Bilancio: riserve disponibili non sempre distribuibili

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C’è una fondamentale distinzione che deve essere richiamata con riferimento alle riserve: quella che esiste tra le riserve di utili e le riserve di capitali.

Le riserve di utili sono generalmente costituite in occasione del riparto dell’utile di bilancio, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello stato patrimoniale.
Sono riserve di utili:
la riserva legale;
la riserva statutaria;
La riserva per azioni proprie;
la riserva da utili netti su cambi;
la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto.

Le riserve di capitale, invece, rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.
Possiamo richiamare le seguenti riserve di capitale:
riserva per azioni proprie;
riserva per azioni o quote di società controllante;
riserva da soprapprezzo azioni;
riserva da conversione obbligazioni;
riserva di rivalutazione.

Tale distinzione assume rilevanza anche con riferimento al momento nel quale le riserve sono contabilizzate.
Le riserve di utili, infatti, non possono essere iscritte in contabilità nell’esercizio in cui emerge l’utile, in quanto è necessaria l’approvazione del bilancio da parte della assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare sulla destinazione dell’utile.

Le riserve di capitale, invece, si iscrivono al momento del verificarsi dell’operazione che ne richiede l’iscrizione o direttamente in sede di formazione del bilancio, senza che occorra alcuna deliberazione dell’assemblea.

Distribuibilità e disponibilità
Molto spesso si finisce per confondere il concetto di disponibilità della riserva con quello di distribuibilità della stessa.

La distribuibilità, infatti, riguarda la possibilità di erogazione ai soci, mentre la disponibilità attiene la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale).
Le riserve possono pertanto essere disponibili ma non distribuibili.

Si ricorda, in ogni caso, che ai fini della distribuibilità delle riserve occorre tener conto anche di altre disposizioni previste dal codice civile, ragion per cui alcune riserve distribuibili potrebbero non esserlo in particolari momenti della vita aziendale.

Ad esempio, l’articolo 2426 c.c., al punto 5, stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

La riserva legale
Con specifico riferimento alle disposizioni in tema di destinazione degli utili a riserva legale, merita in questa sede di essere richiamata, molto brevemente, un’importante distinzione tra le Srl ordinarie e quelle a capitale minimo.

Le Srl (ordinarie ma anche semplificate), continuano infatti a sottostare alle disposizioni che richiedono un accantonamento del 5% degli utili fino a 1/5 del capitale sociale.
Per le Srl a capitale minimo (ovvero aventi capitale inferiore a 10.000 euro ma non semplificate), invece, sono delineate particolari norme. È infatti richiesto che siano accantonati a riserva legale il 20% degli utili, fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto i 10.000 euro.

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