Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 30 Ottobre 2014

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 30 Ottobre 2014 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

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Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 29 Ottobre 2014

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 29 Ottobre 2014 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

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Invio della Fattura elettronica PA al sistema SDI, gestione degli errori

Dal Dott. Ugo Marino Bianchi, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it, preziose informazioni sull’invio della Fattura Elettornica per la Pubblica Amministrazione

Professionisti ed imprenditori che lavorano con la Pubblica Amministrazione, dal 6 giugno 2014 hanno l’obbligo di fatturazione elettronica da inoltrare al Sistema Di Interscambio (SDI).
Dopo aver compilato la fattura .xml, testato il file con il software di controllo, firmato il file dall’ emittente con dispositivo digitale, la fattura deve essere inoltrata, anche tramite pec, al SDI.

Cosa accade dopo l’invio? L’SDI dovrebbe rispondere con due distinti messaggi: il primo con una ricevuta di consegna dell’SDI ( buon esito formale); il secondo con una ricevuta di accettazione dell’ente destinatario della fattura (buon esito sostanziale).

ATTENZIONE solo con la Ricevuta di Consegna dell’SDI, la fattura si considera emessa.

Spesso però il sistema emette una Notifica di Scarto. Cosa fare?

Bisogna analizzare caso per caso.

Una ipotesi di scarto che accade di frequente è quella causata dall’invio, per eccesso di diligenza, al sistema SDI, oltre che del file xml anche della copia della fattura cartacea in pdf o altro formato. Il sistema SDI in questo caso produrrà una Notifica di Scarto del file pdf.

ATTENZIONE il sistema produrrà contemporaneamente una Ricevuta di Consegna dell’SDI che documenta il buon esito dell’invio e l’emissione della fattura. Spesso però l’operatore nel dubbio sul reale buon esito dell’ invio, riinvia nuovamente il file xml. Questo secondo invio produce una Notifica di Scarto, per “Nome file duplicato” codice errore ” 00002 “.

Cosa fare? In questo caso non bisogna fare nulla. Infatti il file è stato acquisito regolarmente dal sistema.

In sintesi: il sistema di interscambio accetta esclusivamente file xml firmati digitalmente. Altri formati sono scartati producendo la prima Notifica di scarto (del file pdf). Il file xml regolarmente compilato viene comunque consegnato al sistema. Esiste in questo caso anche una ricevuta di consegna ( del file .xml), quindi il file .xml NON deve essere rinviato; il rinvio produce infatti una Notifica di scarto. Essendo una Notifica di scarto, la fattura non risulta emessa e quindi NON si deve produrre una nota di credito.

Altre ipotesi di Notifica di Scarto le trovi su www.fatturaelettronicapa.org

L’imprenditore fallito che non ha versato l’IVA non risponde per bancarotta: Cassazione

Con Sentenza 24 ottobre 2014, n. 44409, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui sia stato omesso il versamento dell’IVA e delle ritenute previdenziali dei dipendenti, l’imprenditore che fallisce non risponde per bancarotta.

Infatti, è stato precisato che il mancato versamento delle imposte non rappresenta la distrazione neppure ai fini della custodia cautelare.

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A Torino, Master sulle Soluzioni Crisi – 12 CFC per Commercialisti ed Avvocati – EVENTO GRATUITO

Il MASTER SULLE SOLUZIONI CRISI di Torino, organizzato dal Network https://consulentiaziendaliditalia.it si terrà il 27-28 Novembre, presso il Blu Hotel, Via Torino, 154, Collegno Torino.
https://www.facebook.com/events/353771754802140

L’evento è TOTALMENTE GRATUITO ed è valido per il riconoscimento di 12 CFC sia da parte dell’Ordine dei Commercialisti , sia da parte dell’Ordine degli Avvocati!

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E per ulteriori informazioni scrivici una mail all’indirizzo network@consulentiaziendaliditalia.it o telefona allo 0734-605020

Giovedì e Venerdì 27 e 28 Novembre, 12 ore in cui imparerai tutto ciò che c’è da sapere per essere in grado di affrontare con professionalità assoluta un risanamento aziendale, due giornate in full immersion, in cui imparerai come analizzare una crisi e le sue cause, come affrontare un tavolo di trattative con i tuoi creditori, come approfittare e sfruttare tutti quegli istituti giuridici da poco introdotti dall’ordinamento e che vengono in aiuto dell’azienda in crisi!

Dalle strategie di turnover della crisi all’ultralegalità che può terrorizzare le banche, fino ai motivi di fondo del perché preferire un 182bis al concordato preventivo, tutto questo e moltissimo altro in un’esperienza che per il tuo futuro professionale sarà unica e fondamentale!

Relatori dell’evento il Prof. Simone Brancozzi, il Dott. Claudio Calini e l’Avv. Francesco Cacciola, tutti appartenenti al network di www.consulentiaziendaliditalia.it, il network di professionisti più grande d’Italia!

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LA COMPENSAZIONE DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE

Dal Dott. Antonio Raso, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Crotone un importante contributo sulla COMPENSAZIONE DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE

Sempre piu’ frequentemente oggi ci troviamo di fronte a dover aguzzare la mente e il ricorso a strumenti ” inusuali ” diviene “usuale” così giusto per rinfrescarsi le idee…

Le parti che presentano una reciproca posizione debitoria, al sussistere di determinate condizioni, possono scegliere di compensare il credito ed il debito “accordandosi” anche mediante corrispondenza.

Secondo quanto disposto dall’art. Codice Civile ::::: “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti …”. ::::

Tramite la compensazione si determina quindi, l’estinzione di 2 reciproche posizioni debitorie. A tale proposito va evidenziato che: • la reciprocità va intesa nel senso che il credito deve appartenere ad un soggetto ed il debito ad un altro distinto ed autonomo soggetto;
• il debito si estingue, fino a concorrenza del relativo ammontare, dal giorno della relativa coesistenza, essendo a tal fine irrilevante il momento di insorgenza dello stesso.
Oltre alla compensazione legale trova applicazione anche quella volontaria.
Per entrambe le fattispecie deve sussistere la condizione di reciprocità dei debiti.

Quella legale di cui all’art. 1243, C.c., si realizza solo tra 2 debiti che hanno per
oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono
ugualmente liquidi ed esigibili. Sul punto merita evidenziare che:
• è liquido il credito esistente e determinato (o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo) nel relativo ammontare. Il credito liquido deve essere altresì certo.

In particolare il requisito della certezza ricorre qualora il credito sia stato accertato giudizialmente con provvedimento passato in giudicato;
• è esigibile il credito scaduto per il quale può essere fatto valere in giudizio il relativo diritto, tramite una domanda di condanna al pagamento; per cose fungibili dello stesso genere si intendono quelle omogenee / sostituibili.
La compensazione legale può essere realizzata in via stragiudiziale ovvero in via giudiziale.
In tale ultima ipotesi la compensazione può prescindere dal requisito della liquidità, a condizione che il credito sia di pronta e facile liquidazione.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1243, il Giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, nonché sospendere la condanna
per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Diversa è quella di cui all’art. 1242, C.c. è pattuita dalle parti a prescindere dalla sussistenza dei predetti presupposti (liquidità, esigibilità, fungibilità e omogeneità).
Conseguentemente, la stessa può riguardare crediti di varia natura e non soltanto somme di
denaro o cose fungibili dello stesso genere.

COMPENSAZIONE PER CORRISPONDENZA
Nella prassi le parti possono accordarsi per la compensazione delle reciproche partite debitorie
mediante corrispondenza, ossia mediante uno “scambio epistolare”.

A tal fine è necessario uno scambio documentale in “andata e ritorno”, ossia:
1. dal mittente al destinatario;
2. dal destinatario al mittente.
In particolare, l’invio della documentazione può essere eseguita tramite 2 modalità.
Medesimo documento o 2 distinti documenti
Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta.
Il destinatario rispedisce la proposta dopo averla sottoscritta a titolo di accettazione.

Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta e Il destinatario spedisce al mittente l’accettazione, sottoscritta.
Relativamente a tale scambio di corrispondenza è opportuno ricordare il contratto è concluso nel momento in cui il mittente ha conoscenza dell’accettazione del destinatario.

La proposta, l’accettazione e ogni altra dichiarazione diretta ad un soggetto è considerata conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia. ( Art. 1326 e 1335 c.c.)

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Con riguardo alle modalità di invio tra le parti della documentazione non rileva il mezzo utilizzato.
Conseguentemente l’“incrocio” tra la proposta e l’accettazione può essere realizzato utilizzando, ad esempio, il servizio postale, un corriere, la PEC.

ASPETTI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO e IMPOSTA DI BOLLO

L’art. 1, comma 1, lett. a), Tariffa Parte II, DPR n. 131/86, prevede, per specifici atti e contratti di norma assoggettati a registrazione in termine fisso, la registrazione “solo in caso d’uso” con le stesse imposte previste per i corrispondenti atti soggetti a registrazione in “termine fisso”, a condizione che gli stessi siano formati “mediante corrispondenza”.
In particolare, tra gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso rientrano le cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura
privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge, per le quali l’imposta è dovuta nella misura dello 0,5%.

Come previsto dall’art. 13, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72, vanno assoggettati ad imposta di bollo, in misura pari ad € 2: • fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.
Conseguentemente, sia la lettera di proposta della compensazione che quella di accettazione
della controparte scontano l’imposta di bollo.
L’imposta non è dovuta se la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per una somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione
di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata.

ASPETTI CONTABILI

In generale occorre ricordare, l’art. 2423-ter, comma 6, C.c., sancisce che la compensazione di partite è vietata.
Tuttavia, il Principio contabile OIC n. 19, nel definire i criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione dei debiti, precisa che:
“la compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile)”.

Le parti, al fine di compensare le reciproche posizioni debitorie, devono effettuare una somma
algebrica dei rispettivi valori. Considerato che il debito si estingue con il credito fino a concorrenza del relativo ammontare, si possono verificare le seguenti fattispecie:

Credito superiore al debito in bilancio rimane esposto il credito residuo
Credito uguale al debito le posizioni debitorie si “chiudono”
Credito inferiore al debito in bilancio rimane esposto il debito residuo

La scrittura contabile della compensazione risulta pertanto la seguente:

Debiti v/fornitori (D.7) a Crediti v/clienti (C.II.1)

Rassegna stampa da ‘Il Sole 24Ore’ del 24-25-26-27 Ottobre 2014

Stralcio stampa de ‘Il Sole 24Ore’ di 24-25-26-27 Ottobre 2014 a cura del dott. Emilio Della Penna, referente per la zona di Napoli del network www.consulentiaziendaliditalia.it

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Spesso gli imprenditori in crisi non sanno che esistono degli strumenti giuridici, che consentono di mettere l’impresa al riparo da possibili azioni esecutive, per lavorare con tutta tranquillità al risanamento aziendale.

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La legge, attraverso gli Articoli 161, comma 6, e 182-bis, comma 6, permette l’attuazione di una sospensiva delle azioni esecutive, messe in atto dai creditori a danno dell’imprenditore.

La sospensiva ha lo scopo di creare uno scudo protettivo temporaneo, per consentire all’impresa in crisi di lavorare al risanamento, senza avere altre preoccupazioni. La sospensiva può durare dai 60 ai 120 giorni, con un’ulteriore proroga di 60 giorni.

Si tratta di uno strumento formidabile, troppo spesso misconosciuto, che garantisce una copiosa boccata d’aria all’impresa in difficoltà. Con il tempo concesso dalla sospensiva, infatti, l’impresa ha la possibilità di riorganizzarsi e navigare fuori dalla tempesta della crisi.

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In questo preziosissimo testo, mostro quali sono le strategie che consentono all’impresa di non scavalcare mai la china della maturità aziendale, pericoloso preludio alla crisi di liquidità.

Attraverso l’attività di prevenzione, ciascuna impresa può evitare che si inneschino quei fenomeni che sono cause sicure di crisi.

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Se la tua azienda si trova in grandi difficoltà, se i debiti attanagliano la tua attività e ti impediscono di continuare a lavorare in tranquillità, allora forse devi RISTRUTTURARE I DEBITI DELLA TUA AZIENDA. Puoi rivolgerti ad un servizio fatto da assoluti professionisti ed esperti risanatori aziendali contattandoci al seguente link:

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Buona Visione!

Caso Aziendale: come risolvere il problema della scarsa liquidità con il Cruscotto di Controllo

E’ più facile di quanto si pensi, per un’impresa, incorrere in una temporanea crisi di liquidità. Ed è più facile di quanto si pensi uscirne, grazie ad un’attenta strategia di controllo aziendale, che aiuti sia a sbloccare la situazione, sia a prevenire le future possibili situazioni di pericolo.

Tutto questo grazie al Cruscotto di Controllo Aziendale, un servizio innovativo e ad altissimo valore aggiunto, di cui puoi richiedere tutte le info su http://www.imprenditoreitaliano.it/cruscotto-di-controllo/

Eccoti un esempio della sua efficacia…

Qualche mese fa, si è rivolto a noi un cliente che cominciava ad avere seri problemi di liquidità, nonostante continuasse a ricevere numerosi ordinativi. Il problema era costituito dalle riscossioni, che avvenivano su intervalli di tempo troppo lunghi.

Siccome i clienti pagavano in ritardo, non riusciva a rispettare le scadenze dei pagamenti con i fornitori. Di conseguenza, quest’ultimi avevano deciso di sospendere le forniture, costringendo il cliente a bloccare la produzione. Si generava insomma un circolo vizioso, causato dalla lenta riscossione dei crediti verso i clienti.

Dopo aver attentamente esaminato la situazione e redatto la mappa strategica, abbiamo stabilito che si poteva sbloccare l’azienda, aumentando le vendite all’estero. Dai documenti del cliente, infatti, risultava che tutti i clienti stranieri in portafoglio pagavano in tempi più rapidi. Era quindi opportuno puntare tutto sull’estero per sbrogliare la matassa.

Per vendere all’estero, il nostro cliente dispone di due canali: concessionari e commerciali diretti. Per tale motivo, abbiamo deciso di monitorare attentamente l’intensità delle azioni di vendita su scala internazionale.

Abbiamo così predisposto il nostro Cruscotto di Controllo Aziendale, riservando una particolare attenzione all’area dei processi interni. Qui abbiamo individuato 4 indicatori (kpi), atti a misurare l’efficacia della strategia di vendita.

Essi sono:
– numero di telefonate fatte;
– numero di visite effettuate presso potenziali clienti;
– numero di sopralluoghi;
– numero di richieste di preventivi;

Monitorando questi 4 indicatori, al fine di rispettare gli obiettivi previsti dalla mappa strategica, il cliente potrà aumentare le vendite all’estero, incrementando così l’afflusso di liquidità.

Questa è una dimostrazione di come con il nostro Cruscotto di Controllo costituisca un servizio davvero efficiente, per sbloccare situazioni critiche, potenzialmente molto pericolose.

In più, il cruscotto di controllo costituisce uno strumento indispensabile, non solo per risolvere, ma anche per prevenire inefficienze future.

Misurando giorno per giorno ciò che avviene in azienda, l’imprenditore è in grado di scovare subito gli errori e porvi rapidamente rimedio.

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Autotrasportatori: acquisto di nuovi veicoli

Dalla Dott. Esmeralda Trogu, referente del network per la provincia di Oristano, novità su agevolazioni per il settore trasposto merci.

Con la pubblicazione in G.U. del D.M. 03/07/2014, il Min. Trasporti ha attivato un’agevolazione a favore del “rinnovo” del parco circolante nel settore del trasporto merci. Nello specifico, viene disciplinato un incentivo per l’acquisto di veicoli “nuovi” adibiti al trasporto delle merci e di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario.

Per ogni tipologia di intervento previsto viene individuato un tetto massimo di spesa, il
cui massimale spettante per ogni impresa è pari a € 500.000.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) con il D.M. 3.7.2014, n. 307 (pubblicato sulla G.U. 19.9.2014, n. 218) ha dato attuazione alle disposizioni in esame disciplinando le modalità di fruizione della specifica agevolazione/contributo a favore delle imprese di autotrasporto merci per l’acquisto di veicoli nuovi “a basso impatto ambientale che utilizzino motori tecnologicamente innovativi conformemente agli orientamenti della stessa Commissione europea, anche attesa l’utilizzazione nelle aree urbane”.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese “di qualsiasi dimensione” esercenti attività di autotrasporto di merci attive sul territorio italiano comprese quelle “comunitarie aventi una sede secondaria in Italia” e iscritte regolarmente nel Registro elettronico nazionale (REN) e nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5
t è sufficiente la sola iscrizione all’Albo. Sono quindi ammesse a richiedere il contributo
in esame anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto in conto terzi anche in via non esclusiva (imprese di logistica, spedizione o trasloco).