CASE HISTORY, ESEMPIO DI UN NOSTRO SUCCESSO: RISTRUTTURAZIONE DEBITI BLOCCANDO LE PROCEDURE ESECUTIVE CON L’ART.161 CO.6 L.F.

Oggi vi raccontiamo un esempio che ci vede direttamente coinvolti, un nostro successo in merito all’applicazione della nuova normativa introdotta dal Decreto Sviluppo per permettere alla azienda di cercare di uscire dalla crisi, quell’art. 161 co. 6 L.F. che permette all’azienda di bloccare istanze di fallimento e procedure esecutive nei propri confronti.

Un nostro cliente in gravi difficoltà ci contattava per trovare una soluzione in tempi stretti alla crisi profonda della sua azienda. Stavamo già preparando il piano di Ristrutturazione, gestendo i rapporti con i debitori, quando è arrivata un’istanza di fallimento a carico del nostro cliente.

Vista l’urgenza del fatto, abbiamo dovuto sospendere momentaneamente la predisposizione del piano e concentrarci su come affrontare tale situazione.

Abbiamo dunque sfruttato una delle ultimissime novità della legge fallimentare, presentando al Tribunale l’istanza ex art 161 co. 6, possibilità introdotta dal Decreto Sviluppo dal 14 Settembre.

Il Tribunale ha accolto pienamente le nostre richieste e ora, tramite il ricorso accettato, abbiamo, dunque, potuto bloccare per 60 giorni l’istanza di fallimento e tutte le procedure esecutive a carico del nostro cliente ed avremo tutto il tempo necessario per concludere gli accordi e presentare un piano di Ristrutturazione Debiti che sia elaborato al meglio e convincente.

Clicca qui per leggere il provvedimento del Tribunale: https://consulentiaziendaliditalia.it/wp-content/uploads/2012/10/acq-res-decreto-tribunale.pdf

Avremo infatti 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista, senza avere l’assillo dei creditori.

Un chiaro esempio di come affidandoti a professionisti qualificati e preparati come noi del network di www.consulentiaziendaliditalia.it si può sempre trovare una soluzione alla crisi della tua azienda!

Trova il consulente più vicino a te sul nostro sito www.consulentiaziendaliditalia.it

Se vuoi esaminare in maniera più approfondita le problematiche della tua azienda e valutare la possibilità di mettere in atto un accordo di Ristrutturazione Debiti puoi richiedere una consulenza on line direttamente con me, Prof. Simone Brancozzi.

5 cose che fanno le imprese, che hanno i migliori clienti che pagano caro, nelle loro strategie di marketing

Hai mai notato come i ristoranti migliori tendano sempre ad avere più clienti? E questo nonostante i prezzi dei loro listini…

Lo stesso ragionamento può essere fatto per i prodotti e i servizi professionali di alto valore. Aziende e Studi professionali che offrono un servizio altamente qualificato richiedono prezzi e compensi più alti, ma essi offrono anche un’esperienza qualificata sicuramente maggiore. Essi confezionano prodotti e servizi che producono risultati maggiori a quelli che potresti ottenere da solo, e forniscono un valore aggiunto in ogni fase del rapporto.

Ciò di cui spesso non ci si rende conto è che chi offre prodotti oservizi di alta qualità attua una strategia di marketing e web marketing in maniera molto differente. Si va oltre il ’Fai un gran lavoro e i clienti arriverranno’.

Personalmente ho notato 5 cose che questi aziende e studi professionali fanno costantemente nelle loro strategie di marketing. Ognuna di queste 5 inizia con una ben precisa identità e si sviluppa con azioni coerenti a quell’identità.

Oggi e nelle prossime newsletter vedremo nel dettaglio quali sono:

Ricchezza di informazioni
Molto spesso la pubblicità di un prodotto di alto valore funziona quando caratterizzata da ricchezza di informazioni ed immagini tali da rispondere a tutte le domande dei potenziali consumatori e che giustifichi un così elevato prezzo del prodotto.

Le aziende e Gli studi professionali di alto livello fanno esattamente questo. Sui loro siti web tu troverai moltissimi contenuti ricchissimi di informazioni, descrizioni dettagliate dei loro prodotti e servizi, recensioni, case history, articoli, report e valutazioni gratuite. Queste aziende e studi di consulenza capiscono che devono costruire la fiducia e la fedeltà con i loro clienti, rispondendo esaustivamente alle loro domande e alle loro necessità.

Allo stesso modo tu devi mostrare a tutti i tuoi potenziali clienti, attraverso una giusta strategia di web marketing, tutto ciò che puoi loro offrire, tutto ciò che ti caratterizza e ti distingue dai tuoi colleghi o dai tuoi concorrenti.

Le conseguenze della mancata presentazione all’incontro di mediazione

Il decreto legislativo 28/2010 ha generato una svolta in ambito processualcivilistico, in particolare introducendo l’obbligo per talune materie tassativamente elencate dell’esperimento della procedura di mediazione, metodo alternativo di risoluzione delle controversie. La ratio del decreto è quella di alleggerire il rilevante carico di lavoro dei Giudici ordinari indirizzando gli utenti verso procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione civile infatti esiste da sempre ma, essendo appunto fino a poco tempo fa una procedura facoltativa ed eventuale, la via normale per tutelare i propri interessi è rimasta, fino all’entrata in vigore del decreto, l’accesso diretto alla Giustizia.

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Oggi la situazione si è ribaltata. Le domande di mediazione sono aumentate esponenzialmente (anche grazie all’inserimento, nell’elenco delle materie di mediazione obbligatoria, delle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria e delle controversie condominiali, materie soggette a mediazione obbligatoria da Marzo 2012) poiché il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità nell’ambito del processo civile. Le materie interessate dall’obbligo di mediazione, oltre a quelle sopra citate, sono: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi bancari e finanziari.

L’organismo di mediazione che riceve domanda sottoscritta dal richiedente provvede alla nomina del mediatore professionista ed invia alla controparte interessata (o a più soggetti a seconda dei casi) invito a comparire innanzi all’ufficio del suddetto mediatore in data ed orario prestabiliti. Tra l’incontro di mediazione e la ricezione dell’invito devono intercorrere almeno 15 giorni. E’ tuttavia facoltà della controparte presentarsi o meno all’incontro. Discorso differente va fatto però per quanto riguarda il richiedente: proprio per il ruolo di promotore che egli riveste, esiste effettivamente il rischio che il sistema normativo venga facilmente bypassato, semplicemente procedendo sì a presentare domanda di mediazione, omettendo poi di presentarsi all’incontro. In questo modo il mediatore dovrà procedere alla redazione di verbale negativo, fornendo così alle parti valido titolo per proseguire la controversia innanzi al Giudice civile.

Con la sentenza del 25 Giugno 2012 il Tribunale di Siena ha condannato questo comportamento. Infatti, la mancata presentazione all’incontro di mediazione della parte istante senza giustificato motivo è atto in frode alla Legge. Tale orientamento è sostenuto dalla risoluzione del Parlamento europeo 2026/2011, la quale fa osservare come l’introduzione in Italia, Bulgaria e Romania di questo strumento obbligatorio per la risoluzione alternativa delle controversie fornisca effettivamente una procedura più rapida ed economica ai cittadini. Il Tribunale di Siena conferma che la procedura di mediazione “non può ritenersi soddisfatta da un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contradditorio di fronte al mediatore”; di conseguenza, “il comportamento della parte attrice integra gli estremi di atto in frode alla legge, che, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, viene identificato con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa”.

Atto in frode alla legge è infatti quell’azione volta a perseguire obiettivi contrari alla legge aggirando divieti espliciti normativamente previsti. In questo caso è palese come il comportamento omissivo non giustificato posto in essere dall’istante sia idoneo ad integrare tale fattispecie criminosa, contrastando seppure indirettamente con la normativa vigente.

FINANZIAMENTI PER MANAGER A TEMPO REGIONE UMBRIA

OBIETTIVO: si intende rafforzare il tessuto produttivo regionale attraverso la sperimentazione di interventi di potenziamento del management delle PMI, finalizzati a favorire processi di innovazione produttiva, organizzativa e commerciale delle singole realtà produttive e delle rispettive filiere di riferimento.

ATTIVITA’ FINANZIABILI:

Asse Obiettivo specifico Attività finanziabili Categoria di spesa Operazioni
Asse I Adattabilità c) “Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità” “Progetti di ricollocazione, prevenzione e contrasto di situazioni di crisi aziendale e/o settoriale” 64 Affiancamento e accompagnamento di imprenditori delle PMI
Asse V Transnazionalità ed Interregionalità m) “Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche” “Azioni di informazione, comunicazione e formazione sull’implementazione dell’innovazione” 80 Trasferimento di buone pratiche e tecniche innovative di amministrazione e gestione di azienda nelle PMI

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI INTERVENTI FINANZIABILI E LORO DISCIPLINA

INTERVENTO 1: Supporto alle piccole e medie imprese, con unità produttiva localizzata in Umbria, in situazione di temporanea difficoltà che abbiano beneficiato del supporto della Struttura Dedicata per la gestione dei Tavoli di crisi di cui alla D.D. n. 1872 del 24.03.2011, in attuazione della DGR n. 1607 del 15/11/2010 e che abbiano elaborato o intendano elaborare un piano di ristrutturazione o sviluppo aziendale avvalendosi di interventi temporanei per il potenziamento del management allo scopo di fuoriuscire dalla situazione di temporanea difficoltà mediante un riposizionamento strategico sul mercato.

Finalità specifica: Supportare le piccole e medie imprese in situazione di temporanea difficoltà nella possibilità di avvalersi di interventi temporanei della durata massima di 6 mesi per il potenziamento del management allo scopo di fuoriuscire dalla situazione di temporanea difficoltà mediante un riposizionamento strategico sul mercato. Il contributo pubblico è finalizzato alla copertura parziale del costo di un Manager a tempo individuato dall’impresa richiedente.

Beneficiari dell’intervento: Singole imprese piccole e medie con unità produttiva localizzata in Umbria in situazione di temporanea difficoltà, che abbiano elaborato o intendano elaborare un piano di ristrutturazione o sviluppo aziendale che abbiano beneficiato del supporto della Struttura Dedicata per la gestione dei Tavoli di crisi di cui alla D.D. n. 1872 del 24.03.2011, in attuazione della DGR n. 1607 del 15/11/2010 e con livelli occupazionali non inferiore a 30 dipendenti. Sono escluse dal beneficio previsto dal presente Avviso pubblico le imprese che hanno visto cessare, anche successivamente all’attivazione del tavolo regionale anti crisi, le procedure di gestione concertata della crisi reversibile in quanto ammesse alla amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito nella legge 39/2004 (Legge Marzano) ovvero alla procedura di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Prodi Bis), ovvero nel caso di crisi di impresa gestite dalla apposita task force costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

INTERVENTO 2: Supporto alle piccole e medie imprese, con unità produttiva localizzata in Umbria, che abbiano elaborato un piano di sviluppo aziendale, nella possibilità di avvalersi di interventi temporanei per il potenziamento del management allo scopo di:
– Avviare un processo di ristrutturazione ed introdurre innovazioni produttive (Asse Adattabilità);
– Sperimentare nuovi settori e mercati emergenti ed innovativi (Asse Adattabilità);
– Accompagnare il passaggio generazionale favorendo l’introduzione di modelli innovativi (Asse Adattabilità);
– Trasferire buone pratiche sviluppate presso strutture nazionali o estere (ad es. imprese, parchi tecnologici, ecc.) (Asse Transnazionalità ed Interregionalità)”.

Finalità specifica: Supportare le imprese piccole e medie che abbiano elaborato un piano di sviluppo aziendale nella possibilità di avvalersi di interventi temporanei della durata massima di 6 mesi per il potenziamento del management allo scopo di avviare un processo di ristrutturazione ed introdurre innovazioni produttive, sperimentare nuovi settori e mercati emergenti ed innovativi, accompagnare il passaggio generazionale favorendo l’introduzione di modelli innovativi, trasferire buone pratiche sviluppate presso strutture nazionali o estere (ad es. imprese, parchi tecnologici, ecc.). Il contributo pubblico è finalizzato alla copertura parziale del costo di un Manager a tempo individuato dall’impresa richiedente.

Beneficiari dell’intervento: Singole imprese piccole e medie con unità produttiva localizzata in Umbria, che abbiano elaborato un piano di sviluppo aziendale con livelli occupazionali non inferiore a 30 dipendenti.

REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
I soggetti richiedenti il contributo, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
essere PMI ai sensi dell’art. 1 dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
avere beneficiato del supporto della Struttura Dedicata per la gestione dei Tavoli di crisi di cui alla D.D. n. 1872 del 24.03.2011, in attuazione della DGR n. 1607 del 15/11/2010 e aver elaborato o aver intenzione di elaborare un piano di ristrutturazione o sviluppo aziendale (nel caso di intervento 1);
aver elaborato un piano di sviluppo aziendale (nel caso di intervento 2);
non aver avuto direttamente o attraverso imprese collegate rapporti pregressi di lavoro dipendente o di collaborazione di durata superiore ai 12 mesi con il Manager a tempo individuato nel caso in cui beneficiario dell’intervento sia un’impresa individuale, non devono sussistere rapporti di parentela o affinità, di qualsiasi grado, tra il Manager a tempo e il titolare dell’impresa richiedente e/o i membri della sua famiglia;
nel caso in cui beneficiari dell’intervento siano società, il Manager a tempo non può essere né rappresentante legale, né socio, né membro di qualunque altro organo societario delle stesse; non devono inoltre sussistere rapporti di parentela o affinità, di qualsiasi grado, tra il Manager a tempo e il rappresentante legale, i soci, i membri di qualunque altro organo societario delle società beneficiarie;
non essere operanti nel settore dell’estrazione del carbone, nella pesca e nell’acquacoltura;
conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del FSE, tenerne conto in fase di gestione e rendicontazione del finanziamento;
operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
essere in regola con gli obblighi derivanti da adempimenti assistenziali, contributivi e fiscali;
non aver deliberato la liquidazione volontaria dell’impresa e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali;
aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla L. 575/65 ed indicate nell’allegato al d. lgs. 490/94 (antimafia);
non trovarsi attualmente in condizioni di difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (se piccola/media impresa).
REQUISITI DEL MANAGER A TEMPO:
Le azioni di affiancamento e accompagnamento di imprenditori delle PMI e le azioni di trasferimento di buone pratiche e tecniche innovative di amministrazione e gestione dell’azienda, finalizzate a migliorare il posizionamento strategico e i fenomeni di internazionalizzazione, ricambio generazionale e sviluppo di settori innovativi delle PMI, sono finanziabili mediante il ricorso a figure professionali (Manager a tempo) in possesso dei seguenti requisiti:
– aver svolto le funzioni professionali in qualità di dirigente per un periodo di almeno cinque anni presso imprese private con più di 10 dipendenti;
– non aver avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione di durata superiore ai 12 mesi con l’impresa medesima o con imprese ad essa collegate;
– nel caso in cui beneficiario dell’intervento sia un’impresa individuale, non avere rapporti di parentela o affinità, di qualsiasi grado, con il titolare dell’impresa richiedente e/o i membri della sua famiglia;
– nel caso in cui i beneficiari dell’intervento siano società, non essere né rappresentante legale, né socio, né membro di qualunque altro organo societario delle stesse né avere rapporti di parentela o affinità, di qualsiasi grado, con il rappresentante legale, i soci, i membri di qualunque altro organo societario della società beneficiaria;
– non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E REGIME DI AIUTO:
Il contributo pubblico massimo concedibile è pari a € 30.000,00 ad impresa e comunque nel limite massimo del 50% della spesa sostenuta per l’intervento; la parte restante del costo della prestazione del Manager a tempo dovrà essere erogata da parte dell’impresa beneficiaria; il contributo pubblico concedibile non potrà comunque superare l’importo richiesto dall’impresa nella richiesta di contributo.
Il massimale di costo previsto per tale intervento (contributo pubblico + cofinanziamento privato) è pari a max € 500,00/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Il contributo viene erogato a scelta del richiedente in base alle seguenti modalità:
1. in un’unica soluzione anticipata, tramite accreditamento su conto corrente bancario, subordinatamente alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell’atto unilaterale di impegno, previa acquisizione del DURC e dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
2. in tre tranches bimestrali posticipate ciascuna pari ad 1/3 dell’importo concesso, subordinatamente alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell’atto unilaterale di impegno, dietro presentazione di una relazione bimestrale dettagliata dell’attività svolta dal Manager a tempo, contenente le informazioni sullo stato di realizzazione del progetto, con riferimento agli indicatori di performance previsti nello stesso e previa acquisizione del DURC. Ai fini della rendicontazione del contributo, sia esso erogato in un’unica soluzione anticipata o in tre tranches bimestrali posticipate, dovrà essere presentata la seguente documentazione giustificativa:
a. relazione dettagliata dell’attività svolta dal Manager a tempo, contenente le informazioni sullo stato di realizzazione del progetto, con riferimento agli indicatori di performance previsti nello stesso; nel caso di erogazione del contributo in tre tranches bimestrali posticipate, tale relazione dovrà essere presentata bimestralmente;
b. documento di indirizzo strategico contenente le future strategie che l’impresa dovrà seguire per il raggiungimento delle finalità previste nel progetto; c. ogni altro eventuale documento di pianificazione e programmazione.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:
Le richieste di contributo di cui all’intervento 1) del presente Avviso pubblico devono essere presentate, pena l’esclusione, esclusivamente tramite raccomandata A/R a decorrere dal 15 marzo 2012 (termine perentorio) ed entro e non oltre il termine perentorio del 30/06/2013.
Le richieste di contributo di cui all’intervento 2) del presente Avviso pubblico devono essere presentate, pena l’esclusione, esclusivamente tramite raccomandata A/R entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2012.

CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI Nuovi adempimenti per chi vende prodotti agroalimentari (art. 62 D.L. nr. 1 del 24.01.2012)

Con l’approvazione delle modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 62 del D.L. nr. 1/2012 in tema di liberalizzazioni, a decorrere dal 24 ottobre 2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione, nel territorio della Repubblica Italiana, dei prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e, a pena di nullità, indicare la durata, le qualità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

DECORRENZA
Le cessioni di beni agroalimentari effettuate a partire dal 24 ottobre 2012.

SOGGETTI INTERESSATI
Sono soggetti interessati alla stipula del contratto in forma scritta:

· I commercianti di prodotti agroalimentari;
· I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, alberghi…) ivi incluso l’asporto (rosticcerie, pasticcerie…).

PRODOTTI INTERESSATI
Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

CONTRATTO IN FORMA SCRITTA
I contratti devono essere stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
“Forma Scritta”: si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo fax, anche priva di sottoscrizione.
“Operazioni Esonerate”: le cessioni istantanee di prodotti agroalimentari, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORMA SCRITTA
È previsto un contenuto minimo obbligatorio, la cui mancanza comporta la nullità del contratto stesso:

· La durata del contratto;
· La quantità dei beni ceduti;
· Le caratteristiche del prodotto venduto;
· Il prezzo;
· Le modalità di consegna;
· Le modalità di pagamento.

Assolvono agli obblighi del contratto scritto:

i Documenti Di Trasporto (DDT), o di consegna e le fatture, purchè integrate con tutti gli elementi previsti come contenuto minimo obbligatorio (vedi sopra), inoltre dovranno riportare la seguente dicitura:
“assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24.01.2012 nr. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012 nr. 27”.

TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo deve avvenire:

· Per le merci deteriorabili entro il termine di 30 giorni;
· Per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

Prodotti alimentari deteriorabili:

· prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
· prodotti agricoli, ittici ed alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo refrigerato, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
· prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
– aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
– aW superiore a 0,91;
– pH uguale o superiore a 4,5.
· Tutti i tipi di latte.

Decorrenza del termine di pagamento:

· Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

INTERESSI MORATORI
Qualora il venditore abbia adempiuto a quanto sopra e l’acquirente non abbia pagato la fornitura entro i termini di 30 o 60 giorni, può richiedere il pagamento degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al pagamento stesso.

SANZIONI
Le violazioni saranno punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

TIPO VIOLAZIONE
MINIMA
MASSIMA
Mancata indicazione contenuto minimo obbligatorio
€ 516,00
€ 20.000,00
Mancato rispetto divieto attività commerciali sleali
€ 516,00
€ 3.000,00
Mancato rispetto termini pagamento debitore
€ 500,00
€ 500.000,00

SOGGETTI PREDISPOSTI ALLA VIGILANZA
Sono l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato di concerto con la Guardia di Finanza.

L’accesso ai finanziamenti non è più un mistero

Nell’attuale situazione economico-finanziaria nella quale vivono la maggior parte delle aziende del territorio italiano, vi è sempre più una maggiore necessità di accedere ai finanziamenti/agevolazioni che vengono offerti.

Purtroppo però sempre più spesso accade che vi è una situazione di miopia e mancanza di conoscenza di questi possibili piccoli aiuti.

Per ovviare a questo abbiamo pensato di inviarvi una scheda di ipotesi di finanziamento dove trovate i dettagli da inserire per poter procedere alla ricerca di una soluzione ottimale.

Nel caso fosse interessati, vi chiediamo di compilare questa scheda, inviarcela all’indirizzo alessandro@studioingrosso.eu e noi procederemo alla ricerca.

Nel caso trovassimo qualcosa di fattibile sarà nostra premura contattarvi per chiarimenti ed informazioni.

Ovviamente la compilazione e l’invio della scheda di ipotesi non vi obbliga in nessun modo.

A seguito di vostra accettazione inviamo il contratto di consulenza da firmare e rinviare.

scheda__ipotesi_di_investimento_studio_ingrosso.pdf