Nuovo Isee Guida completa e novità

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

L’Isee rappresenta un modello mediante il quale è possibile richiedere prestazioni agevolate tenendo conto dei redditi percepiti dal richiedente, dopo la riforma scattata dal primo gennaio di questo 2015, comporta l’utilizzo di nuovi modelli di DSU, la dichiarazione sostituiva unica.

I cambiamenti, rispetto alla precedente modulistica, sono diversi, e riguardano l’impostazione stessa della DSU, per la quale la Riforma ha introdotto una sorta di organizzazione a moduli. Abbiamo infatti un modello base, la cosiddetta DSU mini, che serve per la maggior parte delle prestazioni, e poi una serie di altri modelli che invece vanno compilati esclusivamente per alcune tipologie di prestazioni.

Eccovi una guida completa:

Per identificare con maggior semplicità i diversi modelli di cui si compone il nuovo ISEE, spesso si parla di ISEE Università, ISEE Sociosanitario, ISEE minorenni, e via dicendo. Vediamo, con precisione, quali sono i diversi modelli che compongono la DSU, utile al contribuente alla prese con la Riforma.

Ricordiamo che l’ISEE serve ad accedere a prestazioni di welfare (iscrizione all’asilo, all’università, prestazione sanitarie, assistenziali e via dicendo). Il contribuente compila al DSU, la consegna direttamente all’ente che eroga la prestazione, oppure al Comune, o al CAF, o all’INPS, ed è proprio l’istituto previdenziale che alla fine calcola l’ISEE.

In tutto, i moduli di cui si compone la DSU sono otto: due fanno parte del modello base, gli altri servono per eventuali situazioni particolari. Ecco i moduli:

Modulo MB1: è la parte fondamentale della cosiddetta DSU mini, in pratica la dichiarazione base, che devono presentare tutti. Vanno inseriti i dati relativi al nucleo familiare e quelli relativi alla casa di abitazione;

Modulo FC1: è la seconda parte della DSU mini, che quindi devono compilare tutti. Si compila per ogni componente del nucleo familiare, e contiene oltre alla sue generalità, le informazioni su reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare. In pratica, bisogna indicare qui tutti i dati utili a calcolare l’ISEE.

Una delle principali novità della Riforma prevede che alcune informazioni importanti relative al reddito, che prima erano auto-dichiarate, adesso non rientrino più invece nella DSU, perché l’INPS va a chiederle direttamente all’Agenzia delle Entrate (esempio: il reddito che risulta dalla dichiarazione).
E passiamo ora agli altri moduli, che invece si compilano, in aggiunta ai due appena descritti, per particolari tipologie di prestazioni o in determinate situazioni.

Modulo MB2: si compila solo per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e per quelle relative ai minorenni nel caso in cui i genitori non siano coniugati e non convivano. Ad esempio, questo modulo si compila per l’iscrizione all’università, per altre eventuali prestazioni legate agli studi universitari, per l’iscrizione all’asilo. Si compone di due quadri, per ognuna delle due tipologie sopra descritte, e serve per indicare la situazione del nucleo dello studente universitario (se convive o meno con i genitori e via dicendo), piuttosto che del minorenne.

Modulo MB3: si compila solo per le prestazioni socio – sanitarie residenziali, come il ricovero presso RSSA (residenze per anziani). Si inseriscono i dati sul beneficiario della prestazione, sui familiari, sui figli non ricompresi nel nucleo familiare (che calcoleranno poi componenti aggiuntive), e su eventuali donazioni di immobili.

Modulo MB1-rid: questo in realtà è un modulo che si può compilare in alternativa al modulo MB1, nel caso in cui si preferisca fare riferimento a un nucleo familiare ristretto, composto solo da coniuge e figli, possibilità che è concessa nei seguenti casi: prestazioni socio – sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni, prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.

Modulo FC2: si compila solo nel caso in cui ci siano nel nucleo familiare persone con disabilità o non autosufficienti. Si inseriscono generalità, livello di disabilità (in base alla classificazione stabilita dalla norma), spese per prestazioni.

Modulo FC3: si compila solo se nel nucleo familiare ci sono persone esonerate dalla dichiarazione oppure in caso di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali. Si inseriscono i dati di reddito.

Modulo FC4: vale solo per calcolare la cosiddetta “componente aggiuntiva“, rappresentata ad esempio dal genitore non convivente nel caso di prestazioni per i figli minorenni, oppure dal figlio del beneficiario di prestazioni socio assistenziali. Si inseriscono i dati del nucleo familiare della componente aggiuntiva.

Segnaliamo infine che c’è anche una DSU specifica per calcolare il cosiddetto ISEE corrente, che rappresenta una delle novità fondamentali della Riforma. In pratica, è riconosciuta la possibilità, che prima non era prevista, di correggere l’ISEE nel corso dell’anno. Per farlo, bisogna appunto richiedere un nuovo indicatore, che si chiama appunto ISEE corrente, compilando un’apposita DSU. È necessario che siano intervenute consistenti variazioni della situazione economica rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Come calcolare il reddito:

Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste

l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero

Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;

– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;

– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;

– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l’intero valore della casa ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un’eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.

È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza. Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:

– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;

– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;

– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.

Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:

– spese sanitarie;

– spese per l’acquisto di cani guida;

– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;

– spese mediche e di assistenza specifica.

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Autotrasporti & Responsabilità solidale

Spazio dedicato all’ Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Una nuova forma di responsabilità solidale entra nel settore dell’autotrasporto, peraltro estesa anche alle sanzioni del codice della strada

La richiesta di regolarità del vettore
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Sarà quindi necessario, dal 1° gennaio 2015, richiedere al vettore copia del Durc in corso di validità.

La richiesta di regolarità del vettore sarà tuttavia presto destinata a sparire: è infatti prevista, entro 6 mesi, l’adozione di una specifica delibera da parte del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, grazie alla quale la verifica sulla regolarità del vettore potrà essere assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato proprio dal Comitato centrale.

Le responsabilità solidale
Nel caso in cui invece il committente non verifichi la regolarità del vettore in merito al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, scatta, in capo allo stesso, la responsabilità solidale per il pagamento non solo delle retribuzioni, ma in alcuni casi anche degli oneri fiscali e delle sanzioni del codice della strada.

A fare la differenza sarà la forma del contratto di trasporto.

Se il contratto, infatti, è in forma scritta il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Invece, qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Il rapporto tra vettore e sub-vettore
Sempre in virtù delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2015 il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura.
Si badi bene, però: nel caso in cui il vettore si affidi a un sub-vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

In ogni caso, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo e il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore. Viene così limitato lo sfruttamento dei padroncini.

Anche nel caso in cui il vettore si affidi ad un sub-vettore (con il consenso del committente), è prevista la responsabilità solidale se non è acquisito il Durc, attestante la regolarità previdenziale e assicurativa del sub-vettore.

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L’ammortamento ridotto: come funziona

Spazio dedicato all’ Dott. Federico Giuliani, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Il fisco dà la possibilità di calcolare le quote di ammortamento riducendo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1998: è l’ammortamento ridotto.

A partire dal 2004, in seguito alla riforma dell’IRES, non è più previsto un limite minimo al di sotto del quale l’ammortamento ridotto va perso: è possibile ammortizzare fiscalmente i beni anche per una percentuale inferiore alla metà di quella prevista dal D.M. del 1998, senza perdere fiscalmente la quota non usufruita.

Ricordiamo che, da un punto di vista civilistico, l’ammortamento deve/dovrebbe essere calcolato in base alla vita residua utile del bene.

L’ammortamento, per essere deducibile fiscalmente, deve essere imputato a conto economico: in pratica non è ammesso dedurre fiscalmente l’ammortamento di un bene se non lo si è fatto civilisticamente.

L’Agenzia delle Entrate, con proprie risoluzioni, ha chiarito che i coefficienti del D.M. sono il limite massimo deducibile fiscalmente per ogni anno: la quota relativa all’ammortamento calcolato in misura ridotta è così recuperabile integralmente negli esercizi successivi; laddove invece l’ammortamento venga calcolato ad un valore superiore alla percentuale prevista dal Decreto, la differenza va ripresa a tassazione e dedotta negli anni successivi.

Cosa succede invece se la quota dedotta fiscalmente è inferiore a quella civile (a conto economico)? L’Agenzia ha previsto che si deve “escludere la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione. Tale possibilità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita”.

Cerchiamo di riepilogare:

1) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è la stessa: sia civilisticamente che fiscalmente si ammortizzano i beni in misura inferiore alle percentuali previste dal Decreto: in tal caso, la quota di ammortamento eventualmente non usufruita nell’anno è ammessa in deduzione nei successivi;

2) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è diversa: in tal caso si può avere:

a. In uno o più esercizi la percentuale di ammortamento fiscalmente applicata è inferiore a quella civile: in tal caso la quota di ammortamento non dedotta viene persa fiscalmente (è stata fatta una ripresa fiscale in diminuzione per l’ammortamento, a cui non potrà seguire una variazione in aumento futura); è il solo caso in cui l’ammortamento è perso da un punto di vista fiscale;

b. Vengono ammortizzati i beni da un punto di vista civilistico in misura superiore a quanto previsto dal Decreto: in tal caso la quota di ammortamento che supera il massimo consentito è deducibile fiscalmente negli anni successivi, dato che la quota di ammortamento (da un punto di vista civile) è già stata imputata a conto economico negli esercizi precedenti ed è stata effettuata una ripresa fiscale in aumento in precedenza (nota bene: in questo caso non si è in presenza di un ammortamento ridotto).

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Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 11-12 Febbraio 2015

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 11-12 Febbraio 2015 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__11

Per continuare a leggere clicca al seguente link: Rassegna stampa sole 24__12

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Nuovi adempimenti su operazioni IVA non imponibili

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

A partire dalla data del 11 febbraio 2015 sono operativi i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento sulle operazioni IVA non imponibili, effettuate da esportatori abituali.

Praticamente non è più il fornitore, ma l’esportatore a dover effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, solamente per via telematica. Articolo 20 del Dlgs 175/2014 e va a modificare l’articolo 1, comma 1, lettera c, del Decreto legge 746/1983.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, ha concesso un periodo transitorio dal 1 gennaio (entrata in vigore della disposizione) all’11 febbraio 2015, durante il quale è stato possibile inviare le dichiarazioni di intento con il vecchio regime. Ora, bisogna necessariamente utilizzare i nuovi moduli, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, e applicare la norma di semplificazione, su cui è intervenuta anche la circolare applicativa delle Entrate 31/2014.

Nuovo Regime , come funziona?

La dichiarazione d’intento riguarda operazioni di esportatori abituali senza applicazione dell’IVA. Fino alla nuova legge, l’esportatore la inviava prima di effettuare l’operazione al fornitore, il quale poi comunicava i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il termine della prima liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale). Ora è l’esportatore che trasmette direttamente al Fisco la dichiarazione, che rilascia un’apposita ricevuta. Quest’ultima, va consegnata al fornitore oppure in Dogana. Il fornitore non può effettuare l’operazione prima di aver verificato la correttezza di questo adempimento, pena l’applicazione di sanzioni, che vanno dal 100 al 200% dell’imposta.

L’agenzia delle Entrate mette a disposizione degli strumenti online?

Si, mette a disposizione specifici strumenti online per controllare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intenti: sul sito internet c’è una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente e il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. I soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline possono anche verificare l’avvenuta presentazione nel proprio cassetto fiscale.

Quali sono gli obblighi per il fornitore?

Resta, per il fornitore, l’obbligo di riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento nella Dichiarazione IVA annuale e quello di indicare gli estremi delle dichiarazioni ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità IVA.

Banca datidelle dichiarazioni di intento.

Se la presentazione della lettera, da parte dell’esportatore, viene consegnata direttamente alla Dogana, si potrà comunque effettuare il relativo controllo: l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a mettere a disposizione delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento.

Quali sono i termini per la nuova disciplina?

Attenzione, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, bisogna applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015, secondo le modalità sopra indicate. In pratica questo vale per eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, ma riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015.

Modello per la dichiarazione di intenti :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello+dichiarazione+intento/DI_modello.pdf”

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Professione Fotografo Alex Giacomelli from Milano…. Il suo business da realizzare con il crowdfunding.

Spazio dedicato all’ Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano.

Per chi ama la fotografia e vuole investire in questa professione, ho chiacchierato a Milano con un caro amico, con cui mi accingo ad iniziare un’ idea di bussiness innovativa nel settore.

Io che con la mia rubrica : ”idee di bussiness nel mondo” sono sempre alla ricerca di originalità, e di metodi di autofinanziamenti imprenditoriali, con Alex Giacomelli ho avuto l’opportunità di parlare ed applicare il crowdfunding che aiuta chi ha un’idea imprenditoriale a realizzarla, grazie al sostegno finanziario e sociale della comunità web. Dall’inglese crowd=folla e funding=finanziamento, il crowdfunding indica un finanziamento collettivo. Si tratta di un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. Il meccanismo è molto semplice:

Si sceglie una piattaforma di crowdfunding (in Italia ce ne sono 41 attive e 13 in fase di lancio) e si racconta l’idea che si intende realizzare, si stabilisce quanti soldi servono e in quante quote vengono suddivise. Chi è interessato a finanziare prenota le sue quote, ma nella maggioranza dei casi non paga nulla finché il progetto non è stato completamente finanziato, solo allora dovrà versare quanto pattuito attraverso un bonifico, la carta di credito o paypal.

Creare fotografie e’ abbastanza facile, basta munirsi di una macchina digitale o un telefono di nuova generazione avere un’idea e fare click

Intraprendere la carriera di fotografo è tutta un’altra cosa, ben più complessa e complicata.

Vi lascio alle parole piene di passione di Alex.

Come e quando è nata la tua passione per la fotografia?(parlami di te)

Fin da piccolo, mi sono sempre divertito a fantasticare guardando oggetti e persone.

Mio nonno aveva due Rollieflex , due macchine per le riprese, una 8mm ed una 16mm, ed una postazione di montaggio per i filmati, adoravo passare giornate in quello stanzino. Mi piaceva l’idea di osservare la realtà da un piccolo oblò, e che quel fantastico buffet di famiglia in giardino avrei potuto rivederlo, rivederlo, e rivederlo, poter fermare il tempo, e trasferirlo su carta.

Dopo il diploma ho iniziato a lavorare come tecnico luci, illuminando le tournee’ di varie rockband, e lavorando in teatro a San Pietroburgo con il Russian American theater. Tornato a Milano dopo 2 anni in Russia, iniziai a lavorare come assistente di Studio, presso Industria Superstudio a Milano, che negli anni 90, era tra i più grossi studi di fotografia di moda in Europa.

Da lì ho iniziato a conoscere la fotografia professionale, tempi della pellicola e delle polaroid, delle super topmodels e della Milano non più emergente, ma affermata a livello Mondiale. Parlando un ottimo inglese ed avendo tanta voglia di fare e tanta disponibilità, ho avuto la possibilità di lavorare come assistente con i maggiori fotografi italiani ed esteri del tempo, da cui ho imparato tutto

Mi definisco fortunato, perchè sono stato in grado di trasformare una forma d’arte in lavoro, anche se allo stesso tempo se guardo indietro devo dire di aver rinunciato a tutto , ed aver investito solo ed unicamente negli ultimi 20 anni in fotografia….. per la mia fotografia.

Viaggiare entrare in contatto con altre culture, proporsi come artista su mercati esteri fa parte del mio lavoro. Ho sempre adorato viaggiare, a 14 anni alcune domeniche prendevo i treni per la Svizzera, mi piaceva trasferirmi in un’altra nazione, vedere nuovi prodotti e sentire idiomi diversi dall’italiano.

Il mio lavoro consiste nell’illuminare cose e persone, nel renderle bellissime, eteree, creando delle realtà.

L’avvento del digitale, mi ha dato la possibilità di eliminare una parte economica delle mie ricerche, tutto ciò che riguarda l’acquisto di pellicole, e lo sviluppo in laboratori professionali, è stato totalmente azzerato, adesso posso scattare migliaia di fotografie, e l’unica costante che aumenta è il tempo richiesto per la scelta ed il ritocco. Il digitale mi ha dato anche l’opportunità di affrontare la realizzazione di videoclip, entrando in collaborazione con musicisti di ottimo livello. Credo che questo sarà uno dei miei futuri step, quello di creare fotografie in movimento,

La fotografia è una forma di droga, che ti crea dipendenza, per questo mi definisco un “workholic”, se non fotografo entro in crisi d’astinenza.

La tua famiglia ti ha sostenuto nella tua scelta di vita o preferivano facessi un lavoro più tradizionale?

Con i miei ci sono stati anni di scontri, più per i miei stili di vita, che per la mia indipendenza economica.

Anche se devo ammettere che in momenti di gran difficoltà, mi sono stati vicini in un silenzio ammirevole, senza giudicarmi o condannarmi. Credo che fossero più preoccupati per l’ambiente che frequentavo Sesso, Droga e cultura del lusso non sono consigliati nelle migliori scuole.

Quando hai capito che della tua passione avresti potuto farne una carriera?

Appena Ho iniziato a lavorare presso Industria Superstudio, mi sono reso conto di poter fare “la gavetta” in uno dei posti più ambiti al mondo. Paragonabile a chi vuole studiare economia ad Harvard, ed e’ ben remunerato per farlo. In quel momento mi resi conto che la mia passione per illuminare le cose, si chiamava fotografia. Sarei stato veramente un idiota, se avessi deciso di cambiare.

Cosa vuoi esprimere attraverso il tuo lavoro?

Esistono due tipi di fotografia, quella commerciale e quella artistica.

Il mio lavoro, la parte commerciale, e’ un misto di tecnica ed esperienza, ed in essa la parte artistica si traduce nel rappresentare il prodotto al meglio. La fotografia artistica, e’ fondamentale , esprime le mie idee ed e’ un magnete per attirare nuovi clienti.

Mi piace esprimere la bellezza in senso assoluto.

Hai un qualche fotografo punto di riferimento a cui ti ispiri?

Più che ispirarmi a qualche fotografo, posso dire di ispirarmi ad alcune immagini che vari fotografi, più o meno famosi, hanno prodotto in passato.

Nel tuo sito ho visto che ti occupi sia di fotografie di moda che di ritratti. C’è un genere che preferisci di più e perché?

Fondamentalmente mi piace fotografare, trovo la fotografia di Moda molto più divertente e remunerativa. Mi piace molto il ritratto di nudo, in quanto si crea una atmosfera molto privata e proibita , anche se poi sara’ così pubblica.

Nei tuoi lavori puoi vantare scatti a vari artisti tra attori, ballerini e performer italiani. Puoi parlare di queste esperienze? Con chi hai lavorato meglio e perché?

Lavorare con i Vip, e’ veramente complicato, spesso hai agenti e PR, che ti costringono a tempi brevissimi, remixandosi con paranoie varie ed atteggiamenti da piccoli Leaders,. Poche volte ho avuto l’occasione di conoscere il Vip e passarci del tempo insieme.

Con Gary Dourdan abbiamo passato 3 giorni a Milano ( notti comprese ) divertendoci e scattando fotografie in giro per la città.

Andy Fluon ( Bluvertigo/Fluon) , collaborazione nata da un mio messaggio su facebook, in cui gli proponevo di scontrarci, io cosi neo-liberty e lui così pop.

Ne sono nate delle fotografie che sono state utilizzate per il suo progetto di crowdfounding , riuscendo ad auto-produrre il suo album con la nuova band.

L’ultima volta che l’ho visto e’ stato un piacere sentirsi dire: “ la tua fotografia e’ stata una calamita di attenzione per il nostro progetto”

Sergio Muniz, , ha deciso di chiamarmi un giorno e farsi fotografare con la moglie per il mio prossimo libro, devo dire che e’ stata una super sorpresa.

Devo anche ammettere che ho avuto l’occasione di fotografare e lavorare per persone che solo a guardarle emanavano energia, Giorgio Armani e Jean Paul Gaultier ne sono esempi ma anche molti altri. Paragonerei la mia esperienza ad un musicista che ha l’opportunità di lavorare con Ronnie Wood o Keith Richards.

Ami fotografare gli altri. E tu che rapporto hai con la tua immagine? Ti piace essere fotografato?
Sto iniziando ad odiare il tempo che passa, se in passato ho posato anche come modello ( campagna ETRO 1999) adesso sono paranoico riguardo ad occhiaie e rughe, mi auto-inganno mantenendo orecchini e piercing, ed uno stile di abbigliamento molto dinamico.

Di conseguenza sono paranoico riguardo all’essere fotografato, cosa che in quest’epoca di selfie diventa fastidioso per chiunque fotografa.

Chiedo gentilmente di avere la copia della fotografia prima che venga pubblicata, ed in tal modo posso intervenire con trucchetti ad hoc e essere in tono con l’immagine che desidero.

Hai già in cantiere dei progetti per il futuro?

In un periodo di crisi, credo che ogni imprenditore, artista debba provvedere ad investire in progetti, anzicchè abbandonarsi

Constatando che ormai il sistema bancario italiano, non investire con gli imprenditori figuriamoci negli artisti ! Ho deciso che era il momento di non limitarsi alla semplice creazioni d’immagini, ma di provvedere ad affrontare un progetto molto più complicato e laborioso proponendomi su una piattaforma internazionale al di fuori di ogni lobbismo

Ogni fotografo ha il desiderio di produrre un libro, ma ogni libro deve comunque avere un Fil rouge, che lo renda libro.

nella mia carriera, più volte, amici e conoscenti mi hanno chiesto: “ ma come sono le modelle realmente, sono così belle come le vediamo nelle foto?

e ne e’ nato un libro MILANUES ( si pronuncia MILAN NUDES ) , :

Armandomi di creatività e volontà, ho iniziato a contattare tutte le agenzie di modelle di Milano, con cui ho sempre collaborato, chiedendo gentilmente di poter collabora per un mio progetto.

Decisi di fotografarli realmente “ as nature made them” ( come la natura li ha fatti).

L’inizio e’ stato abbastanza difficile, in quanto in questo periodo di web e social Network, molte modelle avevano il timore che le fotografie fossero utilizzate su siti non prestigiosi.

Dopo le prime 8 modelle, fui contattato da due web magazine, Pop.Dam (Milano) e Reykjavik Boulevard (Islanda), mi hanno contattato per propormi un pubblicazione parziale , una preview (work in progress). Successivamente, decisi di inserire anche foto di nudo maschile, questo in quanto avrebbe aumentato il bacino di possibili clienti, e reso meno “hot” il libro

Il culmine dell’esplosione è stata dopo i primi nudi maschili, a quel punto il progetto prendeva sempre più serietà, non era più visto come le solite fotografie di nudo femminile, ma rientrava in un progetto di massive – potraits. Con la sorpresa che alcune modelle mi chiesero di essere fotografate con i loro compagni o amici

Ho deciso di mettermi in gioco, appoggiandomi ad una piattaforma internazionale, con base in California, sono l’unico fotografo “over the sea” italiano presente.

La piattaforma funziona tramite la pre vendita del libro, le donazioni spontanee, e la vendita di “perks” piccoli prodotti che finanziano il mio libro.

C’e’ anche un big perk per chi vuole essere nel libro. Ci sono 3 pagine bianche che possono essere acquistate da chiunque voglia farsi fotografare “as nature made him/her”

Detto tra noi, ho tempo fino al 2 aprile per raccogliere 10.000 euro aiutatemi a realizzare questo progetto.

PLEASE SUPPORT ME !!

https://www.indiegogo.com/projects/milanudes/x/6974912

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Come migliorare la tua impresa per vivere tranquillo

img simoIn questo video scoprirai lo strumento di gestione aziendale più innovativo ed efficace che c’è, utilizzato da 8 aziende su 10 negli Usa, che ti permette di conoscere in TEMPO REALE cosa accade in azienda, permettendoti di ritrovare tranquillità e serenità sia sul lavoro che nella vita privata.

Clicca al seguente link o sull’immagine del video qui sotto:
http://www.imprenditoreitaliano.it/cruscotto-di-controllo-2015/

Con questo strumento, che permette a chiunque di gestire BENE un’impresa, le aziende americane hanno consentito all’economia di QUINTUPLICARE il suo valore negli ultimi 20 anni e di incrementarsi del 5% nell’ultimo trimestre 2014, grazie alla loro robustezza e alla loro crescita costante

Io l’ho adattato e reso implementabile anche nelle Piccole e Medie Imprese italiane, registrando il marchio e il procedimento.

Ho appena finito di realizzare una serie di nuovi video, completamente gratuiti, in cui ti mostro come garantire un futuro eccezionale e sereno per la tua azienda, per la tua famiglia e per i tuoi collaboratori.

Ti spiegherò come proiettarti fin da subito verso un nuovo modo di gestire l’azienda.

Ma non voglio farti perdere altro tempo, clicca su questo link per avere l’accesso diretto al VIDEO: http://www.imprenditoreitaliano.it/cruscotto-di-controllo-2015/

Reti d’impresa senza notaio

Spazio dedicato all’ Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Pubblicato il decreto ministeriale che introduce le specifiche tecniche per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.

Gli interessati potranno procedere a iscrivere direttamente il contratto di rete nel Registro delle imprese, senza dover passare per il notaio.

È questa la rilevante novità introdotta a seguito del decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico del 7 gennaio 2015.

L’iscrizione nel Registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ai fini dell’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, il contratto deve essere redatto:
– per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
– ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.

Dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale con il quale si definiscono le specifiche tecniche, è quindi possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete.

A tal fine, sarà reso disponibile da Infocamere un apposito software per redigere online l’atto costitutivo in formato XML secondo il formato standard del Contratto di Rete.

Dopo la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate, l’atto potrà essere importato in ComunicaStarWeb, ottenendo la compilazione automatica della modulistica RI, e trasmesso al Registro delle Imprese per l’iscrizione.

Il contratto di rete
Diventa quindi sempre più semplice la stipula dei contratti di rete.
Come noto, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Grazie alle novità introdotte non sarà necessario, a tal fine, rivolgersi a un notaio, ma sarà sufficiente che siano gli stessi imprenditori a firmare digitalmente il contratto.

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Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 02-03-04-05-06-07-08-09-10 Febbraio 2015

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 02-03-04-05-06-07-08-09-10 Febbraio 2015 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

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Le novità della legge di stabilità 2015 sul credito d’imposta R & S

Spazio dedicato all’ Dott. Vincenzo Bruno, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Pesaro-Urbino.

LEGGE DI STABILITA’ 2015 = Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

Riferimenti normativi:
Art. 1, commi 35-36 – Legge di Stabilità 2015; articolo 3 del Dl 145/2013 convertito con modificazione dalla L.n.9/2014.
Requisiti soggettivi:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal fatturato, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato.
Requisiti oggettivi:
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e fino al periodo d’imposta 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
Costi agevolabili:
a) costi relativi al personale altamente qualificato nella misura e per il periodo di effettivo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo e comprende la retribuzione lorda e gli oneri previdenziali ed assistenziali;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore a 2mila euro (al netto dell’Iva), nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento e comunque facendo riferimento alla misura e al periodo di effettivo utilizzo del bene per l’attività di ricerca e sviluppo. Se trattasi di beni in leasing si potrà considerare la quota capitale sul canone periodico nei limiti della durata fiscale del contratto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati e con altre imprese comprese le start up innovative;
d) le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologa, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Meccanismo di calcolo:
Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza (meccanismo incrementale) rispetto a quelle sostenute nel triennio (2012-2014). Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta si considera il periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.
Il credito d’imposta spetta:
– nella misura del 25% per le spese incrementali sopra indicate ai punti b) e d).
– nella misura del 50% per le spese incrementali sopra richiamate ai punti a) e c).
Modalità di fruizione del credito:
Il credito d’imposta è “automatico” e utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (cosiddetta “compensazione esterna”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato.
Effetti fiscali:
Il credito non concorre alla formazione del reddito; non concorre alla formazione della base imponibile Irap; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (ex artt.61 e 109 comma 5 TUIR); non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250mila euro né il limite massimo per la compensazione di 700mila euro (ex art. 34 L. 388/2000).
Requisiti documentali:
Redazione di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, se non soggetta, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. La documentazione deve essere allegata al bilancio. Per tali ultime imprese, le spese sostenute per l’onorario del professionista relativo all’attività di certificazione contabile sono ammissibili all’agevolazione entro il limite massimo di 5mila euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra indicati. Con un decreto attuativo saranno adottate le disposizioni applicative del beneficio, comprese quelle relative alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Urbino, 06.02.2015

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