debba essere messo in grado di conoscere quali siano i comportamenti sanzionabili e quali siano le specifiche conseguenze (sanzioni disciplinari) delle inosservanze, e che l’unico sistema di pubblicità valido sia quello dell’affissione delle norme in materia di sanzioni disciplinari.
La mancata affissione delle disposizioni comportano, quindi, l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni.

Ne consegue che il lavoratore potrà chiedere l’annullamento della contestazione disciplinare ogni qual volta potrà dimostrare di non essere stato messo a conoscenza che tale comportamento sarebbe stato considetato “illecito” dall’azienda.

Ciò che quindi raccomandiamo alle aziende, per opportuna consocenza delle parti, è di esporre nella bacheca dell’azienda od in luogo comunque accessibile ai lavoratori, gli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplinano la materia della costestazione disciplinare, le eventuali regole specifiche aziendali unitamente alla procedura che deve essere rispetata da entrambe le parti (contrastazione disciplinare – diritto di replica entro 5 giorni – adozione del provvedimento disciplinare).

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Novità in arrivo per le cooperative: nuove percentuali di tassazione

La Manovra di Ferragosto ha modificato il regime di tassazione sui redditi delle cooperative che a decorrere dal 2012 vedranno aumentare sia la propria base imponibile che la relativa imposta.

Le modifiche introdotte agiscono su due aspetti:

  1. 1) Incremento della tassazione degli utili netti annuali.
    Schema riepilogativo delle variazioni introdotte.

    tabella.jpg

  2. 2) Aumento della base imponibile su cui calcolare l’IRES mediante l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.
    Per comprendere l’impatto di tale disposizione è necessario ricordare che le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali (le banche di credito cooperativo destinano il 70%).
    La novità prevede l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% degli utili netti destinati annualmente a riserva minima obbligatoria (30%); pertanto, il maggiore imponibile che sarà soggetto a tassazione Ires sarà pari al 3% degli utili annuali (7% per le banche di credito cooperativo).

Le novità introdotte non modificano la disciplina sulle agevolazioni fiscali previste per i ristorni delle cooperative che pertanto potranno continuare ad essere utilizzati ed in parte, potranno rappresentare uno strumento utile a compensazione l’aumento del carico fiscale.

Le nuove percentuali di tassazione si applicheranno a decorrere dal 2012.

L’ultimo intervento del Legislatore in tema di imposte sul reddito delle cooperative, è contenuto nei commi 36-bis e 36-ter dell’art.2 del D.L. n.138/11, convertito dalla L. n.148/11. Essi recitano:

tabella.jpg

Soggetti interessati
Sono interessati dalla modifica normativa di cui al comma 36-bis:

  • – le cooperative a mutualità prevalente;
  • – le cooperative di consumatori;
  • – le cooperative agricole e della piccola pesca.
    Per cooperative agricole devono intendersi tanto quelle che si occupano della produzione agricola tanto quelle che forniscono prevalentemente beni e servizi ai soci.
    Sono interessate dalla modifica normativa prevista dal comma 36-ter tutte le cooperative, comprese quelle agricole e quelle prive di mutualità prevalente.

Novità della manovra
Le modifiche agiscono su due aspetti:

  • – l’incremento della tassazione degli utili netti annuali;
  • – l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale.

Circa il primo aspetto la tassazione degli utili, con riferimento alla tipologia di cooperativa, ha subito le seguenti variazioni:

tabella.jpg

Quanto al secondo aspetto, giova ricordare che le cooperative genericamente devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come previsto dall’art.2545-quater c.c. (per le banche di credito cooperativo la destinazione minima a riserva legale deve essere il 70% degli utili netti annuali). Considerata quindi l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale e che tale quota obbligatoriamente è pari al 30%, il maggior imponibile sarà il 3% (per le banche di credito cooperativo l’esenzione da Ires sarà pari al 63% della riserva minima obbligatoria).

Entrata in vigore

Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2012. Nella determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il 2012 si dovrà tener conto delle nuove disposizioni.

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