ACCORDO PER IL CREDITO 2013 – Circolare Informativa

L’Accordo è volto a sostenere le PMI in bonis, ma che presentino una temporanea tensione
finanziaria generata dalla congiuntura economica.

Più in dettaglio, possono beneficiare delle misure previste dall’Accordo le piccole emedie imprese,
così come definite dalla normativa comunitaria, che al momento della presentazione della
domanda:

a.. non abbiano posizioni classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate o operazioni
scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso;
b.. abbiano una temporanea tensione finanziaria che si desume da alcuni indicatori quali, ad
esempio, calo del fatturato, riduzione del rapporto MOL/fatturato, incidenza degli oneri finanziari
sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
c.. si impegnano a fornire elementi che evidenziano prospettive di continuità aziendale o di
sviluppo (es. portafoglio ordini).

Le operazioni oggetto dell’Accordo sono: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota
capitale dei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare).

Come nei precedenti accordi, tali operazioni si realizzano a tasso invariato rispetto all’originario e
senza garanzie aggiuntive.

In linea con i precedenti accordi, sono ammessi alla richiesta di sospensione anche i mutui e le
operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico qualora l’ente erogante abbia deliberato
l’ammissibilità dell’operazione.

Allungamento della durata dei mutui per un periodo pari al 100% della durata residua, ma in
ogni caso non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 per quelli ipotecari (nel precedente

Accordo i termini massimi erano rispettivamente 2 e 3 anni).

Per la realizzazione di tali operazioni la banca potrà valutare eventuali modifiche del tasso di
interesse. In caso di incremento del tasso, la variazione non potrà comunque superare l’aumento
del costo di raccolta della banca, rispetto a quello sostenuto al momento dell’erogazione del
finanziamento, e di norma non potrà essere superiore a 200 punti base. In presenza di garanzie
aggiuntive le banche potranno ridurre o annullare l’incremento di tasso.

Inoltre, l’operazione sarà effettuata a tasso invariato nel caso in cui l’impresa richiedente avvii
entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento processi di rafforzamento patrimoniale o di
aggregazione.

È esclusa la possibilità di allungare mutui che abbiano già beneficiato dell’allungamento. È, invece,
possibile allungare mutui già sospesi: allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve
per esigenze di cassa derivanti dalle operazioni di anticipazione bancaria di crediti certi ed esigibili
e rimasti insoluti.

Tali operazioni saranno realizzate al tasso originario; finanziamenti collegati a operazioni di
ricapitalizzazione delle imprese: le banche si impegnano a concedere alle PMI finanziamenti
proporzionali ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa. Sono ammesse a tale operazione
anche le PMI in bonis che non presentino tensioni finanziarie.

L’Accordo prevede, inoltre l’impegno delle banche a non ridurre i fidi in essere alle imprese
ammesse alle operazioni dell’Accordo qualora queste mantengano prospettive di continuità
aziendale; e la proroga al 30 giugno 2014 dei Protocolli “Investimenti” e “Smobilizzo Crediti PA”.

Le domande per l’attivazione degli strumenti previsti dall’Accordo potranno essere presentate
dalle imprese fino al 30 giugno 2014. Sarà possibile richiedere l’allungamento dei mutui che a tale
data siano ancora sospesi fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, nell’attesa della piena operatività del
nuovo Accordo, le imprese potranno continuare a beneficiare fino al 30 settembre 2013 delle
misure previste dall’Accordo del 2012.

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