Soci illimitatamente responsabili e concordato preventivo.

Spazio dedicato all’avv. Alessandra Paci, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Milano.

Il concordato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori ed ha un “effetto esdebitatorio”. Cosa significa? Prendiamo il caso di un’impresa che abbia debiti chirografari per un milione di euro (quindi escludiamo i debiti garantiti da ipoteca, i debiti verso dipendenti e professionisti, e in generali tutti i debiti che godono di cause di prelazione). Se l’imprenditore presenta una domanda di concordato offrendo il 30%, ossia 300.000 euro, e la maggioranza dei creditori, a valore, accetta, avvenuto il pagamento di questi 300.000 euro i residui 700.000 non possono più essere richiesti.

Ma cosa succede se l’impresa è una società di persone? I soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere della parte di debiti non pagata in sede concordataria? No, il concordato ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che perciò godono dell’esdebitazione.

Ma in Italia, come tutti sanno, le banche di solito non si accontentano, prima di concedere un finanziamento o un fido ad una società, della garanzia illimitata del socio, e chiedono spesso anche la fideiussione personale, a garanzia dei debiti della società. Fortunatamente la giurisprudenza quasi uniforme ritiene che l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo si realizzi anche verso il socio illimitatamente responsabile che abbia rilasciato una fideiussione.

Sotto questo profilo il concordato preventivo, ovviamente se ve ne sono le condizioni, da valutare caso per caso, è molto vantaggioso per la risoluzione della crisi delle società di persone, perché comporta il vantaggio di ristrutturare i debiti anche per i soci che sono responsabili in via illimitata.

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Come fare investimenti rilevanti grazie ai Contratti di Sviluppo

Spazio dedicato alla’ Dott.ssa Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

I Contratti di Sviluppo favoriscono la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, attraverso il finanziamento di programmi di sviluppo composti da:

1)uno o più progetti di investimento
2)eventuali progetti di ricerca sviluppo e innovazione
3)eventuale realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

Si applica:

nelle aree previste dalla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale e nel resto del territorio nazionale esclusivamente per gli investimenti proposti da piccole e medie imprese o di programmi per la tutela ambientale

In particolare i Contratti di Sviluppo finanziano progetti di investimento di tipo:

– industriale:
– nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia;
– in alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
– in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione come call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc;
– turistico:
– nel settore ricettività e nelle eventuali attività integrative e/o nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico;

Per la tutela ambientale:

– per innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria;
– per anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale;
– per consentire maggiore efficienza energetica;
– per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
– per realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).

La dotazione finanziaria iniziale dello strumento è di 250 milioni di euro, provenienti dal Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. I fondi saranno destinati per l’80% al Mezzogiorno e per il 20% alle regioni del Centro-Nord. L’investimento minimo richiesto per ogni programma di sviluppo è di 20 milioni di euro (7,5 milioni nel caso di investimenti per la trasformazioni di prodotti agricoli).

Sono previste agevolazioni sotto forma di:

1)contributo a fondo perduto in conto impianti;
2)contributo a fondo perduto alla spesa;
3)finanziamento agevolato;
4)contributo in conto interessi.

La domanda :

– Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 10 giugno 2015.

Per decreto e modulistica contattaci.

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La mail, uno dei migliori strumenti che abbiamo per comunicare con i nostri clienti

Spazio dedicato alla’ Dott.ssa Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

Tra i diversi strumenti utilizzati per comunicare con i nostri clienti la più valida è la mail , ci permette di raggiungere tante persone, con poche risorse senza obbligare nessuno a rispondere o leggere in un determinato momento. Quando ci arriva una mail, infatti, non siamo vincolati a leggere subito o a dare una risposta immediata.

Ma perché vi parlo di mail?

Semplice, per avere successo online è necessario curare alcuni elementi fondamentali. Prima di tutto, è essenziale generare traffico. In secondo luogo è opportuno e fondamentale avere conversioni. Terzo, è importantissimo conoscere quali sono i metodi per costruire un’ampia audience. Questo per battere la concorrenza e raggiungere un numero di utenti sempre più numeroso, per cui è fondamentale imparare a raccogliere indirizzi e-mail. La prima tappa per attirare l’attenzione dei visitatori è creare una landing page efficace sulla quale gli utenti possono atterrare ed essere immediatamente attratti dal messaggio.

Vediamo come fare una mail list.

Nel fare una mail list è molto importante partire dal presupposto di mandare dei messaggi solo a chi è interessato ai nostri contenuti. Uno dei punti principali per avere una buona mail list è quello di non acquistare nessun database o per capirci, nessuna lista indirizzi di persone ignare di ricevere nostre offerte. Il fine di una mail list è quello di avere un numero reale di potenziali clienti, non un numero di messaggi da inviare, ma per fare questo passaggio dobbiamo accertarci di mandare un messaggio solo a chi lo vuole veramente ricevere, quindi mandare una mail solo a chi ce lo ha espressamente chiesto o si è iscritto nel sito in modo autonomo.

Una mail list di solito si crea inserendo nel sito o nei vari profili nei social network un link di iscrizione, un collegamento ad una pagina in cui il cliente/visitatore, incuriosito da un nostro messaggio, da un conoscente che ha già lavorato con noi, da un passaparola o da una pubblicità, inserisce i suoi dati, legge ed accetta una privacy, invia con un click l’iscrizione e dà la sua conferma ad una mail che riceve a garanzia della veridicità dell’operazione. Questo è un contatto che potenzialmente è o può diventare cliente.

Parliamo di una mail list che funzioni, come deve essere?

Non ci sono altri mezzi che funzionano, perché qualsiasi altro tipo di acquisizione di dati è per il 99% dei casi uno scambio/acquisto improprio. Se un cliente non si aspetta la nostra mail, quando la riceve tende a cancellarla senza leggerla perché appunto la considera una delle tante comunicazioni che deve ricevere ogni giorno per avere la sua mail gratuita, o perché sa di molte aziende scorrette, e non ci da peso. Purtroppo un po’ tutti siamo invasi da mail che non vogliamo ricevere o comunque che ci interessano poco.

Una frase semplice, buongiorno, siamo un’azienda che fa consulenza …….., possiamo inviarvi delle offerte? Ecco possiamo partire da questa semplice frase.

Davanti ad una simile richiesta sarà il cliente a decidere ed in base al settore può valutare i suoi interessi o meno. Ricorda, meglio 200 mail a chi le vuole ricevere che 2000 inviate senza logica. Utilizzare e costruire una mail list è un’operazione apparentemente facile, ma in realtà è lunga e complessa. Lunga, perché richiede tempo, costanza ed investimenti in collaboratori, risorse umane, che incentivano il cliente ad iscriversi, attraverso social network, consigli diretti o altre forme pubblicitarie. Complessa, perché poi richiede capacità nel descrivere il messaggio o la proposta che si andrà a fare. Arriveremo a dover chiedere un consenso scritto virtuale per avere “diritto” a comunicare in questo modo perché sempre più persone si lamentano del problema e continuano a cambiare indirizzo per veder rispettare la loro privacy. Ecco quindi l’importanza di avere un contatto diretto e soprattutto voluto con un cliente che così sarà sempre contento di ricevere nostre comunicazioni.

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Le “ARMI” disposizione di Equitalia

Spazio dedicato al Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

Se non si paga una cartella nei termini e/o non viene presentato ricorso e/o noninterviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore odella Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.

Le “armi” a disposizione di Equitalia sono:

il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come le autovetture;
l’ipoteca sui beni immobili;
il pignoramento mobiliare o presso terzi;
l’espropriazione forzata dei beni immobili;
ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che la legge attribuisce al creditore.

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro Equitalia non può procedere ad azionicautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dalla comunicazione che deve inviare al debitore contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il mancato pagamento nei 60 giorni dalla notifica della cartella comporta l’applicazione degli interessi di mora sulle somme richieste dalla data della notifica fino alla data delpagamento. L’Agente della riscossione riversa interamente gli interessi dimora all’ente creditore. Gli interessi moratori si calcolano solo sulle imposte e non sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendentesanzioni e interessi.

Si evidenzia inoltre che le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso deitributi, possono essere stabilite dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel limite di un solopunto percentuale di differenza rispetto al tasso legale.

Si descrivono ora gli strumenti a disposizione di Equitalia.

IL FERMO AMMINISTRATIVO, conosciuto anche con il nome di “ganasce fiscali” consiste in una misura cautelare attivata mediante l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato nel Pubblico registro automobilistico ed a seguito dell’adozione diquesta misura, il mezzo non può circolare.

La procedura viene avviata con la notifica al debitore e/o ai coobbligatiiscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva in cui viene preavvisato il contribuente che, inmancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senzanecessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone neiregistri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30giorni, non dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è tenutoa pagare alcunché né all’Agente della riscossione, né al Pubblico registroautomobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri.

L’IPOTECA è una misura cautelare che garantisce il credito ed attribuisce all’ente creditore ildiritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo(ipoteca volontaria) e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile unacomunicazione preventiva in cui viene preavvisato il contribuente che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca.

Equitalia può iscrivere ipoteca solo se l’importo complessivo delcredito per cui procede non è inferiore a ventimila euro. Se, anche dopol’iscrizione di ipoteca, il contribuente non provvede al pagamento del proprio debito, Equitalia potrà procedere allavendita dell’immobile, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

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Tutte le ipotesi di esclusioni dalla Scissione dei Pagamenti ( Split Payment)

Spazio dedicato al Dott. Ugo Marino Bianchi, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Firenze.

Il 13/04/2015 è uscita la circolare dell’agenzia delle entrate n. 15, inerente alcuni punti di interesse nella redazione di una fattura a favore della pubblica amministrazione con Split Payment. Mi soffermo sulla parte che prevede le esclusioni sia soggettive che oggettive.

Le esclusioni soggettive prevede esplicitamente la non applicabilità della scissione dei pagamenti per le fatture emesse nei confronti della Banca d’Italia e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ). L’elenco completo lo trovi su www.fatturaelettronicapa.org . Sul sito sono elencati anche gli altri enti menzionati nella circolare n. 1 del 9/2/2015.

Le esclusioni oggettive, si evidenzia che la scissione non si applica:
nei casi di Reverse Charge.
alle prestazioni di servizio rese alle Pa i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto. Viene quindi confermata l’interpretazione che era prevalsa tra gli operatori.
alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino.
alle operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. La circolare precisa che l’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’iva assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato.
alle operazioni rese da fornitori con regimi speciali quali:
regime monofase di art. 74 del dpr 633 ( editori, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta);
regime del margine di cui all’art. 36 e ss. D.L. 23 febbraio 1995 n. 41
regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74 ter del DPr 633/72.
regime speciale di cui agli art. 34 ( regime speciale per i produttori agricoli) e 34-bis ( attività agricole connesse) del dpr n.633 del 1972;
regime di cui alla legge n.398 del 1991 ( associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro loco, società sportive dilettantistiche, ed altri simili con fattuati inferiori a 250.000 euro) ;
regime relativo all’attività di intrattenimento;
regime applicabile agli spettacoli viaggianti ed altre attività di cui alla tabella C

Tutte le informazioni sulle fatture elettroniche le trovi su www.fatturaelettronicapa.org

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Interessi sugli interessi: Due recenti decisioni del tribunale di Milano condannano tre note banche

Spazio dedicato all’avv. Alessandra Paci, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Milano.

Il Tribunale di Milano, con le ordinanze della Sezione VI del 25.3.2015 e del 3.4.2015, condanna ING Bank (Conto Arancio), Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank perché non hanno rispettato la legge in materia di “anatocismo”, che consiste nel calcolo degli interessi non solo sul capitale ma anche sugli interessi già maturati.

Partiamo dall’inizio: la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in vigore dal 1.1.2014, ha definitivamente eliminato (finalmente, verrebbe da dire) l’anatocismo dall’attività bancaria; in passato, in un altalenarsi di norme e sentenze che hanno più volte modificato la disciplina in materia, gli istituti di credito hanno guadagnato parecchio conteggiando gli interessi dei correntisti non solo sulle somme date in prestito ma anche sugli interessi via via generatisi, con conseguente aumento esponenziale dei costi a carico di consumatori e imprese.

Dal 1 gennaio 2014 questa prassi è stata vietata, in quanto la legge afferma che gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, da calcolarsi solo sulla sorte capitale.

Tuttavia molte banche, come già in altre occasioni, hanno trovato il modo di continuare a praticare, anche nel 2014 e nel 2015, l’anatocismo e di disapplicare la nuova normativa, affermando che quest’ultima sarebbe stata subordinata all’emanazione di una delibera del CICR (Comitato interministeriale del credito e del Risparmio, i cui membri sono i ministri del Governo in carica) su “modalità e criteri”, delibera che guarda caso ad oggi non esiste: un’interpretazione che costituisce un bell’escamotage per ritardare l’esecuzione di una norma scomoda …

Il Tribunale di Milano, però, con le due decisioni qui commentate, dichiara espressamente che tale prassi è illegittima: dal 1 gennaio 2014 alle banche è inibito dar corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi in riferimento a contratti di conto corrente già in essere o che in futuro verranno stipulati, essendo del tutto irrilevante per l’applicazione della norma, come invece sostenevano gli istituti di credito, l’intervento regolamentare da parte del CICR.

Molto interessante è inoltre che alle tre banche coinvolte venga ordinato di pubblicare sui propri siti web e sulle principali testate nazionali i provvedimenti di condanna, che dovranno anche essere inviati anche a tutti i correntisti: insomma il Tribunale di Milano ha voluto dare massima diffusione alla nuova normativa, per rendere consapevoli i consumatori e correggere ed eliminare gli effetti negativi delle violazioni da parte delle banche.

E’ un importante passo avanti nella tutela di persone ed imprese, spesso in posizione di assoluta debolezza nel rapporto bancario; certo è che con la scusa della mancata delibera del CICR, molte altre banche continuano (illegittimamente) a praticare interessi sugli interessi.
(1.5.2015)

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