Come risanare un’azienda con oltre 2 Milioni di debito con il 182bis

Nella videoformazionegratuita sulle soluzionicrisiaziendali di questa settimana, il Prof. Simone Brancozzi ti mostra, passo per passo, come sia possibile salvare un’azienda, anche se fortemente indebitata, attraverso l’utilizzo di strumenti giuridici efficaci come un accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182bis

Video 1:

Video 2:

CRISI D’IMPRESA : Chiarimenti del ministero del lavoro sul rilascio del durc in caso di concordato preventivo in continuità

Spazio dedicato all’avv. Alessandra Paci, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Milano.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 21.4.2015 (Prot. 37/0006666/MA007.A001) interviene sul rilascio del DURC alle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.

Il DURC è indispensabile per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (dalla verifica dei requisiti di partecipazione alle gare e dall’aggiudicazione dell’appalto, fino alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori e alle liquidazioni finali), per tutti i lavori privati soggetti al rilascio di concessione edilizia o alla DIA, e per le attestazioni SOA. L’impresa con un DURC negativo in caso di lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto, non potrà stipulare altri contratti di appalto o subappalto, non potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento né delle liquidazioni finali; in caso di lavori privati perderà l’abilitazione connessa alla concessione edilizia o alla DIA; inoltre non potrà ottenere l’attestazione SOA.

Il DURC è pertanto uno strumento indispensabile per molte imprese italiane.
Cosa succede se un’impresa accede alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale?
Il concordato in continuità (art. 186 bis Legge Fallimentare) prevede la possibilità per l’imprenditore in crisi di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa, normativa introdotta da qualche anno allo scopo dichiarato di mantenere in vita le aziende in difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali.

È evidente che molto difficilmente un’impresa che si occupa di appalti pubblici e privati riuscirà a “salvarsi” e a proseguire la propria attività tramite un concordato preventivo se non potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o non potrà partecipare a gare di appalto.

La normativa sul DURC consente il rilascio del Documento in caso di sospensione dei pagamenti in seguito a disposizioni legislative (DM 24.10.2007 art. 5 c. 2 lett.b); già nel 2012 il Ministero (risposta ad interpello n. 41/2012) aveva ritenuto sussistere tale requisito nel caso di concordato in continuità ma solo a condizione che: il concordato fosse stato omologato, il piano prevedesse l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale; fosse prevista una moratoria nei pagamenti per un periodo non superiore ad un anno.

Ora il Ministero del lavoro ritiene che sia sufficiente la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese per l’ottenimento del DURC, purché il piano di concordato preveda l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, nonché dei relativi accessori di legge.

Tale intervento appare molto opportuno, in quanto dal deposito della domanda di concordato all’omologa possono passare molti mesi.

Ora pertanto sarà possibile alle imprese che hanno dato inizio al procedimento concordatario, nelle more del perfezionamento dell’omologa, ottenere il rilascio del DURC, con tutto ciò che ne consegue: un piccolo passo avanti a supporto del concordato in continuità aziendale.

(24.5.2015)

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Assemblea di bilancio in seconda convocazione: analisi delle criticità

Spazio dedicato al Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

In un interessante documento predisposto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti ci si interroga sulla liceità della diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell’assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, che appare provenire da una lettura coordinata degli artt. 2364 e 2369 cod. civ..

Sul tema si registra una certa divergenza di opinioni che ha dato vita a due diversi orientamenti, generando contrasti, anche sul piano operativo, su una questione che non è di certo trascurabile, considerando il ruolo fondamentale che l’approvazione del bilancio assume nella vita di una società.

Se da un lato, quindi, il termine attiene alla data della riunione assembleare e non solo alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, dall’altro ben può verificarsi che l’assemblea, pur se regolarmente convocata non si riunisca o, seppur riunita, non riesca a deliberare, come accade nell’ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta.

È appena il caso di ricordare inoltre che al fine di tutelare il diritto di informazione di ciascun socio è fatto obbligo ex art. 2429, terzo comma, cod. civ. agli amministratori di depositare presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio venga approvato:

progetto di bilancio;
copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate;
prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate;
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Nel caso si sia nella condizione di adottare la forma del bilancio abbreviato e sia stato deciso di predisporre il bilancio in tal forma oppure non sia stato istituito né il collegio sindacale né l’organo di revisione i documenti di cui all’ultimo punto che precede non sono necessari.

ORIENTAMENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti sceglie di aderire all’orientamento in base al quale deve ritenersi che entro il termine di 120 (o 180) giorni debba effettuarsi solo la prima convocazione, potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 giorni dalla prima.

RESPONSABILITÀ PER AMMINISTRATORI E SINDACI

L’inosservanza del termine, peraltro, non si ripercuote sulla validità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, potendone solo conseguire una responsabilità in capo agli amministratori ed eventualmente in capo ai sindaci, essendo questi ultimi obbligati a convocare l’assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori (artt. 2406-2407, II comma, cod. civ.)

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[Video] I 12 pilastri aziendali. Come ancorare l’azienda sulla roccia e renderla indistruttibile.

Ti sei mai chiesto perchè ci sono aziende e imprenditori che hanno SEMPRE successo?

Dietro questo successo non c’è alcuna magia, nessuna capacità ‘sovrannaturale’, c’è soltanto l’applicazione di 12 concetti fondamentali.

In questo nuovo video ti spiego uno ad uno questi concetti, che ho personalmente definito i 12 PILASTRI che sorreggono un business di successo.

Clicca sul seguente link o sull’immagine in basso per accedere direttamente al video: http://www.imprenditoreitaliano.it/i-12-pilastri-aziendali/

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Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Spazio dedicato alla’ Dott.ssa Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, premio a fondo perduto per giovani che si insediano in agricoltura fino a 70.000 € in alcune regioni.

L’ aiuto vuole promuovere il ricambio generazionale favorendo l’ ingresso di giovani agricoltori con ruolo imprenditoriale mediante la corresponsione di un premio e incentivando, attraverso l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese. Il premio è di € 70.000 per l’insediamento e con la possibilità di accedere ad un mutuo di 15 -20 – 25 -30 anni. Tale obiettivo , gestito da Ismea, volge come già accennato a favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. La misura si applica su tutto il territorio nazionale nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Soggetti Beneficiari:

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori come definiti dall’art. 2 par. 1 lett. n del Reg. UE 1305/2013, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.

Requisiti dei beneficiari:

I giovani di età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di invio della domanda del beneficiario. In caso di società di persone o di capitali il requisito dell’età deve essere dimostrato per la maggioranza assoluta e numerica.

L’esercizio dell’attività agricola nel territorio nazionale

L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione che decorre dalla data di assunzione della gestione dell’azienda.

Per l’insediamento deve avvenire in azienda che rispetti almeno il numero di UDE – ULU minimo previsto dal PSR 2014 – 2020.

Il giovane beneficiario si impegna a condurre l’azienda per un periodo non inferiore di cinque anni a decorrere dall’insediamento, salvo cause di forza maggiore.

età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda;

aver frequentato la scuola dell’obbligo;

possedere conoscenze e competenze professionali adeguate.

I previsti requisiti devono essere sussistere al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, può essere concesso un periodo di benefit non superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno se tale necessità è documentato nel piano aziendale

Condizioni per essere ammessi alle agevolazioni:

Presentazione del piano aziendale che coordina le diverse misure attivate nell’ambito del progetto integrato. Tale piano aziendale può prevedere, se necessario, investimenti diretti all’ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre fonti pubbliche nazionali o comunitarie.

Impegno all’assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un’azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l’acquisizione dell’azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) socio e amministratore di una società di persone avente per oggetto la gestione di un’azienda agricola;

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola.

Il beneficiario si impegna in fase di attuazione a :

Condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;

Aderire ad azioni di formazione e/o consulenza di cui alle sotto misure 1.1, 1.2 e 2.1 del PSR; Possedere adeguate capacità e competenze professionali attestate da titolo di studio o da esperienza lavorativa di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante ovvero di lavoratore agricolo documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale oppure attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o regionali.

Soddisfare la definizione di agricoltore attivo ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;

Acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, la qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui alla D. Lgs. 99/2004.

Agevolazioni:

Ricapitolando Il premio di insediamento è concesso sotto forma di un’operazione di leasing finanziario da Ismea, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Il leasing dovrà essere rimborsato in rate semestrale posticipate.
Il premio di insediamento viene rilasciato in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.

Il volume dell’aiuto dell’ aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della concessione del sostegno. Massimale di intervento minimo 200mila € / massimo 2milioni €.

N.B.:

In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 702/2014.

Sono esclusi:

Coloro che hanno già ottenuto un premio di primo insediamento, che si insediano in società nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario.

Soggetti che hanno già acquisito la qualifica di contitolare di una impresa o di una società Agricola.

Operazioni tra coniugi e figli

Tra coniugi

Tra affini entro il 1° grado (suocera/o – genero/nuora)

Tra società quando uno dei soci amministratori della società venditrice sia socio/amministratore della società acquirente

Soggetti richiedenti che svolgono attività agro-meccanica.

Per tutte le informazioni inerenti alle singole regioni Italiane contattateci tramite mail al seguente indirizzo

Si ricorda che il network con la collaborazione della Consulente Aziendale Trogu Esmeralda sarà in grado di presentare la pratica e di seguirla fino alla conclusione e all’erogazione. Lo stesso dicasi per tutta la parte fiscale e burocratica.

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Fondo di Garanzia per le PMI

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Microcredito: pubblicato il decreto che modifica le modalita’ di accesso all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015, recante “Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialita’”.

Il decreto modifica le modalita’ di accesso all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per le operazioni di microcredito, prevedendo una procedura di prenotazione della garanzia direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali (impresa o libero professionista o lavoratore autonomo). La garanzia, concessa gratuitamente, copre l’80% dell’importo del finanziamento erogato da un soggetto finanziatore (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario).

Il provvedimento consentira’ di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.

Si ricorda che i prestiti del microcredito possono essere concessi a imprenditori individuali, lavoratori autonomi, associazioni, societa’ di persone, societa’ a responsabilita’ limitata semplificate e societa’ cooperative, in possesso dei seguenti requisiti:
essere attivi da meno di 5 anni; avere un massimo di 5 dipendenti (che salgono a 10 per le societa’);aver avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e non avere un indebitamento pregresso superiore a 100.000 euro.

Tratto da: Tuttocamere.it

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La tassazione dei redditi derivanti da Associazione in partecipazione

Spazio dedicato al Dott. Federico Giuliani, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Vorresti condividere un business insieme ad un partner d’affari ma non sai come inquadrare il rapporto?

Hai un ramo d’azienda parzialmente utilizzato e hai individuato un’azienda o una persona fisica che potrebbe aiutarti a svilupparlo?

L’Associazione in Partecipazione potrebbe fare al tuo caso.

Con il contratto di Associazione in Partecipazione (art. 2549 c.c.), “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

L’Associato può apportare Lavoro, Capitale o Lavoro e Capitale insieme e in base alla qualifica dell’Associato ne deriva un diverso trattamento fiscale.

– ASSOCIATO NON TITOLARE DI P.IVA

Se l’apporto dell’Associato (al momento del conferimento e indipendentemente dalla tipologia dell’apporto) dovesse superare il 25% del patrimonio netto dell’azienda Associante, per l’Associato la tassazione ai fini irpef avverrà sul 40% dell’utile a lui spettante;
Se l’apporto dell’Associato (al momento del conferimento e indipendentemente dalla tipologia dell’apporto) NON dovesse superare il 25% del patrimonio netto dell’azienda Associante, l’Associato pagherà un’imposta sostitutiva dell’irpef pari al 12,50% dell’utile a lui spettante.

– ASSOCIATO TITOLARE DI P.IVA E SOGGETTO IRES

Nel caso in cui l’Associato fosse un soggetto Ires, l’utile derivante dal contratto di associazione in partecipazione sarà assoggettato ad ires ma solo per il 5% dello stesso reddito.
Pertanto se l’utile di spettanza dell’Associato derivante dall’Associazione in partecipazione fosse pari a 100, il soggetto Ires assoggetterà ad imposta sul reddito solamente 5.

– ASSOCIATO TITOLARE DI P.IVA E SOGGETTO IRPEF

Nel caso in cui l’Associato fosse un soggetto Irpef, l’utile derivante dal contratto di associazione in partecipazione sarà assoggettato ad Irpef ma solo per il 40% dello stesso reddito.
Pertanto se l’utile di spettanza dell’Associato derivante dall’Associazione in partecipazione fosse pari a 100, il soggetto Irpef titolare di p.iva assoggetterà ad imposta sul reddito solamente 40.

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Sovraindebitamento: Pubblicato il regolamento sugli organismi di composizione della crisi

Spazio dedicato all’avv. Alessandra Paci, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Milano.

Il 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il regolamento per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014), in attuazione di quanto previsto della cosiddetta “Legge sul sovraindebitamento” (n. 3/2012).

Questa interessante normativa di tre anni fa fornisce uno strumento per risolvere le situazioni di crisi e di insolvenza per quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

Il raggio d’azione della legge è tutt’altro che ristretto, poichè può coinvolgere non solo i privati (persone fisiche che non riescono più a far fronte a debiti contratti per motivi personali) ma anche imprese e società non fallibili in base ai requisiti stabiliti nella legge fallimentare (ricavi inferiori a 200.000 euro negli ultimi 3 anni, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro negli ultimi 3 anni, debiti anche non scaduti inferiori a 500.000 euro), che in Italia non sono certo in numero scarso, senza contare, a prescindere dalle dimensioni, tutti gli impreditori agricoli, i lavoratori autonomi e i professionisti, gli enti non profit, le start up innovative, ed inoltre gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività da oltre un anno.

I diversi meccanismi previsti dalla legge per ristrutturare i debiti ed estinguere le obbligazioni del soggetto sovraindebitato prevedono un controlllo del Tribunale e, soprattutto, un particolare organo, detto “Organismo di composizione della crisi” che sovraintende e gestisce tutte le fasi procedurali; mancava, fino ad oggi, il regolamento attuativo su tale organismo, ed ora finalmente dopo tre anni, questa lacuna è stata colmata.

Non che finora la legge sul sovraindebitamento non potesse avere applicazione, ma certamente adesso ci sono regole chiare sui requisiti e le modalità di iscrizione nel registro degli Organismi, ed in particolare sulle competenze e sulle caratteristiche di coloro che possono svolgere questo delicato compito, in condizione di indipendenza e terzietà.

Gli Organismi di Composizione della Crisi potranno essere costituiti presso Comuni, Province, Regioni, Università, mentre di diritto diventeranno OCC gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, gli Ordini degli Avvocati, Commmercialisti, Notai.
(19 febbraio 2015)

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La deduzione degli utili pagati agli Associati in Partecipazione

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Hai in essere un contratto di Associazione in Partecipazione ma non ti è chiara la deduzione degli utili pagati agli Associati?

Di seguito una sintesi che potrebbe esserti d’aiuto.

Con il contratto di Associazione in Partecipazione (art. 2549 c.c.), “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

L’Associato può apportare Lavoro, Capitale o Lavoro e Capitale insieme e in base alla tipologia di apporto ne deriva un diverso sistema di deduzione degli utili pagati allo stesso Associato.

Apporto di SOLO LAVORO

Indipendentemente dal fatto che l’Associato sia titolare o meno di P.Iva, quando l’Associato apporta solo lavoro/prestazioni di servizi, l’Associante potrà dedurre integralmente gli utili spettanti all’Associato.

Apporto di SOLO CAPITALE

Indipendentemente dal fatto che l’Associato sia titolare o meno di P.Iva, quando l’Associato apporta solo capitale, l’Associante NON potrà dedurre gli utili spettanti all’Associato.

Apporto di LAVORO E CAPITALE

Indipendentemente dal fatto che l’Associato sia titolare o meno di P.Iva, quando l’Associato apporta sia lavoro/prestazioni di servizi che capitale, l’Associante NON potrà dedurre gli utili spettanti all’Associato.

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Sospensione fino a 12 mesi delle rate dei finanziamenti alle famiglie

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Dal 1 aprile 2015 è in vigore un nuovo aiuto alle famiglie in difficoltà: la sospensione fino a 12 mesi di mutui e prestiti. E’ questo il risultato dell’Accordo siglato il 31.3.2015 tra l’Associazione delle Banche Italiane (ABI) e 9 Associazioni di Consumatori.

L’agevolazione riguarda sia i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale sia, ed è una novità, i crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi con piano di rientro a rata costante. La sospensione può essere richiesta dalle persone fisiche che si trovino in determinate situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (eccetto risoluzioni consensuali, pensionamento, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), cessazione del rapporto di collaborazione, morte, grave infortunio, ed inoltre, altra importante novità, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa di provvedimenti di sostegno al reddito; per i mutui quest’ultima è l’unica ipotesi per accedere alla misura agevolativa, essendoci già il Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che rimane in vigore (e che prevede una sospensione di 18 mesi per perdita di lavoro subordinato o parasubordinato, morte o condizione di non autosufficienza, per mutui inferiori a 250.000 euro che siano in ammortamento da almeno 1 anno, per mutuatari che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro).

E’ importante sottolineare che la moratoria riguarda solo il capitale, quindi si continuano a pagare gli interessi calcolati sul debito residuo alle scadenze originarie, ed ha una durata massima di 12 mesi; può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017; può accedervi anche chi ha già usufruito di una precedente moratoria, purché non si abbia già goduto di una sospensione di 12 mesi o più (in caso di periodo inferiore, la nuova sospensione riguarderà il periodo residuo fino ad un massimo di 12 mesi complessivi) e purché siano passati almeno 24 mesi dalla precedente moratoria. Nessun interesse di mora o commissione potranno essere richiesti dalle banche per la concessione della misura.

Sono esclusi i casi in cui il contratto è decaduto o vi sono ritardi superiori a 90 giorni, i finanziamenti con cessione del quinto, i finanziamenti delle carte revolving, o di apertura di credito, i prodotti per i quali sia stipulata un’assicurazione specifica, o finanziamenti che godono già di sovvenzioni pubbliche.

Lo strumento previsto nell’accordo ABI-Consumatori potrà sicuramente essere utile in alcuni casi, sopratutto se non vi sono altre strade percorribili, come la rinegoziazione della rata e della durata; tuttavia bisogna fare attenzione, perché nei finanziamenti con ammortamento alla francese i primi anni la rata è costituita in buona parte da interessi, che nella moratoria in questione devono essere pagati, quindi il risparmio effettivo potrebbe essere poco consistente.
(1.5.2015)

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