[Video] La magia dei cicli economici

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IL TRUST

Spazio dedicato alla’ Avv. Vanessa Novelli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ascoli Piceno.

E’ un negozio giuridico con il quale il disponente trasferisce i beni di sua proprietà al trustee (gestore), al quale verranno intestati,che li dovrà amministrare nell’interesse dei beneficiari.

L’effetto è la segregazione patrimoniale dei beni in trust,separati e distinti rispetto al patrimonio del disponente,del gestore e dei beneficiari con la conseguenza che i creditori di tali soggetti non potranno aggredire i beni in trust. Vi può essere anche la figura del protector o guardiano con poteri o gestionali o dispositivi.

Occorre distinguere tra : a)atto di dotazione, attraverso il quale vengono trasferiti al trustee,che deve accettare, determinati beni ,se immobili occorre la forma scritta,è necessaria la congruità tra scopo e dotazione,in quanto una eventuale attribuzione eccessiva rispetto allo scopo potrebbe rivelare un intento elusivo con conseguente dichiarazione di frode o simulazione e quindi nullità del trust;l’atto deve essere trascritto e vengono utilizzate le norme di cui al codice civile relativamente alle modalità della pubblicità del trasferimento dal disponente al trustee, mentre, per quanto riguarda le modalità per rendere opponibile il vincolo,si ritiene,in via maggioritaria, si possa procedere alla trascrizione in capo direttamente al trust-al quale viene attribuito un nome ed un codice fiscale-quale soggetto a favore, menzionando il nominativo del trustee nel quadro D; occorre ,quindi,l’intervento del Notaio;e b)atto istitutivo con il quale il disponente individua il gestore ed i beneficiari,la legge da applicare,le regole di funzionamento del trust e la sua durata:l’atto deve avere la forma scritta ad probationem e quindi avere data certa anche tramite scambio di corrispondenza dove fa fede il timbro postale con bollo su piego aperto ai fini della opponibilità per il trust interno.

Le fonti da considerare per ricevere un atto di trust sono:

1. la Convenzione de L’Aja del 1985 entrata in vigore in Italia nel 1992.L’Italia è un paese non trust:non esiste una legge propria che disciplini il trust ma solo la possibilità di richiamare la legge di un paese che tale legge invece abbia;

2. la legge scelta per la disciplina del trust, che per i paesi non trust come l’Italia,sarà necessariamente straniera: la legge inglese o meglio il Trust Act,la legge di Jersey,la legge di Malta,la legge Neozelandese;

3. la giurisprudenza del paese della legge scelta per la disciplina del trust:nei paesi di common law o case law vige il principio dello “stare decisis”che vincola il Giudice alle decisioni di un precedente giurisprudenziale emesso da un altro Giudice,che diventano così norme;

4. le norme di applicazione necessaria (le norme costituzionali) e quelle di ordine pubblico internazionale (i diritti fondamentali dell’uomo comunemente accolti nelle cd “nazioni civili”);

5. per il caso di trust interni-quando il disponente,il trustee ed i beneficiari sono cittadini italiani ed i beni vincolati si trovano in Italia l’unico elemento di estraneità è la legge straniera che il disponente sceglie di applicare-, occorre prendere in considerazione le norme di ordine pubblico interno (norme inderogabili) cioè le norme imperative,la prima valutazione che va condotta alla luce delle norme interne è quella della meritevolezza degli interessi;

6. la giurisprudenza interna:in Italia,il Giudice non è vincolato dai precedenti ,essendo lo stesso soggetto solo alla legge, ai sensi del secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione.

Il Trust può essere utilizzato:

a) per la protezione della famiglia di fatto

b) per la protezione della famiglia legittima

c) a tutela della prodigalità di taluno dei figli

d) come composizione di situazione di crisi coniugale

e) a garanzia di prestito obbligazionario

f) per il passaggio generazionale dell’impresa

g) testamentario

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Come compensare i debiti con equitalia

Spazio dedicato al Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

E’ possibile estinguere il debito delle cartelle di pagamento relativo a tributi erarialied oneriaccessori mediantecompensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.

Per fare ciò, bisogna utilizzare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ilmodello F24 Accise utilizzando il codice tributo RUOL.

Se il pagamento si riferisce solo ad una parte delle somme dovute, il contribuente puòdichiarare, a mezzo di uno specifico modulo, l’avvenutopagamento in compensazione tramite F24 Accise e indicare a quale parte deldebito erariale imputare il pagamento.

In tal caso, la scelta dei debiti da compensare deve essere effettuataentro 3 giorni dalconferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta ilmodello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure contestualmente, se il contribuente presenta il modelloF24 Accise agli sportelli dell’Agente dellariscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presentidebiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per iquali è scaduto il termine di pagamento.

In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi della cosiddetta “compensazione orizzontale”, relativa a tributi di diversa tipologia effettuata nel modello F24. Resta esclusa dal divieto lacosiddetta compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo.

L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo deidebiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

La sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limitenell’ammontare compensato. Per fare un esempio, in presenza di un debito di 30.000 euro e di unacompensazione di pari importo, la sanzione sarà di 15.000 euro, il 50% del debito. Nelcaso di compensazione pari a 20.000 euro la sanzione sarà sempre di 15.000 euro. Nel caso diimporto compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderàall’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e dicompensazione per 30.000 euro, la sanzione è pari a 30.000 euro.

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere pagate anche mediantecompensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delleAmministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

Il credito deve essere certificato e l’estinzione del debito a ruolo è comunque condizionata alla verifica dell’esistenza e validitàdella certificazione.

Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, puòpresentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale oparziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo inbase alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.

L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, cheinterrompe le procedure di riscossione e, se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

Oltre all’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiedernel’annullamento totale o parziale.

Chi intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrerecontro l’ente impositore se contesta lalegittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizidell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamentealla consegna del ruolo.

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un dannograve e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione allaCommissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure all’ufficiodell’Agenzia che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa).

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria,il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica delladecisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle sommeiscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenziosotributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenerel’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Tale strumento è esperibile solonei confronti delle sentenze divenute definitive.

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Accordo per la ripresa 2015

Spazio dedicato al Dott. Federico Giuliani, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

La legge di stabilità per l’anno 2015, ha previsto una nuova moratoria per i mutui e i finanziamenti a favore delle famiglie e delle piccole imprese ed entro il 31 marzo 2015 doveva essere approvato il protocollo di intesa tra Ministero e banche (e che è stato effettivamente approvato), contenente le modalità di accesso alla moratoria.

Fra le altre opportunità, questo Accordo concede la possibilità ad imprese e privati di SOSPENDERE i FINANZIAMENTI in essere o di ALLUNGARNE LA DURATA residua.

PRESUPPOSTI
Per l’accesso alla sospensione dei finanziamenti o all’allungamento della durata residua dei mutui si devono verificare le seguenti condizioni:
-non avere in essere posizioni debitorie in sofferenza;
– non avere in essere inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 gg;
– non aver già richiesto la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la presentazione di una nuova richiesta

SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI IN ESSERE
Consiste nella possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della sola quota capitale dei finanziamenti a medio lungo termine (leasing compresi), anche se agevolati o perfezionati a mezzo di rilascio di cambiali.
Durante il periodo di sospensione il contribuente sarà quindi tenuto al pagamento periodico della sola quota interessi

ALLUNGAMENTO DELLA DURATA RESIDUA DEI FINANZIAMENTI
Consiste nella possibilità di allungare la durata residua dei mutui e del credito a breve termine. L’allungamento può essere richiesto per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del finanziamento con il limite massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per quelli ipotecari e per una durata massima di 270 gg per il credito a breve termine.

COSA FARE
Per attivare la nuova moratoria sarà necessario rivolgersi alla propria banca, verificare che sia fra quelle aderenti all’Accordo e presentare la relativa richiesta che sarà valutata mediamente nei 30 gg dalla richiesta.

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Dio, la Famiglia,… e il mio evento a Fano

Al seguente link trovi l’accesso al mio nuovo video ‘Dio, la Famiglia,… e il mio evento a Fano’

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Chi mi conosce, sa che i miei valori guida sono Dio, la Famiglia, il Lavoro … e il Calcio (quest’ultimo, durante il tempo libero, dopo le altre tre).

Credo che anche per te sia così. E se uno tiene davvero alla famiglia e al lavoro, deve sapere che non esiste niente di più importante del FUTURO.

Se ci rifletti attentamente, se nessuno si preoccupasse del proprio futuro, il futuro non esisterebbe.

Spesso, noi ci preoccupiamo del presente, unicamente per il presente. Ci limitiamo a lavorare sulla quotidianità, senza pensare alle strategie, che potrebbero migliorare il nostro domani.

NOI AVREMMO POTUTO CONTINUARE A LAVORARE SUL QUOTIDIANO, SENZA TEMERE NESSUNA CONSEGUENZA, se fossimo ancora nel vecchio sistema economico-industriale, quello del posto di lavoro stabile, dell’utile sicuro di possedeva un’impresa o era un autonomo, delle ferie sicure, dell’auto nuova ogni 5 anni, della casa di proprietà, delle criticità prontamente risolte da un collega o da un superiore, del principio che bastava spendere in pubblicità per aumentare le vendite e guadagnare.

Tutto ciò NON esiste più! Quella ZONA DI COMFORT è sparita per sempre. Se sei un imprenditore, un lavoratore autonomo, un agente, un promotore finanziario, un professionista, un bancario, un dirigente d’azienda o un dipendente, la sicurezza del posto di lavoro è solo un vecchio ricordo.

E con la sicurezza del lavoro, è sparita anche la sicurezza del reddito. Nessuno verrà più ad aiutarti. Niente sarà più come prima. Dove andremo a finire?

In realtà dovremmo dire “Dove siamo già arrivati!” Possiamo già dare una definizione a questa nuova epoca: CONNECTION ECONOMY. Nella connection economy, accadono cose che fino a pochissimi anni fa, sarebbero state classificate come impossibili.

Chi avrebbe mai pensato che un bambino di 8 anni di nome Evan avrebbe potuto guadagnare 1,3 milioni di dollari all’anno, recensendo giochi e video-giochi su Youtube? O che una casalinga, appassionata di cucina, avrebbe potuto creare un sito di ricette, fra i più visitati in Italia (giallozafferano.it)? O che un app per smartphone avrebbe potuto mettere in crisi il mestiere di tassista? O che l’avvento dell’e-commerce avrebbe potuto decretare la fine dei negozi di scarpe e abbigliamento? O che un sito web che vende polizze e risparmio gestito avrebbe provocato l’estinzione dei vecchi assicuratori porta a porta?

O, ancora, chi avrebbe mai pensato che una macchina delle dimensioni di una comune stampante avrebbe potuto fabbricare qualsiasi tipo di oggetto (sto parlando della stampante 3d), rendendo inutile la produzione industriale?

Ma attenzione, tutto si evolve e ad esempio le visite sul sito del New York time dal 2011 al 2013 sono diminuite, le visite alla home page sono praticamente finite, il sito web sta morendo e la SEO non serve più… Nella connection economy il centro è il rapporto fra persone, prima digitale e poi personale, e chi non riuscirà a trasmettere attenzione, cura, amore non avrà ascolto.

Immaginate cosa significhi tutto ciò? Comprendete a quale grande rivoluzione stiamo assistendo?

Oggi, l’80% delle neo-mamme ‘googla’, per informarsi su cosa sia meglio fare per i loro neonati, e il 50% degli acquisti effettuati nei negozi sotto casa sono compiuti solo dopo che ci si è informati sul Web.

Il Web … un luogo in cui, senza spostarsi da casa, ciascuno di noi può trovare ogni sorta di informazione, anche di alta qualità, come una consulenza legale o fiscale. Basta digitare una parola o una domanda su Google, per avere la risposta desiderata in una frazione di secondo. E tutto ciò, a costo ZERO! Google, infatti, regala il 95% dei suoi servizi!

Potrei elencare altre centinaia di esempi, in cui il Web si sta rivelando la risorsa più importante per l’economia di domani … Ma  sbaglierei persino a dire “domani”, perché il Web sta modificando il mercato, giorno dopo giorno. Nella connection economy, l’Oggi è già Domani.

Perciò, non possiamo più aspettare! Se non hai impegni né con Dio, né con la tua famiglia, hai la necessità di trascorrere il tuo tempo, pensando seriamente AL FUTURO TUO E DEI TUOI CARI.

Al seguente link (http://www.imprenditoreitaliano.it/web-marketing-2015-video-1-2-3-4-5-6-7-8/) troverai tutte le informazioni riguardo a questo evento nazionale da me ideato: ‘LA CONNECTION ECONOMY. DIVENTA IL RE DEL TUO MERCATO’, che si terrà il 14, 15 e 16 maggio, presso il TAG HOTEL di FANO, location ideale, situata nelle Marche, facilmente raggiungibile in auto, in treno e in aereo (abbiamo infatti predisposto un servizio navetta gratuito dall’aeroporto “R. Sanzio” di Falconara-Ancona).

Al prezzo eccezionale di 285 EURO, potrai godere di un servizio All Inclusive. Riceverai iscrizione al corso + alloggio in hotel 4 stelle per due notti + vitto. E potrai portare con te un accompagnatore (amico, collega o cliente), GRATUITAMENTE, senza alcun costo aggiuntivo!

Nel corso, ti spiegherò come sta evolvendo il mercato e cosa potrai fare, per avere un FUTURO RADIOSO, DIVERSO E MIGLIORE DEL PASSATO.

Il tuo futuro dipende dalle tue scelte: se sceglierai di non partecipare all’evento, vorrà dire che pensi che esista qualcosa di meglio da fare che provvedere al tuo futuro. Ma è proprio così?
Ricorda! DIO, FAMIGLIA, … EVENTO: ‘LA CONNECTION ECONOMY. DIVENTA IL RE DEL TUO MERCATO’.

Potrei giustificare la tua assenza solo se andassi a vedere la partita della tua squadra del cuore … Ma non abbiamo scelte tre giorni a caso! Il 14, 15 e 16 Maggio non è prevista nessuna partita!

Puoi partire in tutta tranquillità…

Ti aspetto!

Il decreto legislativo 231/01 un “cortese” obbligo, sentenza 1774/08 Tribunale di Milano

Spazio dedicato al Dott. Luca De Gennaro, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Pescara.

Si e’ molto dibattuto sull’obbligatorietà dei modelli di organizzativi ex d.lgs 231/01, soprattutto dopo l’apertura di questo decreto ad un elenco veramente lungo di reati presuposti estremamente variegato, che vanno dalla sicurezza sul lavoro all’autoriciclaggio .

La conclusione, raggiunta da più parti, e’ che i modelli in questione sono facoltativi.
Il dibattito sembrerebbe esaurito qui, in quanto essendo il modello organizzativo ex d.lgs231/01 facoltativo, l’Ente, qualora volesse trarne il giovamento derivante dell’esenzione della responsabilità penale, deve addotarli, altrimenti non potrà giovarsi di questa esimente.

Si tratterebbe di una “semplice” valutazione di tipo gestionale – economica, che spetta agli Amministratori. Gestionale, in quanto l’applicazione dei modelli organizzativi e la loro correttaattuazione porta ad “ingabbiare il decisionismo aziendale; economica, perché il management deve valutare se i costi necessari a porre in essere i modelli, aa aggionali, oltre al loro funzionamento, siano inferiori ai benefici che l’azienda riceverà nel momento in cui dovessero essere applicate le sanzioni per reato presupposto.

Tuttavia l’articolo 2392 del Codice Civile pone a carico degli Amministratori degli obblighi, ovvero adempiere “i doveri ad essi imposti dalla legge edallo statuto con la diligenza richiesta della natura dell’incarico e dalla loro specifica competenza”.

Questo e’ il grimaldello usato dal giudice penale nei confronti degli Amministratori. Questi non devono essere, in base a una diffusa interpretazione di questo articolo del Codice Civile, esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa, ma le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione.

Da questa rapida analisi emerge che la facoltà di applicare o meno i modelli organizzativirisulta di molto attenuata, in quando vi è una precisa responsabilità in capo agli amministratori, i quali saranno chiamati a rispondere per i fatti illeciti imputati alla societàe per i danni patrimoniali causati ai soci. Da qui, la sentenza 1774/08 del tribunale di Milano, in cui vengono condannati gli Amministratori di un Azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzzativi.

Il procedimento, deriva da un processo penale in cui l’Azienda e’ stata condannata per aver costituito fondi neri. Questa, a sua volta ha instaurato un procedimento civile contro il Presidente del Consiglo di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, per non aver posto in essere i predetti modelli organizzativi.

Dalla lettura degli stalci della sentenza sembra che gli Amministratori siano stati condannati non soloper non aver stimolato l’organo amministrativo all’adozione dei modelli, ma soprattutto perchè non sono stati mai fatti studi di fattibilità per l’adozione dei modelli e analisi costi-benefici sulla loro adozione. La riflessione a cui porta questa sentenza e’ che l’azienda deve sempre prendere in
considerazione l’adozione dei modelli, rendendo quindi del tutto inifluente la loro
facoltatività.

Devono essere effettuatigli studi di fattibilità e l’analisi costi benefici sulla loro applicazione, lasciando traccia degli elaborati. Le conclusioni di queste analisi devono essere oggetto di dibatti dell’organo amministrativo con relativa motivazione, sulla applicazione o meno dei modelli, da riportare a verbale.

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Credito d’imposta accise sul gasolio autotrasportatori: cambiano le istruzioni per l’F24

Spazio dedicato al Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Le rettifiche alle istruzioni di compilazione del modello F24 in caso di utilizzo del credito d’imposta per le accise sul gasolio si sono rese necessarie a seguito delle modifiche alla disciplina intervenute con il D.L. n. 1/2012

Con la Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni per compilare correttamente il modello F24 in caso di fruizione, in compensazione, del credito d’imposta relativo alle accise sul gasolio da parte degli autotrasportatori (codice tributo “6740”). L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario dopo che il D.L. n. 1/2012 (all’art. 61) ha stabilito che l’apposita dichiarazione gli interessati devono presentare al competente ufficio delle Dogane non debba essere più presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, ma entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito, inoltre, deve essere utilizzato in compensazione non più entro l’anno solare, ma “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto”. In particolare, nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” deve essere riportato il numero della rata: due caratteri per indicare il trimestre solare di riferimento, altri due per segnalare l’anno di consumo del gasolio (ad esempio, “0215” per rappresentare il trimestre aprile-giugno 2015).

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Come pagare a rate le cartelle

Spazio dedicato al Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

Chi non ha la possibilità di pagare in un’unica soluzione il debito indicatonella cartella di pagamento, può rivolgersi all’Agente della riscossione per ottenerne larateazione.

E’ possibile richiedereun piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili, in caso ditemporanea situazione di obiettiva difficoltà, o un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili, incaso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, perragioni estranee alla propria responsabilità.

L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

Il debitore può richiedere di accedere a un piano di rateazione ordinario quando non è in grado di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma può farlo ricorrendo ad un numero di rate adeguate alle sue condizioni patrimoniali.

Per debiti fino a 50.000 euro si può ottenere la rateizzazione con una semplice domanda, senza dovere allegare alcuna documentazione per comprovare la situazione di difficoltàeconomica.

Per debiti oltre 50.000 euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica dellasituazione di difficoltà economica per cui l’agente della riscossione analizza l’importo del debito e verifica ladocumentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

Il debitore può richiedere di accedere ad un piano di rateazione straordinario quando si trova inuna situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica,per ragioni estranee alla propria responsabilità.

E’ possibile accedere al piano di rateazione straordinario in presenzadelle seguenti condizioni:

• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importodella singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare delrichiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modelloIsee;

• per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzionemensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra0,5 e 1.

PROROGA DELLA RATEAZIONE

In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non permette più disostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente puòchiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenutadecadenza.

RATEAZIONI SUCCESSIVE

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove cartelle anche quandosi hanno già rateazioni in corso.

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rateanche non consecutive.

Quando si decade dal beneficio, l’intero importo della cartella ancora dovuto èimmediatamente riscuotibile in un’unica soluzione e non può piùessere rateizzato.

DOMANDA DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione può essere presentata tramiteraccomandata a.r. oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione.

Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto nel quale è riportato il piano di ammortamento del debitosecondo il numero di rate concesse, mentre, in caso di diniego, Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato.

Nel sito diEquitalia vi sono direttive ed istruzioni predisposte dall’ente della riscossione; inoltre è anche disponile un simulatore di calcolo, che consente diconoscere, a seconda dell’entità del debito, il numero massimo di rate che l’Agente dellariscossione può concedere e il loro importo.

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Modello di organizzazione, gestione e controllo: la responsabilità penale delle persone giuridicheex art. 231/2001 [Seconda Parte]

Seconda Parte dell’elaborato dell’ Avv. Valeria Marinuk, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ascoli Piceno.

I reati presupposto

Il numero dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende e degli enti in forza del D.Lgs 231/2001 è in continuo ampliamento e annovera principalmente fattispecie di origine dolosa.

La classificazione è la seguente:

reati contro la Pubblica Amministrazione;
delitti informatici e trattamento illecito di dati;
reati di falso nummario;
reati societari;
reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale;
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
delitti contro la personalità individuale;
abusi di mercato;
omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro;
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
delitti in materia di violazione del diritto di autore;
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
reati ambientali;
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
delitti tentati.

Il novero dei reati presupposto è talmente vasto ed eterogeneo da porre sul medesimo piano reati di natura completamente diversa e spesso di non facile intelligibilità per i non addetti ai lavori, in un ragionamento complessivo che può risultare ostico anche al più scrupoloso degli imprenditori.

Gli autori dei reati

Quanto all’individuazione di soggetti persone fisiche la cui condotta illecita refluisce sulla sfera giuridica dell’ente si è utilizzato il ricorso ad una “formulaelastica”, anziché a categorie definite .

La prima categoria ricomprende coloro che rivestono funzioni apicali, dunque di amministrazione, gestione e direzione. Collocandosi ai vertici dell’Ente, ne esprimono istituzionalmente le scelte di politica aziendale, è perciò lapalissiano dedurre che gli eventuali illeciti penali commessi da tale categoria impegnino l’ente anche sul fronte della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Sono inclusi nella categoria i soggetti che esercitano “anche di fatto”, cioè in senso sostanziale, il controllo dell’ente.

Rientrano in tale gruppo, pertanto, quei soggetti che di diritto ovvero di fatto, in virtù di poteri originari o delegati, esercitano un penetrante potere sull’ente o su una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria.
In tal caso, si reputa che il reato sia addebitabile ad una politica dell’ente o ad un deficit organizzativo.

La seconda fascia interessata è quella dei subordinati ovverosia dipendenti dell’ente, oltre a tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, quali collaboratori, parasubordinati e consulenti.

Se da un lato, la loro inclusione potrebbe suscitare qualche perplessità, in quanto si tratta di soggetti non forniti di autonomia deliberativa e organizzativa si deve tener conto del fatto che nelle realtà aziendali complesse si opera attraverso una molteplice suddivisione di competenze e frequente è il ricorso alla c.d. “delega di funzioni”.

E’ apparso dunque irragionevole escludere, in linea di principio, la configurabilità della responsabilità amministrativa dipendente da reati commessi dai suddetti soggetti, ove questi abbiano agito in nome e per conto dell’ente ponendo in essere attività destinate a riversarsi nella sfera giuridica dello stesso.
La responsabilità della società è esclusa nei casi in cui il reato sia stato commesso dall’autore esclusivamente per perseguire un tornaconto personale.

L’ente, dunque, si libera dall’imputazione dimostrando la sua estraneità al fatto illecito e un’efficacie attuazione dei parametri di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività .

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Opportunità nell’internazionalizzazione in Austria [Seconda Parte]

Spazio dedicato all’ Avv. Vanessa Novelli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ascoli Piceno.

… dal punto di vista geografico l’Austria è molto vicina all’Italia, ha un clima continentale, il suo sistema fiscale e quello legislativo sono tra i più evoluti nel mondo occidentale ed è considerato un “ hub ” veramente interessante per chi volesse intraprendere una attività di internazionalizzazione per i paesi dell’Europa dell’Est quali la Polonia, la Romania, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, oppure la Croazia, la Slovenia , la Russia o la Svizzera (tedesca zona di Zurigo o Losanna).

I punti di forza di tale paese sono l’alta informatizzazione relativamente a tutte le pratiche burocratiche, poca o nulla criminalità, sistema politico stabile, sistema sociale (welfare) molto sviluppato, sistema previdenziale sia assistenziale che privato, sistema di tutela della salute del cittadino valido ed efficace ma soprattutto sempre all’avanguardia con possibilità di usufruire anche delle prestazioni di medicina alternativa ( in quanto il naturopata, in Austria, è iscritto ad un albo professionale specifico riconosciuto a livello nazionale), il sistema lavorativo è molto efficiente grazie ad una simbiosi tra scuola di formazione e specializzazione con il mondo imprenditoriale per effetto del quale vi è incontro molto utile tra domanda ed offerta di lavoro altamente specializzata (infatti il costo del lavoro è elevato ma viene poi bilanciato da incentivi e risparmi fiscali per le aziende), la legislazione societaria e commerciale è di tipo civil law, vi è immigrazione ma la maggior parte se non tutta è integrata anche perché vi è una legislazione “ cd. islam ” perfetto connubio tra rispetto delle tradizioni religiose e culturali musulmane con il rispetto delle leggi vigenti nel paese che li ospita (l’Austria).

A Vienna, capitale dell’Austria, è stato attuato il programma di protezione climatica attraverso l’energia sostenibile con l’obiettivo di ridurre l’emissione di anidride carbonica del 20%, promuovendo il tele raffreddamento ed il teleriscaldamento, l’ampliamento della rete metropolitana, il consolidato sistema di trasporti pubblici, la possibilità di soggiornare in alberghi sostenibili con marchio di qualità ecologica (il marchio di EcoQualità per il turismo).

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