LA COMPENSAZIONE DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE

Dal Dott. Antonio Raso, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Crotone un importante contributo sulla COMPENSAZIONE DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE

Sempre piu’ frequentemente oggi ci troviamo di fronte a dover aguzzare la mente e il ricorso a strumenti ” inusuali ” diviene “usuale” così giusto per rinfrescarsi le idee…

Le parti che presentano una reciproca posizione debitoria, al sussistere di determinate condizioni, possono scegliere di compensare il credito ed il debito “accordandosi” anche mediante corrispondenza.

Secondo quanto disposto dall’art. Codice Civile ::::: “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti …”. ::::

Tramite la compensazione si determina quindi, l’estinzione di 2 reciproche posizioni debitorie. A tale proposito va evidenziato che: • la reciprocità va intesa nel senso che il credito deve appartenere ad un soggetto ed il debito ad un altro distinto ed autonomo soggetto;
• il debito si estingue, fino a concorrenza del relativo ammontare, dal giorno della relativa coesistenza, essendo a tal fine irrilevante il momento di insorgenza dello stesso.
Oltre alla compensazione legale trova applicazione anche quella volontaria.
Per entrambe le fattispecie deve sussistere la condizione di reciprocità dei debiti.

Quella legale di cui all’art. 1243, C.c., si realizza solo tra 2 debiti che hanno per
oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono
ugualmente liquidi ed esigibili. Sul punto merita evidenziare che:
• è liquido il credito esistente e determinato (o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo) nel relativo ammontare. Il credito liquido deve essere altresì certo.

In particolare il requisito della certezza ricorre qualora il credito sia stato accertato giudizialmente con provvedimento passato in giudicato;
• è esigibile il credito scaduto per il quale può essere fatto valere in giudizio il relativo diritto, tramite una domanda di condanna al pagamento; per cose fungibili dello stesso genere si intendono quelle omogenee / sostituibili.
La compensazione legale può essere realizzata in via stragiudiziale ovvero in via giudiziale.
In tale ultima ipotesi la compensazione può prescindere dal requisito della liquidità, a condizione che il credito sia di pronta e facile liquidazione.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1243, il Giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, nonché sospendere la condanna
per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Diversa è quella di cui all’art. 1242, C.c. è pattuita dalle parti a prescindere dalla sussistenza dei predetti presupposti (liquidità, esigibilità, fungibilità e omogeneità).
Conseguentemente, la stessa può riguardare crediti di varia natura e non soltanto somme di
denaro o cose fungibili dello stesso genere.

COMPENSAZIONE PER CORRISPONDENZA
Nella prassi le parti possono accordarsi per la compensazione delle reciproche partite debitorie
mediante corrispondenza, ossia mediante uno “scambio epistolare”.

A tal fine è necessario uno scambio documentale in “andata e ritorno”, ossia:
1. dal mittente al destinatario;
2. dal destinatario al mittente.
In particolare, l’invio della documentazione può essere eseguita tramite 2 modalità.
Medesimo documento o 2 distinti documenti
Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta.
Il destinatario rispedisce la proposta dopo averla sottoscritta a titolo di accettazione.

Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta e Il destinatario spedisce al mittente l’accettazione, sottoscritta.
Relativamente a tale scambio di corrispondenza è opportuno ricordare il contratto è concluso nel momento in cui il mittente ha conoscenza dell’accettazione del destinatario.

La proposta, l’accettazione e ogni altra dichiarazione diretta ad un soggetto è considerata conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia. ( Art. 1326 e 1335 c.c.)

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Con riguardo alle modalità di invio tra le parti della documentazione non rileva il mezzo utilizzato.
Conseguentemente l’“incrocio” tra la proposta e l’accettazione può essere realizzato utilizzando, ad esempio, il servizio postale, un corriere, la PEC.

ASPETTI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO e IMPOSTA DI BOLLO

L’art. 1, comma 1, lett. a), Tariffa Parte II, DPR n. 131/86, prevede, per specifici atti e contratti di norma assoggettati a registrazione in termine fisso, la registrazione “solo in caso d’uso” con le stesse imposte previste per i corrispondenti atti soggetti a registrazione in “termine fisso”, a condizione che gli stessi siano formati “mediante corrispondenza”.
In particolare, tra gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso rientrano le cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura
privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge, per le quali l’imposta è dovuta nella misura dello 0,5%.

Come previsto dall’art. 13, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72, vanno assoggettati ad imposta di bollo, in misura pari ad € 2: • fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.
Conseguentemente, sia la lettera di proposta della compensazione che quella di accettazione
della controparte scontano l’imposta di bollo.
L’imposta non è dovuta se la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per una somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione
di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata.

ASPETTI CONTABILI

In generale occorre ricordare, l’art. 2423-ter, comma 6, C.c., sancisce che la compensazione di partite è vietata.
Tuttavia, il Principio contabile OIC n. 19, nel definire i criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione dei debiti, precisa che:
“la compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile)”.

Le parti, al fine di compensare le reciproche posizioni debitorie, devono effettuare una somma
algebrica dei rispettivi valori. Considerato che il debito si estingue con il credito fino a concorrenza del relativo ammontare, si possono verificare le seguenti fattispecie:

Credito superiore al debito in bilancio rimane esposto il credito residuo
Credito uguale al debito le posizioni debitorie si “chiudono”
Credito inferiore al debito in bilancio rimane esposto il debito residuo

La scrittura contabile della compensazione risulta pertanto la seguente:

Debiti v/fornitori (D.7) a Crediti v/clienti (C.II.1)